Diritto dell’energia. Localizzazione impianti energie rinnovabili, competenza della Regione, esclusione della competenza comunale. D. lgs. 387/2003. T.A.R. Sardegna.

T.A.R. Sardegna, Sez. II, sent. n. 271 del 21 aprile 2017 (ud. 8 febbraio 2017)

Pres. Scanu, Est. Manca

Energia elettrica. Fonti alternative. Impianti eolici. Localizzazione. Competenza della Regione. Competenze comunali. Esclusione.

Nel sistema delineato dall’art. 12, d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 non è ravvisabile una funzione autonoma del Comune in materia di localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili (in specie degli impianti eolici), essendo il tema attratto (anche nelle regioni titolari di potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica e paesaggio, come la Regione Sardegna) nell’ambito della competenza regionale finalizzata alla individuazione dei siti non idonei alla localizzazione dei predetti impianti, con conseguente esclusione per il Comune della possibilità di utilizzare lo strumento urbanistico generale per condizionare tali profili.

COMMENTO:

In tema di localizzazione degli impianti da fonti, come ha più volte chiarito la Corte costituzionale (sentenze n. 275 del 2011; n. 224 del 2012), il sistema delineato dall’art. 12, d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (e in particolare nel comma 10, fondato sulla approvazione in conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia “energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici. Non è ravvisabile una funzione autonoma del Comune in materia di localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili. Conclusione, questa, che trova una ulteriore conferma anche in quanto previsto dall’art. 12, comma 3, d. lgs. n. 387 cit., nella parte in cui dispone che l’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione «costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»; il che non può avere altro significato se non di rendere irrilevanti eventuali norme urbanistiche o norme tecniche di attuazione contrastanti con le scelte di localizzazione effettuate in sede di rilascio dell’autorizzazione unica; e, conseguentemente, esclude una competenza del Comune in punto di localizzazione di detti impianti.
Il Tar ha quindi ritenuto non condivisibile la posizione di chi ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. n. 387 del 2003 non escludono in alcun modo il potere del Comune di disciplinare l’uso del territorio al fine di assicurare una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici (da ultimo, Tar Catania, Sez. II, 24 febbraio 2017, n. 372). Tale funzione di contemperamento (tra – da un lato – tutela del paesaggio e uso del territorio; e, dall’altro lato, l’esigenza di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili) si svolge, infatti, a un livello sovracomunale, secondo il sistema (conforme a Costituzione) di cui all’art. 12, d. lgs. n. 387 del 2003.

T.A.R. Sardegna, Sez. II, sent. n. 271 del 21 aprile 2017 (ud. 8 febbraio 2017)

N. 00271/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00870/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2014, proposto da:
Ortomarc di Borselli Mauro e Marcolini Fabio snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Micocci e Carmine Bencivenga, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

contro

Comune di Luogosanto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Debora Urru in Cagliari, via Farina n. 44;
la Regione Autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Piera Paola Occhioni, Domenica Occhioni, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– della comunicazione del 25.8.2014, inviata via PEC dal SUAP Comune di Luogosanto, con cui si è comunicato alla odierna ricorrente la sospensione della pratica n. 3124 del 4.8.2014 “…in quanto in contrasto all’art. 31 del P.U.C. modificato in Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 30.5.2014 “Altezza max mt. 6,00 – derogabili ad alt. di mt. 15,00…”;

– nonchè della delibera n. 15 del 30.5.2014 adottata dal Consiglio Comunale di Luogosanto, avente ad oggetto: ” Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili – Modifica alle norme di attuazione al piano urbanistico comunale con inserimento nuovo articolo n.31″ e divenuta esecutiva il giorno 24.6.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Luogosanto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame, la società ORTOMARC snc, impresa che opera nel settore delle energie rinnovabili, impugna il provvedimento di cui alla comunicazione del 25 agosto 2014, di cui in epigrafe, con il quale lo sportello unico (SUAP) del Comune di Luogosanto ha sospeso il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione da fonte eolica, per una potenza in immissione di 60 Kw, nel territorio comunale di Luogosanto (in località Chivoni). Nella comunicazione, la sospensione è motivata con riferimento al contrasto dell’intervento proposto con l’art. 31 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Comunale, come modificato con la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30 maggio 2014; in particolare, veniva richiamato il punto 6.1 dell’allegato alla delibera, in cui si prevede una altezza massima delle pale eoliche di metri 6, derogabili fino a 15; mentre nel progetto l’altezza al mozzo degli impianti era di 36 metri.

La società ricorrente contesta anche altre modifiche introdotte con la deliberazione consiliare nell’art. 31 delle N.T.A. del P.U.C. . In particolare, la limitazione, in zona E (agricola), della realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili all’autoproduzione ed alla complementarietà e stretta connessione con aziende agricole e zootecniche; la distanza dal confine dalle aree “boscate”, fissato in 250 metri; la costruzione degli impianti di servizio agli aerogeneratori, all’approvvigionamento delle aziende, attività e residenze presenti nel territorio circostante; la distanza minima dalle residenze o da altri manufatti ad uso abitativo o produttivo, pari a quattro volte l’altezza della torre e relativo aerogeneratore.

2. – Avverso la predetta comunicazione e la presupposta deliberazione consiliare, la società ricorrente deduce essenzialmente la violazione del principio generale della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile di cui alle direttive europee (n. 2001/77/CE; n. 2009/28/CE) e all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nonchè delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2009, n. 219, secondo l’interpretazione risultante dalle sentenze della Corte Costituzionale, da cui deriverebbe il difetto assoluto di attribuzione o l’incompetenza del Comune a introdurre criteri di localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili diversi da quelli stabiliti nelle citate linee guida e della normativa regionale di attuazione.

3. – Si è costituito in giudizio il Comune di Luogosanto, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso, per la mancata impugnazione della deliberazione di adozione definitiva della variante al piano urbanistico comunale con la quale è stato introdotto il nuovo art. 31 delle norme tecniche di attuazione; altresì, l’inammissibilità del ricorso per la genericità delle censure sollevate dalla società ricorrente. Nel merito, sul presupposto che alla Regione Sardegna debba essere riconosciuta la potestà legislativa primaria in tema di urbanistica e paesaggio, ritiene che la competenza del Comune in tema di localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili derivi dalla funzione generale di pianificazione territoriale attribuita ai Comuni dalle norme regionali (in specie, si richiama l’art. 20 della legge della Regione Sardegna n. 45 del 1989). Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

4. – All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Le eccezioni preliminari e di rito, sollevate dalla difesa del Comune resistente, sono manifestamente infondate, considerato – quanto alla asserita improcedibilità – che il provvedimento di inibizione della attività, oggetto della DUAAP presentata dalla società ricorrente, costituisce applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge n. 1902 del 1952, il cui presupposto è costituito dalla adozione della variante allo strumento urbanistico; pertanto, correttamente la società ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 15 del 30 maggio 2014, adottata dal Consiglio Comunale di Luogosanto. Quanto alla eccepita inammissibilità, come emergerà agevolmente dall’esame di seguito svolto, dette censure non possono ritenersi nè generiche né indeterminate.

6. – Nel merito, il ricorso è fondato.

7. – Occorre muovere da una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale (caratterizzato, quest’ultimo, dai ricorrenti interventi della Corte Costituzionale) in tema di localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il punto di riferimento è costituito dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 («Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità»), che – dopo aver stabilito, al comma 3, che «la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico […]» – al comma 4 soggiunge che «l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato […]»; al comma 10, al fine di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio […]», si prevede l’approvazione da parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni delle «linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. […]. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti».

Come ha più volte chiarito la Corte Costituzionale, in particolare con le pronunce relative alla valutazione di costituzionalità di norme legislative della Regione Sardegna, che avevano per oggetto la disciplina della localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, e in specie degli impianti eolici, il sistema delineato nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (e in particolare nel comma 10, fondato sulla approvazione in conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia “energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (cfr. sentenze n. 275 del 2011; n. 224 del 2012).

La Corte ha ulteriormente precisato come la «ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata […]. Quest’ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse. Ove la scelta debba essere operata da Regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa primaria in alcune materie, nell’ambito delle quali si possono ipotizzare particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti, l’ampiezza e la portata delle esclusioni deve essere valutata non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le Regioni, ma in considerazione dell’esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita» (così Corte Costituzionale n. 224 del 2012, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, come sostituito dall’art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, per aver operato – attraverso la indicazione delle aree idonee alla installazione degli impianti eolici e non dei soli siti non idonei – il sostanziale «rovesciamento del principio generale contenuto nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003»).

8. – L’esposizione e le osservazioni sopra svolte sono utili al fine di ricavare una prima conclusione essenziale per la soluzione della controversia in esame: ossia che nel sistema descritto dal d.lgs. n. 387/2003 (e dall’art. 12 in specie), interpretato alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, non è ravvisabile una funzione autonoma del Comune in materia di localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili (in specie degli impianti eolici). Il tema è, infatti, attratto (anche per le regioni titolari di potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica e paesaggio, come la Regione Sardegna) nell’ambito della competenza regionale finalizzata alla individuazione dei siti non idonei alla localizzazione dei predetti impianti, escludendo conseguentemente la possibilità per il Comune di utilizzare lo strumento urbanistico generale per condizionare tali profili.

9. – Soluzione che trova una ulteriore conferma anche in quanto previsto dall’art. 12, comma 3, cit., nella parte in cui dispone che l’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione «costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»; il che non può avere altro significato se non quello di rendere irrilevanti eventuali norme urbanistiche o norme tecniche di attuazione contrastanti con le scelte di localizzazione effettuate in sede di rilascio dell’autorizzazione unica; e, conseguentemente, esclude una competenza del Comune in punto di localizzazione di detti impianti.

Pertanto, non è condivisibile la posizione di chi ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. n. 387/2003 non escludono in alcun modo il potere del Comune di disciplinare l’uso del territorio al fine di assicurare una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici (da ultimo, si veda in tal senso T.A.R. Catania, Sezione Seconda, 24 febbraio 2017, n. 372, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme). Tale funzione di contemperamento (tra – da un lato – tutela del paesaggio e uso del territorio; e, dall’altro lato, l’esigenza di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili) si svolge, infatti, a un livello sovracomunale, secondo il sistema (conforme a Costituzione) di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

10. – Alla luce delle considerazioni svolte, assorbite le ulteriori censure dedotte, il ricorso in esame deve essere integralmente accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

11. – La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la comunicazione del 25 agosto 2014, inviata via PEC dal SUAP del Comune di Luogosanto, con cui si è comunicato alla odierna ricorrente la sospensione della pratica n. 3124 del 4 agosto 2014; nonché, la delibera del Consiglio Comunale di Luogosanto, n. 15 del 30 maggio 2014.

Condanna il Comune di Luogosanto al pagamento delle spese giudiziali in favore della società ricorrente, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre IVA, cpa, 15% spese generali, rifusione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore