LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116 – NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E ALTRE MODIFICHE NORMATIVE

In data 20 agosto 2014 è stata pubblicata la Legge 11 agosto 2014 n. 116 (in G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, Suppl. Ord. n. 72), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea“.

Per quanto di cui alla materia dei rifiuti, il nuovo provvedimento legislativo introduce alcune interessanti novità, di cui elenchiamo le più rilevanti:

  • NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

«b-bis) all’Allegato D alla parte IV (del d. lgs. 152/2006) è premessa la seguente disposizione: “Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice   CER,   applicando   le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso e’ pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprieta’ di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

  1. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso e’ non pericoloso senza ulteriore specificazione.
  1. Se un rifiuto e’ classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e’

pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta’ di pericolo che esso possiede. Le indagini da   svolgere   per

determinare le proprieta’ di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

  1. a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

la scheda informativa del produttore;

la conoscenza del processo chimico;

il campionamento e l’analisi del rifiuto;

  1. b) determinare i pericoli   connessi   a   tali   composti attraverso:

la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

le fonti informative europee ed internazionali;

la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

  1. c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo

mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei

componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprieta’ di pericolo.

  1. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio’ noti i composti

specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

  1. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalita’ stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
  1. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”»;

dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si applicano decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (e quindi a partire dal 18 FEBBRAIO 2015);

  • DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI – AUTORIZZAZIONI IN ESSERE

Dopo il comma 2 dell’articolo 187 del d. lgs. 152/2006 è stato inserito il seguente comma:

“2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all’esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell’Allegato G alla Parte Quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata invigore del d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, restano invigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime”.

  • MATERIALI DI DRAGAGGIO E LORO UTILIZZO

Viene introdotto al d. lgs. 152/2006 l’art. 184-quater:

“Art. 184-quater. – (Utilizzo dei materiali di dragaggio). – 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in cassedi colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativavigente, cessano di essere rifiuti se, all’esito delle operazioni direcupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita eselezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia dicontaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta, con riferimento alladestinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzodiretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici dicui alla lettera b), secondo periodo;

b) e’ certo il sito di destinazione e sono utilizzatidirettamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale,senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolaresenza determinare contaminazione delle acque sotterranee esuperficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo,devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli   scopispecifici individuati, la normativa e gli standard esistentiapplicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare nondevono determinare emissioni nell’ambiente superiori o diversequalitativamente da quelle che derivano dall’uso di prodotti e dimaterie prime per i quali è stata rilasciata l’autorizzazioneall’esercizio dell’impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acquesotterranee, i materiali di dragaggio destinati all’utilizzo in unsito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodichee i limiti di cui all’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinarion. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L’autorita’competente puo’ derogare alle concentrazioni limite di cloruri e disolfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad areeprospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli disalinita’ del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazionedi conformita’ da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell’utilizzatore, la tipologia e la quantita’ dei materiali oggetto di utilizzo, le attivita’ di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalita’ di impiego previste el’attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformita’ e’ presentata all’autorita’competente per il procedimento di recupero e all’ARPA nel cui territorio e’ localizzato il sito di destinazione o il cicloproduttivo di utilizzo, 30 giorni prima dell’inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nelprocedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui alpresente articolo conservano una copia della dichiarazione per almenoun anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorita’ competenti che la richiedano.

4. Entro 30 giorni dalla comunicazione della dichiarazione dicui al comma 3, l’autorita’ competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle proceduredisciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformita’ o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda ditrasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del d. lgs. 21 novembre 2005, n. 286”.

  • TRASPORTI TRANSFRONTALIERI – RESPONSABILITA’ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Per quanto riguarda la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, in tema di rifiuti transfrontalieri è stata soppressa la seguente parte al comma 3, art. 188 d. lgs. 152/2006: “Per lespedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e’ elevato a seimesi e la comunicazione e’ effettuata alla regione”.

  • OLI USATI – DEPOSITO TEMPORANEO

Il comma 2 dell’articolo 216-bis del d. lgs. 152/2006 è stato sostituito dal seguente:

“2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per   quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorita’ di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E’ fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze“»

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