REGOLAMENTO N. 895/2014: NUOVE MODIFICHE AL REACH

In data 19 agosto 2014 è stato pubblicato il Reg. CE n. 895/2014 del 14 agosto 2014 (in G.U.C.E. L244 del 19/08/2014) che modifica l’allegato XIV del Regolamento REACH introducendo le seguenti 9 sostanze tra quelle soggette alla procedura di autorizzazione:

  • Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico) N. CE: 500-036-1 N. CAS: 25214-70-4
  • Acido arsenico N. CE: 231-901-9 N. CAS: 7778-39-4
  • Bis(2-metossietil) etere (diglime) N. CE: 203-924-4 N. CAS: 111-96-6
  • 1,2-dicloroetano (EDC) N. CE: 203-458-1 N. CAS: 107-06-2
  • 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina (MOCA) N. CE: 202-918-9 N. CAS: 101-14-4
  • Tris(cromato) di dicromo N. CE: 246-356-2 N. CAS: 24613-89-6
  • Cromato di stronzio N. CE: 232-142-6 N. CAS: 7789-06-2
  • Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio N. CE: 234-329-8 N. CAS: 11103-86-9
  • Ottaidrossocromato di pentazinco N. CE: 256-418-0 N. CAS: 49663-84-5

Le sostanze inserite nell’Allegato XIV non potranno essere immesse sul mercato o utilizzate a meno che non venga concessa un’autorizzazione per uso specifico; ciò comporterà con molta probabilità la scomparsa di tali sostanze dal mercato e la loro sostituzione con sostanze meno pericolose.

Attualmente, le sostanze soggette ad autorizzazione sono 31.

Si allega file riassuntivo dell’Allegato XIV contenente l’elencazione completa delle sostanze soggette ad autorizzazione:

Allegato XIV consolidato – settembre 2014

Scarica il riassunto dell’ECHA sulle esenzioni generiche dal procedimento di autorizzazione:

ECHA – Generic exemptions authorisation

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