Abbandono di rifiuti, requisito della colpa, omissione di cautele e ordinaria diligenza

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza n. 2675 del 28 gennaio 2016-7 aprile 2016
Pres. Ferlisi, Est. Valenti
Abbandono – Requisito della colpa di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Omissione di cautele e accorgimenti dettati dall’ordinaria diligenza – Attività di raccolta e smaltimento rifiuti nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati – Art. 160 l.r. Sicilia n. 25/93 – Implicita abrogazione.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 si prevede che, nelle ipotesi di “deposito incontrollato di rifiuti sul suolo”, oltre all’autore dell’abbandono dei rifiuti “ è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato di pulizia igienica dei luoghi è imposto non solo, quindi, all’autore materiale del “deposito dei rifiuti”, ma anche al proprietario dell’area in cui è effettuato il deposito ed ai titolari di diritti reali o personali sulla stessa o, comunque, a coloro che siano in una situazione di detenzione, anche di fatto, con l’area medesima; e che per questi ultimi l’obbligo in parola sussiste solo in caso di corresponsabilità ascrivibile quantomeno a titolo di colpa.

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza n. 2675 del 28 gennaio 2016-7 aprile 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2011, proposto da:
Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosalba Basile, con domicilio eletto presso Rosalba Basile in Palermo, Via Pacini,12;

contro

Comune di Palma di Montechiaro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Bruna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Patrizia Ferrante in Palermo, p.zza Indipendenza 10;
Anas S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stati, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, Viale Alcide De Gasperi n.81;
Ente Acquedotti Siciliani Eas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gerlando Calandrino, con domicilio eletto presso Gerlando Calandrino in Palermo, Via Streva 14;

per l’annullamento

-dell’ordinanza n 73 del 25.11.2010, notificata il 30.11.2010,con la quale il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro ha ordinato a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A (RFI), all’ ANAS S.p.A e all’Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) di provvedere, sulle aree di rispettiva proprietà divenute un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, entro le 48 ore, alla messa in sicurezza d’urgenza delle stesse ed, entro il termine di giorni 30 dalla notifica, al loro ripristino ambientale;

-della contestuale proposta, a firma del dirigente dell’U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro, di adozione dell’ordinanza sindacale impugnata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palma di Montechiaro, dell’ Anas S.P.A e dell’Ente Acquedotti Siciliani Eas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, d’ora innanzi RFI, è proprietaria di un’area sita in agro Comune di Palma di Montechiaro, residuo di dismessa rete ferroviaria.

Con il provvedimento impugnato il Comune di Palma di Montechiaro (richiamando la nota della polizia municipale n. 566 del 23/11/2010) ha intimato a RFI, oltre che all’ANAS e all’Ente Acquedotti siciliani in liquidazione, di provvedere alla rimozione dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, versati da soggetti nelle aree di rispettiva competenza dei predetti tre enti.

Detto provvedimento è stato impugnato con il presente gravame, notificato in data 17/01/2011 e depositato il 26/01/2011.

Nel ricorso, con una prima censura parte ricorrente lamenta la violazione di legge ed l’eccesso di potere per violazione dell’art. 192 D.Lgs. 152/06, oltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L.241/90.

A sostegno della censura, con cui si contesta la mancata partecipazione al procedimento nonché l’omesso accertamento della colpa del proprietario dell’area, parte ricorrente richiama un precedente della Sezione di cui alla Sentenza n. 584/2010.

Con seconda censura parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 192 D.Lgs. 152/06, in combinato con l’art. 160 L.R. 25/93, e il difetto di competenza.

Secondo parte ricorrente, trattandosi di area esterna al centro abitato, la rimozione dei rifiuti competerebbe alla Provincia ai sensi dell’art. 160 L.R. 25/93.

Si sono costituiti in giudizio sia l’ANAS S.p.A., sia l’Ente Acquedotti Siciliani EAS.

Con ordinanza n. 176 dell’08/03/2011 la domanda cautelare è stata respinta, quindi confermata in sede di appello dal CGA giusta ordinanza n. 514/2011 per mancanza di danno.

Con memoria conclusiva RFI espone che la precedente ordinanza del 2006, che aveva dato l’avvio ad autonomo procedimento penale poi archiviato a seguito della rimozione (da parte di altri Enti) dei rifiuti, non è mai stata portata a conoscenza delle Ferrovie. Con la stessa memoria, parte ricorrente richiama recenti pronunce della Sez. II n. 1827/2015 e Sez. I n. 1609/2011, nonché l’ordinanza della Sez. II n.1832/2015 e la sentenza del Consiglio di Stato n.3382/2015.

Alla pubblica udienza del 28/01/2016 la causa, spedita per la decisione con il consenso anche dell’Avvocatura erariale per conto dell’A.N.A.S. S.p.A., è stata riservata dal Collegio e quindi definita alla nuova camera di consiglio del 07 aprile 2016.

Il ricorso non è meritorio di accoglimento.

In primo luogo, il Collegio rileva che con atto di prot. 02/02/2011 n. 1426 l’Avvocatura distrettuale dello Stato, in virtù dei poteri di rappresentanza legale connessi al patrocinio facoltativo riconosciuto in favore dell’A.N.A.S. S.p.A. si è costituita in giudizio per l’Ente in parola.

Deve osservarsi, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I, 13 marzo 2013, n. 6228) che anche nelle ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l’Ente rilasci uno specifico mandato all’Avvocatura medesima, né che questa produca i provvedimento del competente organo dell’ente recante l’Autorizzazione del legale rappresentante ed agire o a resistere in causa, escludendo gli artt. 1 e 45 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 che l’Avvocatura erariale necessiti di alcuna forma di mandato.

Ciò posto rileva preliminarmente il Collegio l’irritualità dell’ulteriore e successivo atto di costituzione del medesimo ente a mezzo di avvocato del libero foro del 07/02/2011. prot. 1599, in quanto la procura ivi rilasciata, senza far alcun riferimento alla scelta di revocare il patrocinio facoltativo già speso dall’Avvocatura erariale, non risulta comunque corredata dai documenti idonei alla spendita del potere del conferimento di procura, ancorché venga richiamato l’atto notarile presupposto e tuttavia non versato.

Venendo quindi al merito della controversia, la prima censura è da respingere.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in espressa ed esplicita applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 si prevede che, nelle ipotesi di “deposito incontrollato di rifiuti sul suolo”, oltre all’autore dell’abbandono dei rifiuti “ è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.”

Alla luce del chiaro dettato normativo si deve osservare che sicuramente l’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato di pulizia igienica dei luoghi è imposto non solo, quindi, all’autore materiale del “deposito dei rifiuti”, ma anche al proprietario dell’area in cui è effettuato il deposito ed ai titolari di diritti reali o personali sulla stessa o, comunque, a coloro che siano in una situazione di detenzione, anche di fatto, con l’area medesima; e che per questi ultimi l’obbligo in parola sussiste solo in caso di corresponsabilità ascrivibile quantomeno a titolo di colpa.

Dette ulteriori ipotesi sono state ritenute sussistenti dal Comune di Palma di Montechiaro e le relative statuizioni appaiono al Collegio del tutto legittime nel caso in esame.

Come sopra già rappresentato, il provvedimento impugnato è stato emesso nei confronti di RFI in quanto ente proprietario dell’area in cui sono stati riscontrati gli abusivi sversamenti, da parte di terzi, di rifiuti pericolosi e non.

Da quanto merge dagli atti e dalle difese delle parti si ricava il dato oggettivo e non contestabile che l’area in questione fosse stata già interessata nel passato da precedenti abusivi sversamenti di rifiuti da parte di terzi.

Ancorché parte ricorrente si soffermi nel rimarcare che la precedente ordinanza sindacale n. 9 del 30/06/2006 non gli sarebbe stata mai notificata, è indubbio che comunque a far tempo dal 18/10/2006 (data in cui l’Ente afferma di aver contestato al Comune, giusta nota prot. 21521, la mancata notifica della precedente ordinanza) RFI fosse a conoscenza dell’avvenuto sversamento, nelle aree, in proprietà di rifiuti da parte di terzi.

A fronte di detta consapevolezza, l’assenza di vigilanza o di accorgimenti atti a scongiurare il reiterarsi di possibili analoghi illeciti versamenti di materiali di risulta da parte di terzi nell’area di propria pertinenza integra, ad avviso del Collegio, una condotta colposa da parte del proprietario dell’area. Al riguardo va richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui il requisito della colpa postulato dall’art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ben può consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l’ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un’efficace protezione ambientale dell’area (Cfr. Cons. di Sato – Sez. IV 13/1/2010 n. 84; Cass. Sez. Un. 25/2/2009 n. 4472; TAR Trentino Alto Adige – Sez. I – 2/11/2011) soprattutto nei casi, come quelli in specie, tali omissioni siano colpevolmente mantenute anche a fronte di precedenti sversamenti abusivi di rifiuti e della successiva bonifica nell’area privata.

Ad ulteriore confutazione del dedotto profilo inerente la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Comune (produzione del 17/12/2015) ha depositato in atti la nota 22/12/2010 prot. 26011 nella quale si richiama la precedente nota prot.16261 del 10/08/2010 con la quale l’Ente locale, a fronte della ripresa di abbandoni di nuovi rifiuti, “ha invitato gli enti proprietari delle particelle interessate ad eseguire opere atte ad impedire il perpetrarsi del fenomeno (…)”.

Anche la seconda doglianza è da disattendere.

In relazione al contestata incompetenza del Comune di Palma di Montechiaro ed emettere l’impugnata ordinanza, assumendosi in specie al competenza delle Province –ex art. 160 L.R. 25/1993- per le parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati (ipotesi ritenuta sussistente in specie) ritiene il Collegio di dover far applicazione dei principi giurisprudenziali di cui alla recente sentenza della Sezione n. 1879/2015, cui si rinvia per brevità, con la quale si è delineato il nuovo quadro normativo nel settore della raccolta dei rifiuti e relative competenze affermandosi l’implicita abrogazione dell’art. 160 L.r. 25/93.

In conclusione, il ricorso è da respingere in quanto infondato, con conseguente statuizione sulle spese di lite secondo la regola della soccombenza ed in favore del Comune di Palma di Montechiaro nella misura di cui al seguente dispositivo; spese compensate nei confronti delle altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in quanto infondato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Palma di Montechiaro, che liquida in complessivi € 1500,00, oltre accessori; Spese compensate nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 28 gennaio 2016, 7 aprile 2016, con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere