Accesso alle informazioni ambientali. D. lgs. n. 195/2005, unico limite dell’irragionevolezza della richiesta o dell’eccessiva genericità. T.A.R. Toscana.

T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, sentenza n. 245 del 14 febbraio 2017 (ud. 24 gennaio 2017)

Pres. Romano, Est. D’Alterio

Accesso. D. lgs. n. 195/2005. Estensione del novero dei soggetti legittimati. Estensione del contenuto delle notizie accessibili. Limite della richiesta irragionevole o eccessivamente generica.

In relazione all’istanza di accesso all’informazione ambientale di cui al d. lgs. 19 agosto 2005, n. 195, a norma del quale le autorità pubbliche devono rendere disponibili le informazioni ambientali detenute a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, l’unico limite è la richiesta manifestamente irragionevole o eccessivamente generica (cfr. C.d.S., Sez. III, 5 ottobre 2015 n. 4636).

T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, sentenza n. 245 del 14 febbraio 2017 (ud. 24 gennaio 2017)

N. 00245/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01570/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2016, proposto da:
Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorina Teofilatto, Daniela Terracciano e Alessandro Di Matteo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

il Comune di Isola del Giglio in persona del Sindaco in carica e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in persona del Ministro in carica, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– del silenzio-diniego formatosi in data 31 ottobre 2016 sull’istanza di accesso ambientale ex art. 3 d.lg. 195/2005, inviata al Comune di Isola del Giglio il 1° ottobre 2016, e la declaratoria del diritto della ricorrente a detto accesso, con conseguente condanna del Comune all’ostensione della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

– l’associazione di promozione sociale “Raggio Verde”, con istanza trasmessa il 1° ottobre 2016 mediante posta elettronica certificata, ha chiesto al Comune di Isola del Giglio di conoscere le iniziative assunte per impedire che vengano ulteriormente conferiti rifiuti nella discarica di “Le Porte”, oggetto di procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea, nonché quelle intraprese per accertare le condizioni ambientali del sito e la verifica sulla tipologia di rifiuti conferiti;

– l’istanza non è stata riscontrata e la stessa pertanto, con ricorso notificato il 16 novembre 2016 e depositato il 1° dicembre 2016, ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla stessa;

Considerato che:

– l’istanza ha ad oggetto informazioni di carattere ambientale e ricade nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 1995, n. 195, a norma del quale le autorità pubbliche devono rendere disponibili le informazioni ambientali detenute a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse;

– trattasi di una fattispecie speciale di accesso caratterizzata, rispetto a quella generale prevista dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, per l’estensione del novero dei soggetti legittimati a richiederle senza necessità, in deroga alla disciplina generale, di dimostrare un particolare e qualificato interesse, e per l’estensione del contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni ambientali” implicanti anche un’attività elaborativa (T.A.R. Abruzzo L’Aquila I, 8 ottobre 2015 n. 678);

– unico limite a questa forma di accesso è la richiesta manifestamente irragionevole o eccessivamente generica (C.d.S. III, 5 ottobre 2015 n. 4636) e l’ipotesi non ricorre nel caso di specie;

Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso con annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza della ricorrente e condanna del Comune intimato all’ostensione delle informazioni e dei dati richiesti, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;

Ritenuto peraltro di compensare le spese processuali in ragione della specialità della normativa applicata;

Ritenuto infine di liquidare ai difensori, visti gli artt. 82 e 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il silenzio diniego e ordina al Comune di Isola del Giglio di fornire le informazioni e i dati richiesti, nei termini di cui in motivazione.

Liquida la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00) per onorari e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, a favore degli avvocati Vittorina Teofilatto, Daniela Terracciano e Alessandro Di Matteo in solido tra loro.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore