ACQUE. Inquinamento idrico e del suolo. Avvelenamento, pericolosità scientificamente accertata, limiti di soglia. Obblighi di comunicazione e bonifica e ruolo del proprietario del terreno. Cassazione Penale n. 48548/2018.

Cass. Pen., Sez. IV, sent.n. 48548 del 24 ottobre 2018 (ud. del 25 settembra 2018)

Pres. Fumu, Est. Pezzella

Acque. Inquinamento idrico e del suolo. Avvelenamento delle falde acquifere. Natura di reato di pericolo presunto. Sversamento accidentale. Pericolosità scientificamente accertata. Mero superamento dei limiti tabellari. Potenzialità di nuocere alla salute. Artt. 242, 257, 304 d. lgs. n. 152/2006. Artt. 439, 452, 674 c.p. . Disastro innominato. Natura di delitto a consumazione anticipata. Art. 434 cod. pen. . Avvelenamento di acque. Natura di reato istantaneo ad effetti permanenti. Differenza tra art. 439 e 440 c.p. . Bonifica dei siti. Danno ambientale. Destinatario degli obblighi ambientali.  Proprietario del terreno interessato dall’evento. Momento consumativo di  reato già perfetto. Perduranza della condotta inquinante. Protrazione dell’evento e modifica della qualificazione giuridica del fatto.

Per la configurabilità del reato di avvelenamento (ipotizzato, nella specie, come colposo) di acque o sostanze destinate all’alimentazione, pur dovendosi ritenere che trattasi di reato di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un «avvelenamento» dì per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico­nocivi per la salute (così questa Sez. 4, n. 15216 del 13/2/2007, Della Torre). Per “pericolosità” deve ritenersi scientificamente accertata quando possa dirsi riferita a “dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. Sicché, non è sufficiente il mero superamento dei “limiti soglia” di carattere precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l’uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo (Sez. 4, n. 25547 del 10/5/2018, Comune di Carisio). Tale superamento non è sufficiente ad integrare nemmeno la fattispecie prevista dall’art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale sanziona condotte di “inquinamento”, ossia causative di un evento che costituisce evidentemente un “minus” rispetto all’ipotesi di “avvelenamento” (Sez. 1, n. 45001 del 19/09/2014, Capasso). Va ulteriormente precisato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 439 cod. pen. l’avvelenamento delle acque destinate all’alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute. E che le acque considerate dalla norma di cui ci si occupa sono quelle destinate all’alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza.
Il disastro innominato di cui all’art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell’evento funge da circostanza aggravante. Pertanto è compito del giudice di merito accertare se l’imputato abbia dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso per poi stabilire se l’attività compiuta abbia causato le conseguenze disastrose (così Sez. 4, n. 18384 del 20/12/2017 dep.il 27/04/2018, P.G. in proc. Medicina Democratica).  La differenza, che va sottolineata, è che nel caso del reato di cui all’art. 439 cod. pen. l’avvelenamento delle acque deve esserci stato, altrimenti il reato non c’è, nel disastro innominato di cui all’art. 434 se l’evento-disastro si è realizzato sussiste l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma, ma se non c’è, ma c’è il concreto pericolo di disastro (con i necessari caratteri di capacità diffusiva del nocumento in relazione ad una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti) sussiste pur sempre il reato nella forma semplice di cui al primo comma (Cass. Sez. 4, n. 36626 del 5/5/2011, Mazzei; conf. Sez. 4, n. 19342 del 20/2/2007, Rubiero ed altri; Sez. 4, n. 5820 del 3/3/2000, Alessio).
Il reato di avvelenamento di acque, ex art. 439 cod. pen. è un reato istantaneo ad effetti permanenti che si realizza nel momento in cui le condotte inquinanti, per la qualità e la quantità della polluzione, divengono pericolose per la salute pubblica, cioè potenzialmente idonee a produrre effetti tossico­nocivi per la salute pubblica, analizzando la struttura della fattispecie. In tale genere di reati non si ha il protrarsi dell’offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato. Diversamente da quanto avviene in altri reati, quale, ad esempio, quello di disastro innominato di cui all’art. 434 co. 2, in quello di avvelenamento colposo delle acque, ai fini della consumazione andrà tenuto conto del momento in cui è cessata la condotta inquinante, ma anche di quello in cui si è realizzato l’evento di inquinamento della falda.
La condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione di cui all’art. 439 cod. pen., a differenza di quella di corrompimento di cui all’art. 440 cod. pen., ha connaturato in sé un intrinseco coefficiente di offensività, caratterizzandosi per l’immissione di sostanze estranee di natura e in quantità tale che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità letale, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti (così Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017 dep. il 2018, Giacomelli che ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 440 cod. pen. a carico del dirigente e del responsabile di settore di una società di gestione di un acquedotto, in ragione della concentrazione non elevata degli agenti patogeni veicolati nell’acqua e del loro ruolo eziologico nella diffusione di una malattia infettiva ­ la gastroenterite ­ che, nelle sue concrete modalità di manifestazione non era risultata particolarmente invasiva per la salute, tenuto conto anche dei contenuti tempi di guarigione delle persone offese).
Sebbene l’art. 257 richiami genericamente l’art. 242, il riferimento deve ritenersi effettuato alla comunicazione di cui al primo comma di tale ultima disposizione e non anche agli altri obblighi di informazione previsti dagli altri commi, dal momento che lo scopo evidente della disposizione penale è quello di sanzionare l’omessa preliminare informazione dell’evento potenzialmente inquinante ai soggetti individuati dalla legge, affinché prendano cognizione della situazione e possano verificare lo sviluppo delle attività ripristinatorie, (Sez. 3, n. 12388 del 21/2/2017, Casagrande). Sicché, risulterebbe del tutto incongruo il ricorso alla sanzione penale con rifermento alla violazione degli ulteriori obblighi, quando gli organi competenti siano già informati dell’inquinamento, se sono stati posti in condizione di attivarsi. Il riferimento al primo comma dell’art. 242 porta a concludere, che gli obblighi di comunicazione sorgono per il solo fatto che si sia verificata una situazione di potenziale pericolo, prescindendo, quindi, dall’eventuale superamento delle soglie di contaminazione. Va altresì rilevato come l’art. 304 d.lgs. 152/06 fornisca precise indicazioni non solo sui destinatari della comunicazione, ma anche sui contenuti della stessa, in quanto, come si è già detto, essa deve riguardare, in generale, “tutti gli aspetti pertinenti della situazione” ed, in particolare, “le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire”. Tali ultimi dati sono stati evidentemente ritenuti essenziali e necessari dal legislatore, con la conseguenza che la loro assenza inficia la validità della comunicazione, rendendola inidonea allo scopo cui è destinata, rendendo applicabile la sanzione penale, mentre eventuali altre omissioni, presenti le suddette informazioni di primario rilievo, andranno sanzionate se l’incompletezza della comunicazione sia tale da vanificarne la funzione. Destinatario dell’obbligo è il responsabile dell’evento potenzialmente inquinante e non anche colui che, pur essendo proprietario del terreno interessato dall’evento, non lo abbia cagionato (Sez. 3, n.18503 del 16/3/2011, Burani). Il reato si configura, inoltre, anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell’inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l’operatore interessato dall’obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi (Sez. 3, n. 40856 del 21/10/2010, Pigliacelli).
Solo con la legge n. 68/2015 sui cd. “ecoreati”, introdotti nel codice penale (art. 452-terdecies e 452-quater), l’effetto di spostamento in avanti del momento consumativo di un reato già perfetto, in materia di inquinamento ambientale, si verifica solo in due casi. Il primo è quello in cui perdura la condotta inquinante. Il secondo è quello in cui la protrazione dell’evento porta a modificare la qualificazione giuridica del fatto.

Cass. Pen., Sez. IV, sent.n. 48548 del 24 ottobre 2018 (ud. del 25 settembra 2018)

SENTENZA

sul ricorso proposto da: SEMERARO GIOVANNI nato a LECCE il 23/01/1937

avverso la sentenza del 26/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del ricorso per intervenuta prescrizione.

E’ presente l’avvocato STARACE GUGLIELMO del foro di BARI in difesa di PARTE CIVILE REGIONE PUGLIA che insiste per il rigetto del ricorso.  Deposita conclusioni e nota spese. E’ presente l’avvocato BONSEGNA GIUSEPPE del foro di LECCE in difesa di PARTE CIVILE FIORENTINO SERGIO che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E’ presente l’avvocato BASSOTTI PIETRO del foro di ROMA in difesa di PARTE CIVILE ONLUS CODACONS in sostituzione dell’avvocato MONGELLI PIERO del foro di LECCE come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E’ presente AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO del foro di ROMA in difesa di PARTE CIVILE UNIVERSITA’ DEL SALENTO, in persona del Rettore pro tempore, che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. E’ presente l’avvocato SAMBATI ANDREA del foro di LECCE in difesa di SEMERARO GIOVANNI che illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento. E’ presente l’avvocato BRUNELLI DAVID del foro di PERUGIA in difesa di SEMERARO GIOVANNI che illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

  1. La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 26/2/2016 confermava la sentenza con cui in data 29/11/2013 il Tribunale di Lecce aveva condannato SEMERARO GIOVANNI per i reati di cui: • Decreto di citazione del 13.11.2009: a. del reato p. e p. dagli artt. 439-452 c.p. per avere, quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della “Rico e Giovanni Semeraro Carburanti spa” poi denominata “R&G Semeraro S.p.A” nonché legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della APISEM s.p.a. e proprietario del terreno sito in Lecce tra l’attuale Via Taranto e Via Vecchia Surbo. Prima omettendo di adottare, in violazione delle norme contenute nel D.P.R. 915/82 e nel D.L.gs 22/97, tra il novembre 1985 e il dicembre 1997, le dovute misure perché gli idrocarburi (in particolare idrocarburi 12, benzene, toluene, xileni, etilbonzene, stirene) oggetto di manipolazione e contenuti nei serbatoi metallici e in cemento armato ubicati all’interno del deposito sito tra le Via D’Aurio ora Via Taranto e Via Vecchia Surbo, che si assume essere stati rimossi nell’anno 1998, non si disperdessero nel terreno sottostante; poi non adottando, in violazione del disposto di cui all’art. 17 del D.L.gs. 22/97 le misure necessarie per la immediata bonifica del sito ormai contaminato, e per- tanto non impedendo che gli idrocarburi sopra specificati, sversati dal serbatoi, non si disperdessero ulteriormente sul terreno sottostante e poi nella falda, cagionato la contaminazione del terreno di sua proprietà nonché quelli circostanti per una estensione di oltre 6.000′ mq., e” l’avvelenamento delle acque delle falde sottostanti superficiali e profonde destinate all’irrigazione e, potenzialmente, anche alla alimentazione diretta, atteso che i predetti idrocarburi nocivi per la salute pubblica, giornalmente filtravano, attraverso il terreno, nelle falde di cui sopra rendendo le acque non idonee a qualsiasi uso. Accertato in Lecce sino alla data odierna con permanenza. b. Della contravvenzione p. e p. dagli artt. 257 primo comma ultimo inciso – 242 del D. Lgs n. 152/06 per aver omesso di comunicare, ai sensi e con le modalità prescritte dall’art. 304 comma secondo del D.L.vo 152/06, tempestivamente al Comune e alla Provincia di Lecce, quale responsabile dell’inquinamento dell’area sita in Lecce tra la Via D’Aurio, ore Via Taranto e la Via Vecchia Surbo in passato destinato a deposito di carburanti nonché delle aree circostanti, la presenza della “storica” contaminazione del sito con il rischio di aggravamento della stessa. Accertato in Lecce dall’agosto del 2007 con permanenza. • Decreto di citazione del 20.3.2012: c. del reato di cui agli artt. 439, 452 c.p. per avere quale legale rappresentante della APISEM s.r.I e della “R&G’ Semeraro s.p.a.”, “NEXUS, HOLDING s.p.a. e API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.S.”, società proprietarie del terreno adibito a deposito carburanti della ditta APISEM s.r.l. omesso di adottare ‘le dovute misure perché gli idrocarburi non si disperdessero nel terreno sottostante e nelle falde acquifere. In particolare, a differenza di quanto dichiarato nell’atto di dismissione dell’impianto e cioè di rimuovere tutte le attrezzature costituenti l’opificio, come specificato nella DIA 11.03.98 e di procedere alla rimozione dì tutte le tubature di collegamento sotterranee e dei serbatoi interrati, con ripristino dello stato dei luoghi, sotterrava e comunque non rimuoveva il fondo delle vasche di cemento costituenti la base di contenimento e di sicurezza dei serbatoi, nelle quali si accumulavano consistenti quantità di residui di idrocarburi, cosicché il periodico aumento di livello della portata della falda superficiale ne cagionava il progressivo ed ulteriore dilavamento contribuendo con le altre carenze del ripristino e di tutte le fasi delle operazioni di bonifica, descritte al capo b), all’avvelenamento delle falde acquifere, (fino a raggiungere limiti nei quali la fase idrocarburica era maggiore e preponderante rispetto alla quantità di acqua), che risultavano contaminate da sostanze idrocarburiche quali idrocarburi, benzene, toluene, xileni etilbenzene, naftaline e MTBE (rendendole non utilizzabili né per usi potabili né irrigui né ad altro fine), inquinamento che si diffondeva nelle aree circostanti attingendo oltre alla proprietà Fiorentino, anche l’area di proprietà dell’Università del Salento, destinato a cantiere edile denominato “STUDIUM 2000” per la realizzazione di opere dell’Ateneo, nonché in parte dell’area del par- co “Torre di Belluogo”, attingendo tra l’altro la proprietà di Porcarì Sandro e Calogiuri Maria Gabriella ubicata in Via Taranto civico 39/f. In Lecce, sino alla data odierna con permanenza.
  2. Il giudice di primo grado condannava l’odierno ricorrente alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per i reati sopra indicati sub a. e sub c., nonché alla pena di mesi 4 di arresto per quello di cui sub b., oltre al pagamento spese processuali. Pena condizionalmente sospesa, a condizione che il Semeraro Giovanni adempia all’obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l’integrale bonifica e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree di proprietà della R&G Semeraro spa, dell’Università del Salento, di Fiorentino Sergio e del Comune di Lecce’ nel termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, e a condizione che provveda, nel medesimo termine, al pagamento delle provvisionali in favore delle .pp.cc. Fiorentino Sergio, Università del Salento, Regione Puglia, Associazione Legambiente Onlus, Associazione Codacons Onlus. Il Semeraro veniva altresì condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle costituite pp.cc. Fiorentino Sergio, Università del Salento, Regione Puglia, Associazione Legambiente Onlus e Associazione Codàcons Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., da liquidarsi in Separata sede, venendo assegnata a suo carico una provvisionale di C 100.000,00 a favore di Fiorentino Sergio, di C 35.201,00 a favore dell’Università del Salento, di C 15.000,00 a favore della Regione Puglia e di C 5.000,00 ciascuna in favore delle associazioni Legambiente e Codacons. L’imputato veniva altresì condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle pp. cc . Fiorenti- no Sergio. Università del Salento, Regione Puglia, Associazione Legambiente Onlus e Associazione Codacons Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che venivano liquidate in C 6.800,00 oltre IVA e CAP in favore di Fiorentino Sergio, e in C 4.800,00, oltre IVA e CAP in favore di ciascuna delle altre pp. cc . Il giudice di prime cure, invece, visto l’art. 530 cod. proc. pen. assolveva il Semeraro perché il fatto non è previsto dalla legge come reato per il reato, di cui al decreto di citazione del 20.3.2012: d. di cui all’art. 257 co. 1 e 2 in relazione all’art. 242 D.L.vo 152/06 per aver cagionato l’inquinamento del suolo relativo ai terreni meglio descritti al capo a) e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione omettendo tempestivamente di effettuare una adeguata messa in sicurezza urgente nonostante l’impegno assunto solo in data 25.01.2008 con la comunicazione a Comune. Provincia e Regione di attivare interventi dì messa in sicurezza di emergenza. Nonostante la presenza delle condizioni di emergenza di cui all’art. 240 lett. t) del D.L.vo 152/06 non poteva in essere immediatamente tutti gli interventi previsti dall’art. 240 lett. m) del citato decreto omettendo, in particolare,. di effettuare interventi di sconfinamento dell’area e della falda con barriere adeguate, l’installazione di trincee drenanti di recupero e controllo ed altre misure di contenimento previste dall’allegato 3 al titolo V del D.L.vo 152/06 tanto che la Conferenza dei Servizi del 13.03.09, in sede di caratterizzazione dell’area, rappresentava come gli interventi di M.LS.E., fossero stati finalizzati al solo recupero del prodotto libero e non a limitare la propagazione della contaminazione verso aree esterne al sito; non adottando altresì un adeguato piano di caratterizzazione del sito non rilevando la particolare gravità delle quantità di idrocarburi presenti, né l’ampiezza reale dell’area oggetto di contaminazione in base ad ipotesi cautelati- ve, anche in considerazione del precedente omesso confinamento dell’inquinamento e ponendo in essere procedure e comportamenti formalmente e sostanzialmente non adeguati e non conformi agli obblighi dì legge, così determinando la contaminazione del sito da sostanze idrocarburiche quali idrocarburi, benzene, toluene xileni, etilbenzene, naftaline e MTBE anche con superamento dei valori limiti stabiliti dal D.L.vo 152/06, AII.5 IV Tab. I e 2. In Lecce, sino alla data odierna con permanenza. Il Tribunale di Lecce trasmetteva poi gli atti al Pubblico Ministero per le eventuali determinazioni di competenza nei confronti di Semeraro Giovanni in re- lazione al reato di cui all’art. 674 c.p. nonché del Sindaco e del Dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune di Lecce, dei Dirigenti del Servizio gestione rifiuti e bonifica della Regione Puglia e del funzionario della Regione Puglia responsabile del procedimento amministrativo per il reato di cui all’art. 328 c.p. e 41, 439, 452 c.p.
  3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Semeraro Giovanni, deducendo undici motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Con un primo motivo vengono dedotti violazione ed errata applicazione dell’art. 162bis cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ordinanza del Tribunale dell’11/5/2010 con la quale è stata disattesa la richiesta – relativamente al capo b) del procedimento n. 10483/2007 RGNR – di ammissione al pagamento della oblazione. Ci si duole che il primo giudice abbia disatteso la richiesta di ammissione alla oblazione, non avendo ritenuto accertata la eliminazione delle conseguenze dannose della condotta illecita. Ebbene, si rileva che, con l’atto di gravame si era evidenziato come il reato per il quale era stata chiesta l’oblazione fosse quello previsto dagli artt. 257 e 242 del D.L.vo 152/2006 – il quale riguarda la mancata comunicazione dell’avvenuto inquinamento – e non quello più grave di avvelenamento delle acque, contestato invece al capo a) del medesimo decreto di citazione, con l’ovvia conseguenza che i danni indicati nella censurata ordinanza non potessero riferirsi al reato per il quale si è chiesta la definizione con l’oblazione, non essendo stata 5 i accertata alcuna conseguenza dalla mancata tempestiva comunicazione della contaminazione, tant’è che nella imputazione si parla solo di “rischio di aggravamento” della contaminazione e non di danni riscontrati. La censurata decisione, in ordine alla dedotta questione, si sarebbe limitata -ci si duole- a riproporre gli stessi argomenti del primo giudice, senza tuttavia considerare ciò che era stato evidenziato con l’atto di gravame, aggiungendo solo alcune – forse anche poco conferenti – osservazioni circa i termini di presenta- zione dell’istanza di oblazione. Peraltro la Corte territoriale non avrebbe considerato che i periti nominati dal GIP in sede di incidente probatorio – nell’ambito del procedimento n. 10483/07 – avevano ritenuto “corretta la messa in sicurezza di emergenza consistente nell’estrazione di contaminanti oleosi/idrocarburi dal pelo della falda, per come effettuata da Semeraro S.D.A. prima del sequestro del sito” (il richiamo è a pag. 9 della perizia a firma Catalano ed altri, che viene allegata). Per tutti questi motivi, sarebbe evidente per il ricorrente la palese illegittimità della decisione con la quale è stata disattesa la richiesta di definizione del pro- cedimento – limitatamente a quel capo di imputazione – con l’estinzione del reato per intervenuta oblazione. b. Con un secondo motivo vengono dedotti violazione ed errata applicazione dell’art. 335 cod. proc. pen. . nonché carenza e manifesta illogicità della motiva- zione, in relazione alla dedotta inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla prima proroga del termine. Il difensore ricorrente ricorda che, con riferimento al procedimento n. 10483/2007, era stato chiesto al primo giudice di dichiarare la inutilizzabilità de- gli atti di indagine successivi alla prima proroga di indagine, in conseguenza della tardiva iscrizione nel registro degli indagati dell’odierno ricorrente Giovanni Semeraro, ma il Tribunale – con l’ordinanza dell’11.5.2010 – ha rigettato la dedotta questione preliminare. Con l’atto di gravame nel merito si era allora evidenziato come sin dall’origine del procedimento fosse stato identificato, quale presunto autore del reato, il legale rappresentante della RG Semeraro, tant’è che la prima iscrizione era stata effettuata – sia pur l’acronimo da/id da intendersi “da identificare” – nel registro Modello 21 (contraddistinto dal fascicolo giallo), cioè il registro generale notizie di reato della Procura che riguarda i procedimenti a carico di persone note (cfr. verbale udienza 13.4.2010). Solo il 6 febbraio 2008 il nome di Giovanni Semeraro era stato inserito nel registro degli indagati, e pertanto la richiesta di proroga dei 22 giugno 2008 ad avviso del ricorrente doveva ritenersi intempestiva, con la conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine svolti sino a quel momento. Sempre con l’atto di appello era stato ribadito come il caso de quo rappresentasse una fattispecie diversa da quella trattata da questa Corte, con decisione delle SS.UU. (riportata dal primo giudice) – la quale ha stabilito che gli eventuali ritardi nella iscrizione nel registro degli indagati non comportano alcuna conseguenza ai fini processuali (al più vi possono essere ripercussioni, di natura disciplinare, per il magistrato) -, dal momento che sin dal primo atto di indagine era stato individuato il possibile indagato nel legale rappresentante della RG Semeraro (mancavano solo nome e cognome), la cui iscrizione doveva essere necessariamente efficace ab initio visto che la notizia di reato era stata inserita tra quelle relative a soggetti noti (e non tra gli ignoti, come si è verificato nella vicenda trattata da questa Corte). La censurata decisione, perciò, avrebbe omesso qualsivoglia considerazione in ordine alla peculiarità del caso che ci occupa, limitandosi a riproporre gli orientamenti giurisprudenziali già indicati dal primo giudice, aggiungendo solo una in- conferente pronunzia della Corte Costituzionale. c. Con un terzo motivo vengono dedotti violazione ed errata applicazione dell’art. 74 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata esclusione dal processo – quali parti civili – delle associazioni Codacons e Legambiente, della Regione Puglia e dell’Università del Sa- lento; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione [art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. Il ricorrente ricorda che, come è noto, con il D.Igs. n.152 del 2006 il legislatore ha attribuito in via esclusiva al Ministero dell’Ambiente la richiesta risarcito- ria per il danno ambientale, con la conseguenza che tutti gli altri enti ed associa- zioni possono costituirsi parti civili non per il risarcimento del danno ambientale, ma solo al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali (viene richiamata, ex multis, Sez. 3 n.41015/2010). Evidenzia che con l’atto di gravame aveva osservato come Codacons e Legambiente non avessero in alcun modo fornito indicazioni concrete circa il danno subito, che potessero giustificare la loro costituzione di parte civile, la quale poteva essere ammessa solo per gli eventuali danni patrimoniali diretti eventualmente subiti; nell’atto di costituzione, invece, erano state utilizzate formule di stile in ordine ai presunti danni “patrimoniali e non patrimoniali”, tant’è che nessuna prova è stata poi portata in dibattimento al fine di giustificare quella pretesa risarcitoria. Sarebbe evidente, pertanto, come tale richiesta risarcitoria non contenesse gli elementi minimi attraverso i quali poter giustificare la propria partecipazione al processo. Sempre con l’atto di impugnazione il ricorrente ricorda di avere evidenziato come anche la Regione Puglia – pur avendo descritto la pretesa risarcitoria in maniera un po’ più dettagliata rispetto a Codacons e Legambiente – non avesse addotto elementi utili da cui evincere la sua legittimazione a costituirsi parte civi- 7 ii le; di certo, la “lesione agli scopi statutari” e la “lesione all’immagine” non costituiscono danni risarcibili in questa sede. Evidenzia poi che per tutti gli enti e le associazioni costituite parti civili – oltre a quelle citate, anche l’Università del Sa- lento -, in ogni caso non vi era una delibera dell’organo di gestione da cui sussumere la volontà dell’ente o della associazione di procedere ad una azione giudiziaria, soprattutto in considerazione della rilevanza economica e mediatica della presente vicenda. Ci si duole perciò che la censurata decisione abbia ritenuto legittime tutte le citate costituzioni di parti civili, avendo individuato nel danno all’immagine il pregiudizio che tutte le parti civili costituite avrebbero ricevuto dall’attività illecita che sarebbe stata posta in essere dall’odierno ricorrente; in particolare, la con- dotta illecita dell’imputato avrebbe creato nella collettività e negli stessi aderenti ad associazioni ed enti citati, l’idea della loro scarsa efficienza ed utilità. Sarebbe evidente la irragionevolezza di tale motivazione, dal momento che l’eventuale convincimento da parte dell’opinione pubblica circa la scarsa efficienza ed utilità delle citate associazioni ed enti, non può che scaturire dalla loro stessa attività (evidentemente poco efficace sotto il profilo dei controlli e della prevenzione), e giammai dall’operato di terze persone (in questo caso il prevenuto) come invece ritiene la Corte territoriale; e comunque non tutte le costituzioni di parte civile contengono la descritta richiesta risarcitoria. Peraltro, la censurata decisione sarebbe totalmente priva dì motivazione in ordine alla questione riguardante la mancanza di apposite delibere – da parte degli stessi enti ed associazioni – che autorizzassero i loro legali rappresentanti a costituirsi parti civili nel presente processo. d. Con un quarto motivo vengono dedotti violazione ed errata applicazione degli artt. 234, 238 e 268 cod. proc. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’ordinanza di ammissione delle prove dell’11.5.2010, con la quale sono stati acquisiti alcuni certificati di analisi a cura del Dott. Granafei non effettuate in contraddittorio (quali documenti), ed alle ordinanze con le quali sono state acquisite le consulenze a firma Orlanducci e Favale e le analisi effettuate dai tecnici di parte Strafella e Mazzotta; da ultimo si censura l’acquisizione – avvenuta all’udienza del 4.7.2013 – dei certificati di ana- lisi (e relativi campionamenti) redatti dall’Arpa Puglia non in contraddittorio con l’imputato. Il primo giudice – in varie fasi – aveva ritenuto di acquisire al fascicolo del dibattimento tutti i certificati di analisi su descritti (sia da soli, che quali allegati a consulenze tecniche), sebbene fossero atti irripetibili – non assunti in contraddittorio con l’imputato, ma al più con RG Semeraro -, per i quali sono anche necessarie specifiche conoscenze tecniche; tali certificati si sarebbero potuti acquisire non come prova di quanto in essi descritto, ma al solo fine di dimostrare l’avvenuto accertamento. Non avendo, il primo giudice, specificato che l’acquisizione avveniva con quelle finalità, la stessa doveva ritenersi irrituale e tanto si ricorda essere stato evidenziato con l’atto di impugnazione. Sempre con l’atto di gravame si era eccepita la irrituale nomina – quali consulenti tecnici della parte civile Fiorentino – dei professionisti Orlanduci, Favale, Strafella e Mazzotta, in quanto la loro attività non era legata alla consulenza dei periti nominati dal Gip, o a quella dei consulenti del Pm Sanna-Grieco, ma aveva ad oggetto esami e valutazioni effettuati prima dell’inizio del procedimento pena- le – peraltro nell’ambito di un diverso giudizio civile – , quindi su attività svolta fuori dal processo, irripetibile e – come detto – non effettuata in contraddittorio con l’imputato, bensì con la società proprietaria del terreno. Nonostante tali osservazioni, ci si duole che la sentenza impugnata si sia limitata a ribadire l’iter dell’accertamento tecnico preventivo, recependo acritica- mente le erronee considerazioni del primo giudice in ordine al fatto che le analisi e gli accertamenti svolti in sede di ATP sarebbero state svolte in contraddittorio con Semeraro, per poi concludere sostenendo che i risultati degli accertamenti in questione sarebbero stati confermati dai consulenti tecnici del Pubblico ministero Sanna-Grieco, argomento sicuramente inconferente rispetto alla questione della legittimità delle acquisizioni delle consulenze tecniche e delle analisi effettuate da Orlanduccì, Favale, Strafella e Mazzotta. Peraltro la sentenza è totalmente silente in ordine all’acquisizione di alcuni certificati di analisi quali documenti. e. Con un quinto motivo vengono dedotti violazione ed errata applicazione dell’art. 360 cc. 4 e 5 cod. proc. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla dedotta inutilizzabilità della consulenza tecnica di parte a firma Mauro Sanna e Bruno Grieco, redatta su incarico del Pubblico Mini- stero del 10.6.2011. Il ricorrente ricorda che il primo giudice, con vari provvedimenti (e da ultimo con la sentenza impugnata), ha stabilito che la consulenza tecnica disposta dal Pm sia utilizzabile in ogni sua parte, sebbene essa difesa – in occasione del con- ferimento di incarico ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. – avesse fatto riserva di chiedere l’incidente probatorio. Il Pubblico ministero, al fine di procedere ai sensi dell’art. 360 e non con l’incidente probatorio, aveva eccepito la indifferibilità dell’accertamento tecnico (ed aveva conferito l’incarico in data 10.6.2011). Con l’atto di appello si era evidenziato come tale ricostruzione non trovasse riscontro negli atti processuali, dal momento che parte della zona oggetto di verifica era stata già sottoposta a sequestro diversi mesi prima (ottobre 2010) senza alcuna conseguenza per l’esito delle indagini; gli stessi Pm avevano iniziai- mente conferito l’incarico ex art. 359 c.p.p., per poi trasformarlo in 360. Peraltro, si fa rilevare che la CTP Sanna-Grieco è stata depositata solo in data 26.10.2011, quindi a distanza di oltre quattro mesi dall’assunzione dell’incarico. Sempre nell’ambito dell’atto di gravame nel merito, il ricorrente ricorda che si era ritenuta irragionevole la distinzione (evidenziata nella ordinanza del Tribunale del 29.11.12) tra attività di sopralluogo e prelievo di campioni da una parte, e gli accertamenti tecnici veri e propri (in questo caso analisi dei campioni) dall’altra, visto che comunque le prima attività sono propedeutiche alla valuta- zione tecnica, e da questa non possono prescindere; il sopralluogo ed il prelievo dei campioni sono esse stesse attività irripetibili, ed è irragionevole pensare – come pure ipotizzato nel censurato provvedimento – che non debbano essere svolte in contraddittorio con l’indagato (perché altrimenti ci sarebbe una macroscopica violazione del diritto di difesa). Voler scindere le due fasi innanzi descritte, per il ricorrente, è come se si ritenesse possibile separare – nella autopsia – l’estrazione degli organi dalla loro valutazione medico-legale. Si ritiene, perciò, che solo le valutazioni tecniche dei due consulenti possono non rientrare tra gli atti irripetibili, ma le stesse – se si eliminano i riferimenti al sopralluogo ed all’esito delle analisi – sono prive di qualsivoglia valenza probatoria. Anche il riferimento alla necessità di effettuare le analisi chimiche entro 24- 48 ore dal prelievo – per evitare la dispersione di parte del materiale idrocarburi- co, che porterebbe ad un risultato falsato – sarebbe privo di pregio dal momento che – si fa notare- la riserva di incidente probatorio è stata effettuata prima del sopralluogo e dei relativi prelievi (che sono stati fatti ai sensi dell’art. 360), con la conseguenza che non c’è alcuna connessione con la necessità di effettuare le analisi entro le 24-48 ore. E comunque, la indifferibilità di cui parla il quarto comma non riguarda un singolo accertamento tra i tanti possibili (come le analisi di un campione), ma la impossibilità di procedere all’accertamento tecnico nel suo complesso (nel nostro caso avente ad oggetto l’inquinamento delle zone interessate). Senza trascurare – si osserva ancora in ricorso-che il terreno era sottoposto a sequestro, e quindi non vi erano pericoli di dispersione della prova. Il ricorrente ricorda che si è anche osservato, sempre con l’atto di impugna- zione nel merito, che in uno dei due procedimenti (poi riuniti) si era proceduto con incidente probatorio, senza alcuna conseguenza negativa per gli accertamenti probatori. La tesi proposta è che, se si fosse addivenuti ad una declaratoria di inutilizzabilità della consulenza Sanna (unitamente a quella dei consulenti della parte civile, evidenziata al punto precedente), non vi sarebbe stata prova circa l’effettivo stato di inquinamento dell’area interessata, la sua entità, la risalenza nel tempo e la sua estensione; è evidente come in assenza di tutti questi elementi, non si sarebbe potuti giungere ad una affermazioni di responsabilità in sede penale quantomeno in ordine al reato di avvelenamento delle acque (che al più sarebbe potuto derubricare in quello p.e.p. dall’art. 257 del D.L.vo n.152/2006). Ed infatti l’unico accertamento tecnico utilizzabile sarebbe stato quello a firma Catalano/Fracassi/Gianfrate/Polimano, disposto dal Gip, in sede di incidente probatorio, il quale risale al 2009 ed indica un livello di inquinamento sicuramente contenuto, e che comunque lo stesso consulente ritiene emendabile attraverso un appropriato procedimento tecnico (anche per ciò che concerne gli idrocarburi); peraltro, si evidenzia che i periti del Gip hanno adottato un sistema di prelievo del liquido dai pozzi – c.d. “dinamico” – che sebbene riconosciuto pure dalla legge, stranamente è stato ritenuto inadeguato dai consulenti Sanna- Grieco. Con riferimento poi alle analisi effettuate dalla Golder Associate (azienda incaricata dalla RG Semeraro della messa in sicurezza), pure valorizzate dal primo giudice a fini accusatori, il difensore ricorrente ricorda che con l’atto di gravame si era evidenziato come le stesse non potessero essere attribuite automatica- mente al Semeraro, dal momento che la citata società ha avuto solo un incarico – peraltro ben remunerato dalla RG Semeraro, ed astrattamente (e neanche poi tanto) potrebbe potuto avere interessi in conflitto con la loro dante causa, visto che i compensi variano a seconda dell’entità dell’inquinamento. E con riferimento ai risultati degli accertamenti, viene evidenziato che non vi sarebbe alcuna certezza, sia normativa che scientifica, circa il carattere nocivo – e soprattutto cancerogeno – dell’MTBE, cui pure è stato dato tanto risalto nel corso del dibattimento. Così come non sarebbe stata dimostrata la potenziale nocività per la salute del materiale inquinante, visto che il Dott. Fedele – testimone sicuramente qualificato ed attendibile in quanto responsabile della ASL di Lecce – ha spiegato che gli idrocarburi solo se ingenti in quantità significative possono provocare danni alla salute. Da ultimo, il difensore ricorrente evidenzia che si era segnalata la mancanza di certezza circa la effettiva profondità dei due pozzi siti in proprietà Fiorentino ed Indrizzi – nel corso del processo indicati quali pozzi “profondi” -, non potendoci accontentare di generici riferimenti di testimoni sicuramente interessati all’esito del processo (in particolare Fiorentino). Dinanzi a tali significativi argomenti prospettati con l’atto di impugnazione, ci si duole che la Corte territoriale si sia limitata a riportare testualmente (utilizzando ben quattro pagine della sua parte motiva) i passi della sentenza del primo giudice riguardanti le citate questioni, per poi concludere sostenendo che – pur prescindendo dai risultati delle analisi eseguite nel corso dell’accertamento tecnico da Sanna e Grieco – in ogni caso il reato di avvelenamento sarebbe provato sulla scorta delle ulteriori risultanze processuali. Ma, si domanda il ricorrente, come si può condannare se non si conosce l’entità dell’inquinamento? Sarebbe perciò evidente la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il primo giudice, avendo fornito una interpretazione dell’articolo 360 co. 4 cod. proc. pen. sicuramente in contrasto con il dato normativo e con l’interpretazione che di essa ne dà la giurisprudenza in materia. E sarebbe altresì evidente l’assoluta carenza di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso qualsivoglia considerazione in ordine alle questioni testé trattate; e la sentenza sarebbe anche illogica nella parte in cui ritiene – pur senza confutare gli argomenti prospettati con l’atto d’impugnazione – che comunque vi sarebbe la prova dell’inquinamento a prescindere dalla consulenza Sanna-Grieco, cosa non corrispondente al vero se solo si considerano le notevoli differenze (già innanzi evidenziate) esistenti fra le varie consulenze versate in atti. f. Con un sesto motivo vengono dedotti violazione ed errata applicazione degli artt. 439 e 452 cod. proc. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di avvelenamento colposo delle acque. Il difensore ricorrente ricorda che con l’atto di gravame nel merito aveva evidenziato come dagli atti processuali non fosse emerso, con chiarezza, a che titolo il Semeraro dovesse rispondere del reato di avvelenamento colposo delle acque, visto che nel capo di imputazione vi era generico riferimento a ben quattro cariche sociali: legale rappresentante della Apisem, della RG Semeraro, della Nexus Holding e addirittura della “Api Anonima Petroli Italiana”. Al proposito, evidenzia di avere anche precisato come l’odierno ricorrente non fosse stato mai socio o legale rappresentante né della Nexus Holding, né tantomeno di Api (che appartiene alla famiglia Brachetti-Peretti di Roma). Per ciò che concerne, invece, Apisem – più volte citata in sentenza – ribadisce poi che la stessa non si è mai occupata dei depositi oggetto del procedimento, in quanto interessata unicamente alle attività di commercio di carburanti attraverso la rete dei distributori di sua proprietà (tra cui quello confinante con proprietà RG Semeraro). Il Semeraro – si legge ancora in ricorso- è legale rappresentante della RG Semeraro, società proprietaria del terreno su cui insistevano i serbatoi di carburanti ritenuti causa dell’inquinamento. In conclusione, con il citato atto di impugnazione si era chiesto alla Corte territoriale di chiarire – ma così non è stato- a che titolo il ricorrente dovesse rispondere penalmente. Inoltre, la censurata decisione, secondo la tesi sostenuta in ricorso, sarebbe priva di motivazione anche in ordine ad altro importante argomento (di cui al punto 52 dell’atto di appello), rappresentato dalla riconducibilità dell’inquinamento dei terreni e della sottostante falda acquifera (in parte accertato, sia pure con i limiti di inutilizzabilità già evidenziati) al deposito carburanti di proprietà della RG Semeraro, tant’è che anche nella sentenza del primo giudice si leggeva che non è stata individuata una specifica condotta di sversamento colposo degli idrocarburi nel terreno e nella falda” (il richiamo è a pag. 101 della sentenza di primo grado). Il ricorrente sostiene che tutti i consulenti tecnici abbiano fatto solo delle ipotesi circa le cause dell’inquinamento, sicuramente insufficienti in sede penale; ed infatti la sola passata presenza di alcuni serbatoi nella sua proprietà, poi rimossi, non comporterebbe l’automatica attribuibilità dell’inquinamento alla RG Semeraro. ED invece con l’atto di gravame si ricorda di avere anche evidenziato un’altra importante circostanza, rappresentata dal fatto che nelle vicinanze della proprietà RG Semeraro vi erano due distributori di carburante (uno proprietà Apisem e l’altro Pastore), dai cui serbatoi è possibile che siano derivate delle perdite; la loro collocazione sul territorio – rispetto all’andamento della falda (peraltro non accertato con margini di certezza, come indicato dalla insolenza di parte Curatolo/Belgiorno) – era sicuramente compatibile con la contaminazione delle proprietà Semeraro e Fiorentino. Peraltro, si fa rilevare che tracce di MTBE sono state rilevate anche a monte della proprietà RG Semeraro (cfr. perizia Catalano, Fracassi ed altri), ad ulteriore dimostrazione del fatto che le cause dell’inquinamento possono essere diverse da quelle oggetto di contestazione. Tali pur significativi elementi – ci si duole- sarebbero stati completamente ignorati dalla decisone impugnata. Sempre con riferimento alle cause dell’inquinamento, viene riportato il contenuto delle note d’udienza del 25.2.2016 sottoposte alla attenzione della Corte territoriale, con riferimento alla CTU Fracassi, su cui pure la Corte territoriale sarebbe rimasta silente. E si ricorda che l’atto di appello aveva dedicato un intero capitolo – totalmente ignorato dalla Corte territoriale – che viene riportato integralmente in ricorso, lamentando che, in tutta risposta, la Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare passi della sentenza del primo giudice (che proprio gli argomenti testé riportati tendevano a confutare), aggiungendo solo qualche considerazione in ordine alla presunta falsità delle comunicazioni inviate dalla R.G. Semeraro al Comune di Lecce nel 1998 (riguardanti la rimozione dei serbatoi interrati e delle tubazioni relative, con conclusivo ripristino dello stato dei luoghi). Orbene, per il ricorrente sarebbe evidente come l’impugnata decisione incorrerebbe in un grossolano errore, avendo confuso la rimozione dei serbatoi in ce- mento – avvenuta nel 1983 ad opera di Quirico Semeraro, padre dell’odierno ricorrente ed all’epoca amministratore della società -, con la rimozione dei serbatoi in metallo di cui si parla nelle comunicazioni del 1998 citate in sentenza; il Semeraro, infatti, solo nel 2011 a seguito dell’accertamento ex art. 360 cod. proc. pen. promosso dalla Procura di Lecce – sarebbe venuto a conoscenza dell’esistenza dei frammenti dei serbatoi in cemento, che ha provveduto tempestivamente a rimuovere (cfr. DIA del 8.5.2012). Né corrisponderebbe al vero, come si legge a pag. 25 della sentenza impugnata, che al Semeraro siano addebitabili ritardi negli interventi di MISE o l’inadeguatezza degli stessi, visto che i periti nominati dal GIP in sede di incidente probatorio hanno ritenuto “corretta la messa in sicurezza d’emergenza consistente nell’estrazione dei contaminanti oleosi/idrocarburi dal pelo della falda, per come effettuata da Senneraro S.p.A. prima del sequestro del sito” (si richiama in proposito pag. 9 della perizia a firma Catalano, Fracassi ed altri, allegata). Pertanto, non sarebbe dato sapere di quali omissioni debba rispondere il Semeraro – tali da aver almeno provocato un aumento anche temporaneo dell’inquinamento – così come si sostiene nella decisione impugnata. Con riferimento alla perizia redatta in sede di incidente probatorio, per il ricorrente non si comprenderebbero le ragioni per le quali la stessa sia stata totalmente ignorata dai giudici di merito (primo e secondo grado), pur essendo l’unico accertamento probatorio effettuato con le regole tipiche del dibattimento, e da professionisti di grande valore ed esperienza (di cui uno anche docente universitario, il Prof. Fracassi). Si evidenzia, peraltro, come le considerazioni dei periti nominati dal GIP trovino conforto nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal dottor Manna – il funzionario della Provincia di Lecce Responsabile dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati, il quale ha seguito per conto del citato ente l’attività di messa in sicurezza posta in essere dalla R.G. Semeraro, dalle cui dichiarazioni, si evincerebbe come l’attività di messa in sicurezza intrapresa dalla R.G. Semeraro (con pompaggio e trattamento del materiale inquinante) avesse – creando una depressione – bloccato la migrazione degli inquinanti, e ciò ad ulteriore dimostrazione del fatto che non vi era stata alcuna inerzia da parte dell’odierno ricorrente (come invece si sostiene nelle decisioni dei giudici di merito). Tale circostanza si sostiene essere sicuramente importante anche al fine di stabilire l’epoca di cessazione della condotta – ritenuta illecita – da parte del Semeraro, ma anche su tale importante elemento di prove, ci si duole che la Corte territoriale sia rimasta silente. Vengono quindi riportati ampi stralci dell’atto di appello, riguardanti l’iter seguito dall’odierno ricorrente dopo la scoperta dell’inquinamento, per come ricostruito anche nella consulenza tecnica di parte a firma dei professionisti Cura- tolo/Belgiorno che sarebbero stati completamente ignorati dalla Corte territoriale. Altro argomento totalmente ignorato dalla Corte territoriale, con riferimento sempre al reato di cui all’art. 439-452, riguarderebbe la circostanza – pacificamente accertata nel corso del dibattimento secondo la quale l’acqua di falda, prima ancora di essere attinta dal materiale idrocarburico, era già contaminata per la presenza di nitrati ed altro materiale batteriologico, tanto da non poter essere destinata ad uso potabile e probabilmente neanche irriguo. Peraltro, viene evidenziato che la proprietà Fiorentino rientra in zona cimiteriale, con tutte le conseguenze che ne derivano. Viene richiamato, come già fatto nell’atto di appello, il dictum della sentenza 6651/1985 di questa Corte secondo cui, in caso di precedente contaminazione dell’acqua può ugualmente sussistere il reato, ma è pur sempre necessario che le acque siano “idonee e potenzialmente destinabili all’uso alimentare”, mentre nel caso che ci occupa sarebbe evidente come le acque in questione non fossero neanche potenzialmente destinabili all’uso alimentare. Inoltre il ricorrente ricorda di avere anche segnalato come solo con il D.Igs 31/2001 sia stata regolamentata la materia delle acque con l’indicazione degli inquinanti e dei relativi limiti, e con la specificazione di che cosa si debba intendere per acque destinate al consumo umano (sono quelle destinate ad uso potabile, per la preparazioni di cibi e bevande o altri usi domestici …). Quindi, successivamente la materia è stata ulteriormente regolamentata con il D.Igs n.152/2006; ma al di là delle contraddizioni esistenti tra le due leggi, il dato in- controvertibile evidenziato riguarda il fatto che la normativa è sicuramente successiva alla chiusura del deposito di RG Semeraro (e quindi alla condotta di dispersione del materiale inquinante), con la ovvia conseguenza che gli elementi contenuti in quelle disposizioni di legge non possono essere utilizzati per attribuire responsabilità penali al Semeraro (neanche sotto il profilo colposo), fermo restando il dovere di bonifica in capo alla società proprietaria del terreno. Peraltro, secondo il Piano di Tutela della Acque della Regione Puglia (PTA) e la normativa vigente, i pozzi scavati a mano in falda superficiale ed i pozzi trivellati profondi (del tipo di quelli insistenti in proprietà Indrizzi e Fiorentino) non sono dotati delle misure idonee all’utilizzo della risorsa idrica per qualsiasi uso (il richiamo è alla CTP Curatolo- Belgiorno, ed anche esame Fedele). Ai fini della sussistenza del reato de quo -si sostiene in ricorso, ove, quanto alla utilizzabilità delle acque di falda, si ripropongono anche le osservazioni proposte in appello con le note d’udienza del 25/2/2016 e si richiamano ampi stralci dell’atto di appello- non si potrebbe prescindere da tali determinanti elementi, che però ci si duole siano stati totalmente ignorati dalla censurata decisione. Il ricorrente lamenta anche di non avere avuto idonea risposta al profilo di doglianza circa il fatto che nel caso che ci occupa l’avvelenamento delle acque potesse essere ricondotto al più (secondo quanto indicato nel capo di imputazione, confermato da Sanna, e recepito in sentenza) alle perdite dei serbatoi in cemento un tempo interrati nella proprietà RG Semeraro, in quanto per quelli in metallo non vi era prova di perdita alcuna; ma i serbatoi in cemento, come è stato documentalmente dimostrato, sono stati rimossi quando il Semeraro non era ancora legale rappresentante della RG Semeraro, con la logica conseguenza che non potrebbe essere addebitato all’odierno ricorrente il fatto che alcune parti siano rimaste nel terreno (cosa che l’imputato ha appreso solo con gli accerta- menti svolti da Sanna, in quanto neanche la precedente perizia Catalano/Fracassi aveva rilevato nulla in proposito). La tesi riproposta, quando al Semeraro, è che quando allo stesso è stata re- sa nota la situazione pericolosa del pozzo insistente in proprietà Indrizzi, sicuramente l’avvelenamento delle acque si era già abbondantemente consumato, e pertanto l’attività (o la presunta inattività) del Semeraro non può aver inciso sulla consumazione del reato. A proposito della proprietà Indrizzi, viene ricordato che con l’atto di gravame nel merito si era anche segnalato come non risultasse da nessun atto processuale che il Semeraro avesse comprato il terreno e la casa – come pure si legge nel- la prima sentenza – per evitare la denunzia da parte del proprietario, così come non vi è prova in atti che il Semeraro abbia tentato di acquistare anche la proprietà del Fiorentino, senza tuttavia riuscirvi, come pure indicato nella sentenza del primo giudice). Viene poi riproposto integralmente il contenuto delle più volte citate note d’udienza del 25.2.2016, in particolare quanto alle osservazioni in ordine alla mancanza di prove circa l’entità dell’inquinamento. g. Con un settimo motivo vengono dedotti violazione ed errata applicazione degli artt. 257 e 242 D.Igs 152/2006., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Il ricorrente ricorda che il primo giudice ha ritenuto accertata la penale responsabilità del prevenuto, anche con riferimento al reato indicato in epigrafe, in quanto non sarebbe stata mai inviata la comunicazione prevista dall’art. 242 del D.Igs 152/2006, quale responsabile dell’inquinamento. Ricorda, tuttavia, che con l’atto di impugnazione nel merito si era evidenzia- to come il Semeraro avesse inviato – quale legale rappresentante della RG Semeraro – una comunicazione alle autorità competenti, in data 28/1/2008, per segnalare la contaminazione in atto del terreno di proprietà di detta società, in virtù di quanto era emerso nell’ambito dell’Accertamento tecnico preventivo promosso dal Fiorentino; tale comunicazione però non era stata ritenuta sufficiente dal primo giudice, in quanto effettuata non come responsabile della contamina- zione, ma in quanto proprietario del terreno. Tali considerazioni, ad avviso del ricorrente, non possono ritenersi condivisibili, dal momento che comunque il Semeraro ha adempiuto all’obbligo di dare comunicazione alle autorità interessate della esistenza dell’inquinamento, e, quello che più conta ha iniziato le operazioni di messa in sicurezza avvalendosi della Golder Associate (per la verità iniziate anche prima della comunicazione, come ha riferito l’Ing. Curatolo). Sarebbe evidente, poi, come non si possa rimproverare ad un soggetto di non essersi autoproclamato “responsabile” di un inquinamento di cui non si ritiene responsabile, in quanto ciò avrebbe comportato – praticamente – una autodenunzia; se la norma dovesse essere interpretata in tali termini, vi potrebbero es- sere anche profili di incostituzionalità. In ordine all’accertamento circa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato, non potrebbe dirsi che il Semeraro non abbia avuto la certezza di aver adempiuto al suo dovere di comunicazione con l’invio della nota del 28.1.2008, anche perché lo scopo tutelato dalla norma è stato comunque raggiunto essendo state allertate tutti gli organi preposto alla tutela ambientale (Comune, Provincia e Regione). E d’altronde, la medesima interpretazione in or- dine all’invio della comunicazione sembrerebbe, ad avviso del ricorrente, essere stata data anche dalla Procura della Repubblica – titolare dell’azione penale -, allorquando ha contestato al Semeraro (nel decreto di citazione del 13.11.2009) di “non aver tempestivamente comunicato al Comune e Provincia della storica contaminazione del sito”, con ciò dimostrando di voler censurare il comportamento tenuto dal Semeraro prima del 2008 e quindi in epoca anteriore all’invio della ci- tata nota; diversamente, avrebbe dovuto fare riferimento alla lettera inviata, chiarendo anche di non averla ritenuta sufficiente in quanto non inviata quale autore dell’inquinamento. E ulteriore conferma deriverebbe dall’indicazione nel citato capo di imputazione – dell’art. 304 e non dell’art. 242. Una diversa interpretazione si scontrerebbe, ad avviso del ricorrente, anche con le norme del codice di rito in materia di correlazione tra imputazione e sentenza. h. Con un ottavo motivo vengono dedotti violazione ed errata applicazione degli artt. 158, 438 e 452 cod. proc. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione, in relazione alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata deve essere censurata anche con riferimento al punto in cui, sul presupposto dell’asserita natura permanente del reato addebitato, viene rigettata la prospettazione difensiva per la quale tale reato si sarebbe ormai estinto per intervenuta prescrizione. Ricordata la prospettazione del giudice di prime cure sul punto, si sostiene che la Corte territoriale non abbia risposto ai motivi di appello e si sottolinea: 1. che le pronunce riportate nella sentenza impugnata nulla avrebbero a che vedere con il caso concreto, riguardando esse la natura permanente della distinta categoria dei reati omissivi propri, in cui, cioè, ad essere incriminato è l’inadempimento di un dovere, il quale, tuttavia, non è istantaneo, bensì si protrae nel tempo, con la conseguente rilevanza della permanente condotta di inadempimento dell’agente; e sarebbe di immediata evidenza come tali arresti non possa- no essere di aiuto alcuno nella soluzione delle problematiche sollevate dal caso in esame, in cui ad esser contestato non è un reato omissivo proprio, dunque di mera condotta, bensì un reato d’evento a forma libera, compatibile con la clausola d’equivalenza contenuta nell’art. 40 cpv cod. pen.; 2. che andavano applica- ti al caso che ci occupa, come richiesto ai giudici di merito, i principi enunciati nella c.d. “sentenza Eternit” (Sez. 1, n. 7941/2015) ove questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di contaminazione ambientale per effetto della dispersione di fibre di amianto, avrebbe per il ricorrente dettato le fondamentali linee guida in materia di durata del reato. Secondo la tesi proposta in ricorso, invece, il caso che ci occupa e quello preso in esame da questa Suprema Corte nella vicenda Eternit ci sarebbe, ai fini della soluzione della questione in parola, una piena sovrapponibilità, tanto sul piano dell’astratta formulazione normativa quanto su quello della concreta realizzazione del fatto tipico. Sotto il primo profilo, ritiene il ricorrente come sia il delitto (aggravato dall’evento) di disastro innominato (art. 434 c. 2 cod. pen.) che quello di avvelenamento (colposo) di acque (artt. 439 e 452 cod. pen.) siano reati d’evento a forma libera, in cui la descrizione della condotta tipica è rimessa alla concreta estrinsecazione del nesso causale con l’evento, con quanto ne discende in termini di potenziale rilevanza, ai sensi dell’art. 40 c. 2 cod. pen., delle condotte omissive causative dell’evento stesso. Quanto, poi, a tale elemento costitutivo del fatto, si potrebbe rilevare l’esistenza di un rapporto di somiglianza così spiccata da poter esser configurato in termini di specialità, in ragione del quale l’avvelena- mento delle acque apparirebbe una species del più ampio genus del disastro ambientale-innominato. Di fronte a questa ricostruzione, del tutto conforme agli arresti giurisprudenziali resi con riguardo alle due fattispecie, secondo il ricorrente non paiono cogliere nel segno gli assunti contenuti nella sentenza impugnata, che sarebbero errati, nella misura in cui riconoscerebbero, in maniera del tutto apodittica, nel delitto di disastro una «caratterizzazione commissiva», di cui sarebbe viceversa privo il delitto di avvelenamento; in realtà, secondo il ricorrente dalla lettura delle norme non emerge alcun profilo differenziale in ordine alla natura delle condotte incriminate. Stabilito, dunque, che i reati di disastro innominato ed avvelenamento, del tutto analoghi sul piano della struttura delle fattispecie, hanno assunto fattezze in concreto assai simili nei due casi messi a paragone, con quanto ne consegue in punto di piena (doverosa) estensibilità al caso di specie dei principi statuiti da questa Corte di legittimità nella “sentenza Eternit”, che vengono ricapitolati in ricorso al fine di dimostrarne le ricadute applicative rispetto al caso che ci occupa. Quanto alla condotta tipica attiva del Semeraro e all’evento di avvelenamento, il ricorrente deduce che la condotta contestata allo stesso sia senza dubbio attiva, consistendo nell’aver immesso, per mezzo di una colposa manipolazione delle sostanze pericolose stoccate nei contenitori, gli agenti inquinanti nel suolo, innescando così una catena causale che conduce all’evento/risultato della contaminazione delle acque della falda profonda, con cui prende corpo il pericolo per la salute pubblica. Con ciò il reato sarebbe giunto alla perfezione. Ed allora, per determinare il tempus commissi dellcti occorrerebbe, ad avviso del ricorrente, in ossequio ai principi enucleati da questa Corte regolatrice, collocare nel tempo sia la condotta (attiva) che l’evento, in quanto soltanto la concomitante persistenza di entrambi tali due elementi potrebbe protrarre il periodo consumativo oltre il momento della perfezione – inizio della consumazione – coincidente con la verificazione dell’evento. Quanto alla condotta, in base agli accertamenti tecnici svolti, la tesi più probabile parrebbe quella che riconduce lo sversamento degli idrocarburi al periodo in cui gli stessi erano allocati in contenitori in cemento, dismessi tra il 1980 e il 1982 e sostituiti con quelli in metallo, da cui il ricorrente ritiene essere inverosimile ipotizzare una fuoriuscita delle sostanze che qui interessano. In ogni caso, non vi sarebbe dubbio che dopo il 1998, anno in cui viene chiuso il deposito ed interrotta l’attività, non vi possa esser stata alcuna nuova condotta (attiva) di immissione di ulteriori agenti inquinanti del terreno. Né potrebbe essere riconosciuto alcun rilievo alla circostanza secondo cui tali elementi, già penetrati nel terreno o assorbiti dai residui dei serbatoi di cemento interrati, avrebbero continuato ad essere rilasciati in conseguenza di un processo di dilavamento ingenerato da agenti atmosferici o, comunque, da fenomeni naturali. Si tratterebbe, infatti, di un accadimento – perfettamente sovrapponibile a quello della perdurante dispersione delle polveri di amianto rilasciate dai siti non bonificati – determinato da un automatismo fisico, che nulla ha a che vedere con la condotta umana atti- va rimproverabile all’imputato, il quale ha ormai completamente esaurito il suo apporto comportamentale al fatto. Sotto tale profilo, ci si duole che la Corte d’appello, per estendere oltre misura il periodo consumativo, utilizzerebbe l’illegittimo espediente della valorizza- zione della condotta omissiva, cui è dedicata gran parte dello sforzo motivazionale. Si lamenta che La Corte territoriale non si confronti con le indicazioni offerte da questa Corte di legittimità in punto di completa irrilevanza dell’omessa bonifica, sull’erroneo presupposto della inapplicabilità delle stesse al caso che ci occupa e che incorra nell’equivoco derivante dal fatto che, se è vero che la formulazione della fattispecie di avvelenamento è tale de esser compatibile con una realizzazione sia attiva che omissiva, occorre considerare che, nel caso concreto, al Semeraro è addebitato di aver causato l’evento mediante l’attiva immissione di sostanze venefiche, condotta cessata, al più tardi, nel 1998. Quanto, poi, al successivo contegno inerte, esso, da un canto, non potrebbe integrare, sic et simpliciter, il delitto contestato, la cui area di operatività si arresta al momento della produzione dell’evento, non incriminando invece l’omessa bonifica e, dall’altro, non potrebbe essere confuso con la – ben distinta – condotta omissiva che rileva ai sensi dell’art. 40 cov cod. pen. in quanto cagioni, omettendo d’impedirlo, l’evento naturalisticamente provocato dalla condotta altrui. Collocata la condotta, al più tardi nel 1998, occorrerebbe allora spostare l’attenzione sull’evento, il cui momento di verificazione segna la perfezione del reato. Ebbene, secondo il ricorrente, sul punto, risulta pacificamente che nel 2005 viene alla luce la contaminazione delle acque contenute nel pozzo ‘Fiorentino”, accadimento questo senza dubbio successivo rispetto all’evento rilevante, consistente nell’avvelenamento della falda profonda sottostante al terreno adibito a deposito di idrocarburi. Tale avvenimento, anche considerando la lentezza con cui, secondo tutti i consulenti tecnici, si muovono gli agenti inquinanti in questione, potrebbe allora essere collocato al più tardi intorno ai primi anni 2000, momento in cui si realizza l’evento di pericolo incriminato ed in seguito al quale si verifica, con il naturale flusso delle acque, l’interessamento delle falde superficiali che alimentano i vari pozzi circostanti. Ebbene, rileva il ricorrente che è con l’evento che il reato è perfetto e consumato, risultando del tutto irrilevante la persistenza dell’avvelenamento, ormai non più sostenuto dall’unica condotta tipica – quella attiva di immissione delle sostanze inquinanti – posta in essere dall’imputato certamente non oltre il 1998. 20 ì Pertanto, prendendo come dies a quo nel computo del termine di cui all’art.157 cod. pen. il momento di verificazione dell’evento, il reato contestato risulterebbe estinto per esser intervenuta la prescrizione. i. Con un nono motivo vengono dedotti violazione ed errata applicazione dell’art. 81 cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza della continuazione tra i reati contestati. Il ricorrente ricorda che, con l’atto di impugnazione nel merito, era stata censurata la mancata applicazione dell’istituto della continuazione ai due reati per i quali si à giunti ad una sentenza di condanna; infatti, pur in presenza di un reato colposo (avvelenamento di acque) con previsione dell’evento, e di una contravvenzione dolosa (quello di cui agli artt. 257 e 242 del d.lgs. 152/2006) – per come ritenuti dal primo giudice -, non si era applicato l’istituto della continuazione, ex art. 81 c.p., sicuramente più favorevole all’imputato sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. Si erano anche citati precedenti di questa Corte (Sez. 4 n. 16993/2005 e Sez. 4 n. 3579/2007) secondo i quali è possibile applicare la continuazione tra un reato doloso ed uno colposo, a condizione che nell’ambito di quest’ultimo l’imputato abbia agito nonostante la previsione dell’evento. Si ribadisce che la sentenza del primo giudice era anche contraddittoria sul punto, avendo da un lato ritenuto che l’avvelenamento delle acque si fosse veri- ficato nonostante la previsione dell’evento, e dall’altro non applicato ai due reati in contestazione la continuazione per la unicità del disegno criminoso (laddove sarebbe evidente che la mancata comunicazione dell’inquinamento sarebbe conseguenza diretto del suo verificarsi). Ebbene, si lamenta che la decisione impugnata, pur in presenza di tali significativi argomenti, ha ritenuto non condivisibile la richiesta dell’odierno ricorrente in quanto mancherebbe la prova certa da cui poter desumere la sussistenza della unicità del disegno criminoso. Ma tale conclusione sarebbe chiaramente irragionevole, dal momento che la prova dell’esistenza dell’unicità del disegno criminoso la si evincerebbe dalla stessa sentenza di primo grado, dove si legge che “la mancata comunicazione dell’inquinamento sarebbe conseguenza diretta del suo verificarsi”; sarebbe evidente, pertanto, come la mancata comunicazione dell’inquinamento – per come intesa dal primo giudice – non potrebbe che rientrare nel disegno criminoso consistente nell’omessa bonifica del sito inquinato (sempre secondo l’impostazione accusatoria). I. Con un decimo motivo vengono dedotti violazione ed errata applicazione dell’art. 163 cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla illegittimità della condizione cui la sospensione condizionale è stata subordinata. Il ricorrente rileva che le pene inflitte sono state sospese ex art. 163 cod. pen.., a condizione che l’imputato adempia all’obbligo di eliminazione delle conseguenze del reato mediante bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, si rileva che con l’atto di gravame nel merito si era segnalato come fosse stata posta una condizione impossibile da parte del primo giudice, dal momento che i tempi per una bonifica non possono certo dipendere dalla volontà – e soprattutto dalla diligenza – dell’odierno ricorrente; e sicuramente non possono essere quelli indicati in sentenza (entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza), in quanto, per comune conoscenza, le opere di bonifica durano diversi anni e dipendono dall’effettivo stato di inquinamento, che però emerge in tutta la sua interezza solo dopo l’inizio delle opere di bonifica; ma cosa ancor più importante, è che i tempi della bonifica dipendono anche dai sistemi utilizzati. Peraltro, nella statuizione impugnata, non si considererebbero anche i tempi necessari ad ottenere tutte le autorizzazioni del caso. A meno che si voglia seguire il ragionamento – che sicuramente presenta profili di illegittimità – del primo giudice, secondo il quale la bonifica dovrebbe essere portata a compimento a prescindere da uno specifico piano, e quindi (da quello che si può intuire), indipendentemente dalla approvazione delle competenti autorità. La censurata decisione -ci si duole- si è limitata a sostenere che il condannato potrà invocare l’impossibilità ad adempiere per caso fortuito ovvero per forza maggiore dinanzi al giudice dell’esecuzione, senza considerare che è in questa sede che va stabilita la legittimità della condizione posta. Peraltro la Corte territoriale non avrebbe considerato un recente orientamento di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 25413/2016), evidentemente applicabile al caso che ci occupa, secondo il quale “il giudice, pur non essendo tenuta a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato deve effettuare un motivato apprezzamento di esse se degli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta”. Il ricorrente segnala, infine, che alle citate note d’udienza del 26/2/2016, era stato allegato un documento riepilogativo del programma di messa in sicurezza e bonifica (che comprende sia la parte da realizzare che quella già realizzata), da cui si poteva evincere chiaramente come i tempi per il completamento delle operazioni di bonifica siano totalmente indipendenti dalla volontà dell’imputato. E anche sotto questo profilo la sentenza è carente di motivazione. m. Con l’undicesimo e ultimo motivo vengono dedotti violazione ed errata applicazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ci si duole che al Semeraro non siano state concesse le circostanze attenuanti generiche, sebbene alla sua età sia ancora incensurato, e ciò nonostante le numerose attività economiche che ha svolto nel corso della lunga carriera imprenditoriale. Non si sarebbe tenuto conto, poi, del fatto che uno dei due reati è colposo e l’altro una semplice contravvenzione. E non si sarebbe considerato, altresì, che per le opere di messa in sicurezza e caratterizzazione, il prevenuto ha già speso quasi un milione di euro, a dimostrazione della sua volontà di eliminare le conseguenze del reato (a prescindere da chi lo abbia commesso). Sempre con i motivi di gravame nel merito si ricorda poi che si era segnala- to come fosse ingiustificata l’entità delle pene irrogate, visto che la pena base per il reato di avvelenamento colposo delle acque parte da un minimo di sei mesi (e la pena stabilita in sentenza è molto vicina al massimo che è di tre anni). Peraltro, ci si era lamentati in appello che la pena fosse stata determinata – per ciò che concerne sempre il reato di avvelenamento delle acque – anche dalla presunta sussistenza della colpa con previsione, cosa che sicuramente non è dal momento che quel particolare profilo psicologico del reato si dovrebbe riferire – nel caso de quo – alla condotta di sversamento colposo, e non alle presunte inerzie successive (come si legge in sentenza). Ebbene, il ricorrente lamenta che, per tutta risposta, nella sentenza impugnata, si legge, in maniera del tutto apodittica, che il trattamento sanzionatorio sarebbe congruo poiché non si discosta sensibilmente dai minimi edittali, cosa che – come appena evidenziato – non corrisponde al vero. Immotivata sarebbe anche la non menzione della sentenza, ma anche su questo la Corte territoriale sarebbe silente. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
  4. In data 4/12/2017 il difensore del Semeraro depositava motivi nuovi deducendo l’inosservanza dell’art. 548 co. 2 cod. proc. pen. in relazione all’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza al codifensore avv. Brunelli. Il difensore del Semeraro ricordava che la Corte di Appello di Lecce aveva depositato la decisione impugnata in data 4/1/2016 (in realtà, il 4/11/2016), e quindi bel oltre il termine di novanta giorni che si era data – all’udienza del 26/2/2016 – per il deposito della motivazione. Di tale deposito – si rilevava ancora – era stato dato avviso a tutte le parti, ad eccezione dell’avv. David Brunelli, che insieme al difensore ricorrente difende il Semeraro, in quanto subentrato – nella fase d’appello – all’avv. Angelo Pallara, codifensore in primo grado, ma nelle more purtroppo deceduto. La nomina dell’avv. Brunelli – veniva ricordato- era stata depositata presso la cancelleria della Corte di Appello, in occasione del deposito di una memoria difensiva (in vista dell’udienza del 26/2/2016), cui pure la sentenza impugnata fa cenno nella parte motiva. Sarebbe stata evidente, pertanto, la violazione dell’art. 548, co. 2, cod. proc. pen., essendo anche l’avv. Brunetti difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza. Con tale omissione, si sarebbe, così, impedito all’avv. Brunelli di poter proporre personalmente un ricorso per cassazione, nell’interesse del comune assistito. Il ricorrente richiamava il dictum di Sez. 3 n. 42736/2016 secondo cui “la sentenza dì condanna emessa dalla Corte d’Appello nulla se la sentenza di primo grado non viene notificata ad entrambi i difensori dell’imputato. L’omessa notifica all’imputato (e/o al co-difensore) dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, ex art. 548, comma 2, c.p.p., comporta una nullità a regime intermedio la quale, ove ritualmente eccepita come nel caso di specie, non è sanata dalla proposizione dell’appello da parte dell’altro difensore dell’imputato”. E rilevava che lo stesso principio è stato espresso da questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 30898/2015 con riferimento al caso, del tutto analogo al presente, in cui al codifensore non sia stato notificato l’avviso di deposito della sentenza di secondo grado. Per questi motivi, unitamente a quelli evidenziati con l’atto di impugnazione, deduceva che la sentenza era nulla e deve essere cassata.
  5. Con memoria difensiva depositata anch’essa in data 4/12/2017 il difensore della parte civile Fiorentino Sergio chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il proposto ricorso, evidenziando come le doglianze difensive costituiscano una mera riproposizione di questioni già sollevate dinanzi alla Corte leccese e da questa argomentatamente confutate. In particolare, viene dedotto: a. quanto alla mancata applicazione dell’art. 162bis cod. pen. l’assenta violazione di legge nell’applicazione dell’art. 162 bis c.p., in realtà sarebbe, però, del tutto insussistente, giacché sarebbe evidente che le conseguenze della mancata tempestiva comunicazione della contaminazione, ossia il reato di natura contravvenzionale rispetto al quale ci si duole della mancata dichiarazione di estinzione del reato, abbiano comunque ad oggetto la medesima situazione dannosa attribuita all’imputato; b. con riguardo ai vizi di natura processuale, nonché al ruolo del Semeraro, si tratta di motivi di ricorso già proposti nel giudizio di merito e rispetto ai quali già hanno avuto modo di pronunciarsi prima il Tribunale e poi la Corte di Appello, con argomentazioni inattaccabili sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica; c. quanto all’avvelenamento delle acque viene evidenziato come la sentenza impugnata sia stata estremamente scrupolosa e correttamente motivata in diritto nel motivare l’inconsistenza della tesi difensiva del Semeraro circa l’assenta insussistenza del reato e ciò sia rispetto al ragionamento secondo cui, nella fattispecie concreta, l’avvelenamento – indiscutibilmente riscontrato da tutti i consulenti coinvolti nella vicenda, anche da quelli nominati dalla stessa difesa – sia stato una conseguenza solamente indiretta dell’avvelenamento provocato nel sottosuolo, sia rispetto al ragionamento secondo cui non si potrebbe configurare il reato di avvelenamento, trattandosi di acque batteriologicamente non pure dal punto di vista delle leggi sanitarie; d. quanto alla prescrizione del reato vengono ricordate le argomenta- zioni sviluppate sul punto dalla Corte di Appello: “non può in alcun modo condividersi la tesi difensiva secondo la quale vi sarebbe, nel processo che occupa, uno iato tra la condotta del responsabile causativa dell’evento e l’evento stesso, giacché la condotta nel suo molteplice atteggiarsi – come chiaramente spiegato dal giudice di primo grado – è tuttora in atto” (pag. 25 dell’impugnata sentenza). Il difensore della parte civile Fiorentino sul punto, dà atto, peraltro, anche della circostanza che la sentenza pronunciata sul Caso Eternit è intervenuta successivamente (nel novembre 2014) al pronunciamento della sentenza che ha condannato in primo grado Semeraro, con l’ovvia conseguenza che la Corte di Appello di Lecce, nella sentenza oggetto della presente impugnazione, dopo aver ripreso le argomentazioni del tribunale rispetto alla qualificazione del reato di avvelenamento come reato permanente, ha potuto specificare gli argomenti in for- za dei quali non è applicabile alla fattispecie concreta la giurisprudenza sviluppata per l’inquinamento da amianto. Quanto alla violazione ed errata applicazione degli artt. 257 e 242 D. Lgs. n. 152/2006, in relazione alle ritenuta sussistenza del reato di omessa comunica- zione dell’evento inquinante alle autorità competenti, viene anche per questo evidenziato nella memoria in esame come esso non rappresenti altro che una mera riproposizione di doglianze già sollevate dinanzi al giudice di merito e rispetto alle quali la Corte di Appello ha abbondantemente argomentato, richiamando non solo le corpose argomentazioni sviluppate sul punto dal giudice di primo grado, ma specificando anche come nessun rilievo possa avere, nella fatti- specie concreta, la mera congettura che l’imputato abbia potuto ritenere di aver correttamente adempiuto al suo dovere di comunicazione. Al riguardo, viene anche evidenziato come si tratti di un reato di natura contravvenzionale, rispetto al quale, quindi, il soggetto agente può essere chiamato a rispondere, indistintamente, a titolo di dolo o colpa. Pertanto, se anche l’omessa comunicazione fosse riconducibile ad una errata valutazione dell’imputato, ciò rileva comunque ai fini della sussistenza della componente soggettiva del reato. Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione al Semeraro dell’istituto della continuazione di cui all’art. 81 cod. pen. viene rilevato come la sentenza impugnata sia rigorosissima anche nel motivare l’inapplicabilità alla fattispecie concreta di questo istituto di favore, che, com’è noto, collega un trattamento sanzionatorio di favore (cumulo giuridico delle pene) al riscontro della presenza di un medesimo disegno criminoso ispiratore delle plurime condotte illecite poi poste in essere dall’imputato. Ebbene, si rileva che la Corte leccese di Lecce, sul punto, non solo ha ripreso la giurisprudenza di questa Suprema Corte, volta ad individuare i presupposti applicativi del concetto di medesimo disegno criminoso, ma ha anche evidenziato come l’imputato che invoca l’applicazione della continuazione abbia anche l’onere quantomeno di allegare elementi che possano permettere al giudice di effettuare tale valutazione, non potendosi egli limitare, come è avvenuto nella fattispecie concreta, a fare riferimento semplicemente alla contestuale contestazione di più reati per fatti indiscutibilmente col- legati. Con riguardo, infine, agli ultimi motivi di ricorso presentati dall’imputato e relativi alla ritenuta violazione ed errata applicazione dell’art. 163 cod. pen., in relazione alla illegittimità della condizione cui la sospensione condizionale è stata subordinata, e alla violazione ed errata applicazione nella fattispecie concreta degli art. 62 bis e 133 c.p., evidenzia la memoria in esame come anche in tal caso si tratti di motivi palesemente inammissibili, poiché volti a riprendere doglianze già ampiamente superate dal giudice di merito con argomentazioni sempre inattaccabili, sia sotto il profilo logico-formale che sotto il profilo della correttezza giuridica.
  6. Con memoria difensiva depositata 1’8/12/2017 il difensore e procurato- re speciale della parte civile CODACONS Onlus deduce in opposizione ai motivi del ricorrente che: 1) La mancata concessione dell’oblazione in relazione al reato di cui agli artt. 257 e 242 D.L. 152/2006 risulta puntualmente e congruamente motivata con il riferimento alla omessa eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Evidenzia che la mancata comunicazione di cui ai predetti articoli ha contribuito al consolidarsi di una situa- zione di inquinamento con effetti disastrosi sull’ambiente che non sono stati diminuiti dagli interventi provvisori di messa in sicurezza di emergenza adottati dal ricorrente come mera soluzione-tampone e, per di più, in maniera tardiva. Pone, inoltre, l’accento sul fatto che lo stesso ricorrente nel ricorso per cassazione reitera la richiesta di esclusione dell’obbligo di bonifica e ripristino dei luoghi quale condizione per la sospensione condizionale della pena, ciò che lascia presagire come il ricorrente non intenda adempiere a tali incombenti. Risulterebbe, dunque, congrua la motivazione in punto di mancata elimina- zione delle conseguenze dannose e pericolose del reato e di giustificazione in or- dine alla gravità dello stesso. Evidenzia, inoltre, la circostanza che l’istanza di oblazione non è stata tempestivamente (ri)proposta in seguito alla regressione del processo per intervenuto mutamento del giudice, con conseguente decadenza dalla possibilità di accedere al beneficio. 2) L’utilizzabilità degli atti di indagine successivi alla prima proroga delle indagini nel procedimento n. 10483/07 risulta congruamente motivata, dacché viene rilevato come ai fini dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato siano necessari elementi che consentano di individuare in maniera obiettiva la persona alla quale il reato è attribuito. D’altra parte, la tardiva iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. non assume alcuna rilevanza ai fini di quanto previsto dall’art. 407 cod. proc. pen. 3) È legittima la condanna del ricorrente al risarcimento del danno in favore delle associazioni ambientaliste. Al riguardo rileva che per disposizione statutaria il presidente e legale rappresentante del CODACONS ha il potere di conferire mandato per la costituzione di parte civile senza la necessità che vi sia una preventiva delibera autorizzativa. Richiama l’art. 16 statuto del CODACONS in atti a norma del quale “il Presi- dente, ciascun membro del comitato di presidenza, i vice presidenti, unitamente e disgiuntamente, hanno la rappresentanza processuale dell’associazione e possono decidere di promuovere liti attive e passive con l’obbligo di riferirne al comitato esecutivo”. Evidenzia che i giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine alla possibilità delle associazioni e degli enti di esercitare l’azione civile in sede penale per ottenere il risarcimento di un danno, patrimoniale o non patrimoniale con- seguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (Cass., 24677/2014; 633/2011; 41015/2010). In particolare, il danno diverso da quello ambientale che legittima le associazioni e gli enti territoriali deve derivare dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati: tale danno può essere anche di natura non patrimoniale, consistere nel danno all’immagine (Cass. 24619/2014), ed essere riconosciuto per il pregiudizio arrecato alla attività svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio (Cass. 19439/2012). Nel caso di specie – aggiunge- il danno risarcibile è stato correttamente individuato nel pregiudizio all’immagine e alla reputazione subito dalle parti civili dacché le condotte del ricorrente hanno creato nella collettività l’idea della scarsa efficienza e della scarsa utilità delle attività svolte dalle associazioni ambientali- ste e dalla Regione, che pure si sono profuse in un largo impegno per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio salentino. 4) Contrariamente a quanto si assume nel ricorso per cassazione, i giudici di merito hanno evidenziato con molta chiarezza come Giovanni Semeraro debba rispondere del reato. di cui agli artt. 439 e 452 c.p. in quanto titolare della posi- zione di garanzia derivante dalla sua qualifica di legale rappresentante delle società RG Semeraro e Apisem Spa che hanno gestito il deposito di carburanti dal 1983 sino alla dismissione nonché legale rappresentante della società proprietaria dell’area del deposito La Corte d’appello evidenzia come la riconducibilità dell’inquinamento al deposito del ricorrente risulti dimostrato dagli atti dell’accertamento tecnico preventivo, dagli atti dell’incidente probatorio, dalla consulenza Sanna-Greco e per- sino dalle procedure eseguite dalla società Golder su incarico dello stesso Semeraro, come riferito dal consulente della difesa Curatolo. I giudici di merito danno atto che Giovanni Semeraro venne informato dall’Indrizzi che dal pozzo profondo esistente nella sua proprietà, immediatamente a ridosso del deposito di carburanti, fuoriusciva acqua marrone scura di evidente odore e colore idrocarburico. In memoria si pone l’accento sul fatto che la Corte territoriale evidenzia, inoltre, che le acque considerate dall’art. 439 sono quelle destinate all’alimentazione umana, indipendentemente dal fatto che abbiano i caratteri biochimici della potabilità previsti dalla legge e dalla scienza. Sicché il reato. si configura anche quando l’avvelenamento abbia riguardato acque batteriologicamente non pure. 5) Il reato di omessa comunicazione di cui all’art. 257 comma 1 D. Lgs 152/2006 risulta integrato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Giovanni Semeraro, quale responsabile della contaminazione, ha omesso di comunicare l’evento inquinante alle autorità competenti. L’unica comunicazione che risulta presentata è quella di RG Semeraro Spa quale proprietario del sito non responsabile della contaminazione, comunicazione che peraltro venne effettuata con almeno tre anni di ritardo rispetto al momento in cui Semeraro aveva avuto conoscenza della situazione di inquinamento. Detta comunicazione, tra l’altro, non venne inviata a tutti i soggetti istituzionali che la norma prevede come destinatari e non conteneva gli elementi essenziali che avrebbe dovuto indicare, come le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali interessate e gli interventi da eseguire. Dal punto di vista soggettivo, non può affermarsi che con la comunicazione fatta quale proprietario del sito anziché come responsabile della contaminazione, il Semeraro avesse la certezza di aver adempiuto al dovere di comunicazione poiché sarebbe come ammettere la mancata conoscenza della norma come scusante 6) L’eccepita prescrizione non sembra poter trovare accoglimento poiché la fattispecie di cui agli artt. 439 e 452 c.p. ha natura di reato di evento tuttora permanente in quanto risulta dimostrato come sia tuttora in atto il rilascio nella falda acquifera di sostanze inquinanti provenienti dal terreno contaminato dell’ex deposito Apisem. La Corte territoriale ha altresì evidenziato la rilevanza di una serie di condotte omissive tenute dall’imputato (quali l’omessa rimozione dei fondi delle vasche, il ritardo negli interventi di messa in sicurezza e l’inadeguatezza degli stessi) atte ad evidenziare il progressivo verificarsi dell’evento. L’insieme di tali elementi induce ad escludere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 7) La condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena, consistente nell’obbligo di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, costituisce una condizione senz’altro possibile da attuare ed un elemento imprescindibile affinché l’imputato si attivi per rimediare agli effetti disastrosi delle proprie condotte. Sarebbe dunque fondamentale la conferma della sentenza di merito su tale punto mentre eventuali doglianze e rilievi afferenti le modalità di attuazione dell’obbligo appartengono alla competenza del giudice dell’esecuzione. In ragione di ciò, chiede, pertanto, che questa Corte respinga il ricorso pro- posto da Semeraro Giovanni, confermando la sentenza impugnata e conseguentemente condannando l’imputato alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile ed al risarcimento del danno quantificato. E in ogni caso, anche ove questa Suprema Corte dovesse dichiarare l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, chiede che vengano confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata in ordine al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ed alla refusione delle spese processuali anche riguardo al giudizio di Cassazione.
  7. All’udienza del 21/12/2017 questa Corte disponeva con ordinanza la ritrasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce sul rilievo che: • come evidenziato dall’Avv. Andrea Sambati nei propri motivi nuovi deposi- tati in data 4/12/2017 e come comunicato dall’Avv. David Brunelli con nota a propria firma depositata il 7/12/2017, allo stesso avv. Brunelli, codifensore di fiducia di Semeraro Giovanni, non risultava notificato né l’avviso di deposito della sentenza 443/16 emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 26/2/2016 e depositata, oltre il termine dì gg. 90 indicato in dispositivo, il 4/11/2016, né l’avviso per l’odierna udienza dinanzi a questa Corte; • effettivamente il sopra indicato Avv. David Brunelli, come dava atto la stessa Corte di Appello di Lecce a pag. 5 della sentenza impugnata, nell’illustrare il contenuto della memoria del 25/2/2016, era subentrato al defunto Avv. Angelo Pallara nella difesa di Semeraro Giovanni in relazione al presente procedimento, affiancando l’avv. Andrea Sambati; • l’eccezione di mancato avviso del deposito della sentenza da parte dell’Avv. Brunelli tendesse a far valere l’autonomo diritto di impugnazione di tale difensore della sentenza di secondo grado dinanzi a questa Corte di legittimità, diritto che poteva essere ancora esercitato; • conseguentemente, il procedimento non potesse essere definito perché non era ancora iniziata la decorrenza del termine di impugnazione per una delle parti legittimate a proporla e che gli atti per tale motivo non dovevano essere ancora trasmessi a questa Corte; • per competenza funzionale, il fascicolo dovesse essere rimesso alla Corte di Appello di Lecce che avrebbe provveduto alla notifica dell’avviso di deposito della propria sentenza 443/16 all’Avv. Brunelli e, solo successivamente allo spirare dei termini per un’eventuale impugnazione da parte dello stesso, avrebbe dovuto ritrasmettere tutti gli atti di impugnazione pervenuti e il fascicolo processuale a questa Corte per il giudizio di legittimità. La Corte di Appello di Lecce provvedeva all’adempimento omesso e quindi disponeva la ritrasmissione degli atti a questa Corte perché provvedesse sul pro- posto ricorso.
  8. In data 10/9/2018 sono stati presentati motivi nuovi, a firma del difensore di fiducia del Semeraro, avv. David Brunelli, che ha insistito in particolare nel censurare il provvedimento impugnato, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato. Per il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello, la condotta tipica contestata è senza dubbio attiva – aver avvelenato le acque immettendovi idrocarburi – e nessun rilievo può esser attribuito a quella omissiva di mancata bonifica. Ebbene, si evidenzia ancora una volta che la dispersione degli idrocarburi sarebbe verosimilmente avvenuta prima del 1979, anno in cui, come emergerebbe anche dalla ricostruzione operata dai consulenti del PM (il richiamo è alla consulenza Sanna Grego, pag. 124, che viene allegata), i serbatoi in cemento sono stati dismessi e sostituiti con quelli in metallo, la cui tenuta non è stata messa in dubbio da alcuno. Le fuoriuscite degli agenti inquinanti, dunque, si sarebbero verificate ben prima che il Semeraro divenisse amministratore della R. & G. Semeraro, incarico conferitogli in data 28 maggio 1983, come attesta il verbale del CdA convocato allo scopo di individuare un nuovo AD a seguito del decesso del precedente, Quirico Semeraro. Peraltro, viene ricordato che nel 1998 sono stati rimossi i serbatoi in metallo ed il deposito è stato definitivamente dismesso; pertanto, nessuna condotta attiva di avvelenamento potrebbe esser stata commessa dopo tale data. Ed invero, prosegue il ricorrente, anche qualora, in spregio alle chiarissime indicazioni fornite nella sentenza Eternit più volte richiamata, si volesse aderire alla ricostruzione prospettata dal giudice di seconde cure, il risultato ultimo sarebbe esattamente lo stesso. A ben vedere, infatti, non vi sarebbe dubbio che la presunta inerzia dell’imputato rispetto agli obblighi di bonifica, lungi dal perdurare sine die, è venuta meno in un momento ben preciso, oltre il quale non sarebbe possibile imputare al Semeraro alcuna condotta, né attiva né omissiva. Tale spartiacque – si sostiene- deve essere individuato nell’udienza, fissata per l’incidente probatorio, tenutasi in data 13 febbraio 2008. In tale occasione, come emerge dal verbale d’udienza che viene allegato, il G.I.P. prescriveva che fosse «tutto bloccato e inibito ogni intervento di qualsiasi tipo fino a quando non saranno completate almeno le operazioni» necessarie per lo svolgimento della perizia. Considerando che tale perentorio ordine del giudice vale di certo ad inter- rompere la condotta omissiva asseritamente rimproverabile al Semeraro, il quale non poteva far altro che conformarvisi, ed, inoltre, che, all’epoca, l’evento di avvelenamento si era sicuramente già verificato, sarebbe del tutto evidente che il periodo consumativo del reato non può in alcun modo protrarsi oltre il momento in questione. Né potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in caso di reato permanente la cui condotta si sia interrotta per poi riprendere successivamente, la prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento di cessazione finale della condotta. Tale orientamento, invero, secondo il ricorrente, riguarda fattispecie del tutto diverse dalla presente, tutte caratterizzate dal compimento di una condotta attiva, facilmente apprezzabile nella sua estrinsecazione materiale; viceversa, il caso che ci occupa si connota per un contegno omissivo, peraltro di difficile e controversa riconoscibilità. Infatti, all’imputato non viene rimproverato di essere rimasto completamente inerte rispetto agli obblighi di rimessione in pristino, ma, piuttosto, di aver agito in maniera lenta e farraginosa e di non aver adottato gli accorgimenti tecnici migliori. Concludendo, anche qualora si volesse attribuire rilievo alla condotta di omessa bonifica, essa sarebbe comunque cessata il 13 febbraio 2008. data da assumere quale dies a quo nel computo del termine di cui all’art. 157 c.p. ed an- che secondo questa differente ricostruzione, in definitiva, il reato contestato risulterebbe del pari estinto per esser intervenuta la prescrizione. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. In data 18/9/2018 sono poi state depositate note di udienza, sempre nell’interesse di Semeraro Giovanni, a firma degli avv. David Brunelli e Andrea Sambati, con i quali si deduce ulteriormente in relazione alla permanenza del reato di cui agli artt. 439 e 452 cod. pen. e al motivo relativo alla subordinazione della pena sospesa alla condizione dell’eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Fondato risulta l’ottavo motivo di ricorso sopra illustrato (sub h.) e pertanto, per le ragioni che si andranno ad illustrare, l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alle condanne per i reati di cui agli artt. 439, 452 cod. pen. (capi a dei decreti di citazione del 13.11.2009 e del 20.3.2012) per essersi tali reati estinti per intervenuta prescrizione. Ed essendo la prescrizione per gli stessi intervenuta in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado vanno altresì revocate le statuizioni civili, intervenute in relazione al delitto di avvelenamento colposo delle acque. È pacifico, infatti, che qualora si accerti che la causa estintiva di un reato è maturata prima della sentenza di primo grado, dovranno contestualmente in ogni caso revocarsi le statuizioni civili relative allo stesso (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 15245/2015). Risultano infondati o comunque assorbiti, come si andrà di seguito a meglio specificare, tutti gli altri motivi proposti, ivi compreso quello in ordine alla sussistenza ed all’ascrivibilità al Semeraro del reato contravvenzionale di cui agli artt. 257 co. 1 ultimo inciso e 242 D. Igs. 152/06 (capo b del decreto di citazione del 13.11.2009) per il quale è intervenuta pronuncia di condanna, che, pertanto, rimane in piedi.
  2. Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dei cinque motivi processuali proposti (a. illegittimità dell’ordinanza resa dal Tribunale 1’11/5/2010 con la quale è stata disattesa, limitatamente alla contravvenzione, la richiesta di ammissione al pagamento dell’oblazione; b. inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi alla prima proroga, in conseguenza della tardiva iscrizione nel registro degli indagati dell’appellante; c. erroneità della mancata esclusione dal processo, quali parti civili, delle associazioni Codacons e Legambiente, nonché della Regione Puglia e dell’Università del Salento; d. inutilizzabilità dei certificati di analisi quali documenti, erroneamente acquisti dal Tribunale che non ne ha limitato l’utilizzabilità alla prova del fatto storico dell’avvenuto accertamento; e. inutilizzabilità della consulenza redatta da Mauro Sanna e Bruno Grieco su incarico del pubblico ministero per violazione dell’art. 360, commi 4 e 5, cod. proc. pen.) in quanto sono tutti ripropositivi, tout court, di questioni che cui la Corte salentina ha già argomentatamente e logicamente e correttamente confutato con motiva- zioni con le quali, in concreto, il difensore ricorrente non si confronta criticamente. Le doglianze oggi riproposte avevano già trovato una articolata, logica e compiuta confutazione nella sentenza impugnata alle pagg. 6-8 (a. questione in merito alla negata oblazione), alle pagg. 8-10 (b. questione sulla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la prima proroga per la tardiva iscrizione), alle pagg. 13-17 (e. questione relativa all’utilizzabilità della consulenza redatta dai consulenti del PM Sanna e Grieco) e alle pagg. 12-13 (d. sulla dedotta inutilizzabilità dei certificati di analisi quali documenti, erroneamente acquisti dal Tribunale che non ne avrebbe limitato l’utilizzabilità alla prova del fatto storico dell’avvenuto accertamento). La sentenza su tali punti, appare immune dalle proposte censure di legittimità. La Corte salentina, alle pagg. 10 e ss. della sentenza impugnata, aveva anche già offerto una risposta logica e congrua alle doglianze oggi riproposte quale motivo sub c. in relazione alla mancata esclusione dal processo, quali parti civili, delle associazioni Codacons e Legambiente, nonché della Regione Puglia e dell’Università del Salento, questione che, in ogni caso, diviene irrilevante ai fini dell’odierno decidere in ragione della riconosciuta prescrizione del reato di cui agli artt. 439 e 452 cod. pen. prima della pronuncia di primo grado, con conseguente venir meno delle statuizioni civili. Assorbite dalla riconosciuta prescrizione del reato di cui sopra sono anche le questioni sub i. (sulla continuazione tra i reati contestati), ed m. in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Irrilevante diviene anche la questione sub I. (illegittimità della condizione apposta alla sospensione condizionale della pena), in quanto, per i motivi che si andranno ad evidenziare, la condizione apposta al riconosciuto beneficio viene meno, in ragione del suo collegamento al reato principale dichiarato prescritto. Va anche aggiunto, in premessa, che i giudici motivano ampiamente – e peraltro neanche il ricorrente si adopera a contestare efficacemente il punto- in or- dine alla diffusività dell’inquinamento della falda, con un’attitudine che non lascia dubbi in ordine all’an dell’avvelenamento delle acque. Diverso e più complesso, come si vedrà, è il discorso sul quando lo stesso si sia realizzato.
  3. Ad avviso del Collegio i punti centrali su cui occorre soffermare l’attenzione sono: • la contestazione circa l’effettivo avvelenamento delle acque, il momento in cui si sarebbe realizzato e la sua riconducibilità al Semeraro; • la natura del reato di cui agli artt. 439 e 452 cod. pen. e, conseguente- mente, il dies a quo della prescrizione; • la ascrivibilità al Semeraro del reato di cui agli artt. 257 e 242 D. Igs. 152/06, tenuto conto che, ancorché in qualità di proprietario del suolo e non di responsabile dell’inquinamento, una comunicazione da parte dello stesso risulta inoltrata.
  4. Il reato di avvelenamento colposo delle acque trova la sua fonte normati- va, come recita l’imputazione, nel combinato disposto degli articoli 439 e 452 del codice penale. La norma di cui all’art. 439 cod. pen. prevede che: “Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni” E l’art. 452 estende la punibilità a “chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439” prevedendo che sia punito (…) “3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione”. Va subito evidenziato come la portata semantica del termine “avvelenamento” potrebbe indurre l’interprete a concludere che si tratti di una fattispecie di pericolo concreto che, per divenire effettivo, deve portare all’avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione. La formulazione stessa della norma, tuttavia, quando impone che l’accerta- mento del pericolo avvenga “prima” che le sostanze siano attinte o distribuite per il consumo, porta, invece, a propendere per un inquadramento della norma nel novero dei reati di pericolo astratto o presunto. La ratio della previsione incriminatrice, ad avviso del Collegio, risiede nel colpire la diffusività del pericolo nei confronti di un numero indeterminato di persone, derivandone che ricade nella fattispecie in esame l’avvelenamento compiuto in qualsiasi fase anteriore alla destinazione dell’acqua o della merce ad uno specifico acquirente, poiché è in quel momento, e più precisamente solo in quel momento, che il pericolo collettivo si puntualizza in un pericolo individuale, sanzionato da altre disposizioni. Ed è lo stesso tenore letterale della norma che de- pone in tal senso, in quanto la” distribuzione per il consumo” rende l’idea di qualsiasi atto di cessione a terzi, successivo alla mera “detenzione per la vendita”. Questa Corte di legittimità, con un dictum che si ritiene di condividere e di riaffermare, ha chiarito che, per la configurabilità del reato di avvelenamento (ipotizzato, nella specie, come colposo) di acque o sostanze destinate all’alimentazione, pur dovendosi ritenere che trattasi di reato di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un «avvelenamento» di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute (così questa Sez. 4, n. 15216 del 13/2/2007, Della Torre, Rv. 236168 che, in applica- zione di tale principio, ha ritenuto fondata ed assorbente la censura con la quale, da parte dell’imputato, dichiarato responsabile del reato de quo a causa dello sversamento accidentale in un corso di acqua pubblica di un quantitativo di acido cromico, si era denunciato il mancato accertamento, in sede di merito, dell’effettiva pericolosità della concentrazione di detta sostanza in corrispondenza del punto d’ingresso delle acque nell’impianto di potabilizzazione, essendosi ritenuto sufficiente il mero superamento dei limiti tabellari). Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in altre parole, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. Detta pericolosità deve dunque potersi ritenere scientifica- mente accertata quando possa dirsi riferita a “dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute” (Sez. 4, sentenza n. 15216 del 13/02/2007, Della Torre, Rv. 236168). Nel ribadire tale principio, di recente, questa Corte ha precisato che non è sufficiente il mero superamento dei “limiti soglia” di carattere precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l’uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo (Sez. 4, n. 25547 del 10/5/2018, Comune di Carisio, Rv. 272964). Tale superamento non è sufficiente ad integrare nemmeno la fattispecie prevista dall’art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale sanziona condotte di “inquinamento”, ossia causative di un evento che costituisce evidentemente un “minus” rispetto all’ipotesi di “avvelenamento” (Sez. 1, n. 45001 del 19/09/2014, Capasso, Rv. 26113501). Va ulteriormente precisato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 439 cod. pen. l’avvelenamento delle acque destinate all’alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute. E che le acque considerate dalla norma di cui ci si occupa sono quelle destinate all’alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza. Tali principi sono stati affermati già oltre trent’anni or sono, in riferimento ad un caso che presentava molte similitudini rispetto a quello che ci occupa, in cui vi era stato lo sversamento nel terreno di sostanze inquinanti di origine industriale, penetrate in falde acquifere, con conseguente avvelenamento dell’acqua di vari pozzi della zona ed è stata respinta la tesi difensiva secondo cui per acqua destinata all’alimentazione deve intendersi solo l’acqua «potabile» a norma dell’art. 249 T.U. leggi sanitarie (Sez. 4, n. 6651 del 8/3/1984, dep. il 1985, Rv. 169989). Ancora, recentemente, si è affermato che la condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione di cui all’art. 439 cod. pen., a differenza di quella di corrompimento di cui all’art. 440 cod. pen., ha connaturato in sé un intrinseco coefficiente di offensività, caratterizzandosi per l’immissione di sostanze estranee di natura e in quantità tale che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità letale, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti (così Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017 dep. il 2018, Giacomelli, Rv. 272262 che ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 440 cod. pen. a carico del dirigente e del responsabile di settore di una società di gestione di un acquedotto, in ragione della concentrazione non elevata degli agenti patogeni veicolati nell’acqua e del loro ruolo eziologico nella diffusione di una malattia infettiva – la gastroenterite – che, nelle sue concrete modalità di manifestazione non era risultata particolarmente invasiva per la salute, tenuto conto anche dei contenuti tempi di guarigione delle persone offese).
  5. Si è già anticipato che, nel caso che ci occupa, i giudici di merito danno convincentemente atto che l’avvelenamento della falda acquifera c’è stato – argomento neanche contrastato con convinto vigore dalle argomentazioni difensive- e, va qui aggiunto, che motivano convincentemente in relazione alla circostanza che lo stesso sia ascrivibile al Semeraro. La Corte territoriale, infatti, contrasta efficacemente e con motivazione priva di aporie logiche la tesi difensiva, riproposta oggi sub g., volta ad affermare l’insussistenza del reato di avvelenamento di acque, che muoveva dall’assunto secondo cui — diversamente dal modello della fattispecie incriminatrice che esige un’azione diretta sulle acque ovvero sulle sostanze alimentari — nel caso che occupa l’avvelenamento della falda acquifera sarebbe stato, a tutto voler concedere, conseguenza indiretta dell’avvelenamento provocato nel sottosuolo. Ricordano, infatti, i giudici del gravame del merito come le risultanze di prova consentano di affermare, oltre il ragionevole dubbio, che vi sia stato l’avvelenamento di acque destinate al consumo umano e che detto evento sia conseguenza di una condotta colposo dell’imputato. Si è infatti accertato – come si legge a pag. 18 della sentenza impugnata- che rilevanti quantitativi di idrocarburi hanno attinto, a partire dalla proprietà Semeraro, le falde acquifere, sia superficiali, che profonde (fino a 120 metri di profondità), le quali attraversando il deposito ex Apisem alimentano vari pozzi di captazione per l’acqua. E che anche detti pozzi sono risultati fortemente inquinati per la presenza di sostanze tossiche e nocive alla salute dell’uomo (e, in taluni casi, anche cancerogene). La Corte territoriale evidenzia che la presenza, anche in concentrazioni elevatissime, di prodotti idrocarburici è stata accertata non solo prima dell’attingimento per il consumo (quando sono stati rilevati valori notevolmente superiori a quelli minimi consentiti nella falda superficiale e nella, falda profonda), ma anche nei punti di distribuzione finale (all’interno dei pozzi esistenti, specie quelli in proprietà Semeraro e Fiorentino). I giudici territoriali danno atto in motivazione che innanzi tutto, non vi è dubbio, che non si sia trattato di una contaminazione puntuale ed episodica, consistita nell’immissione attraverso il terreno, nelle acque di falda di minimi quantitativi di sostanze idrocarburiche, ma di una contaminazione reale del ter- reno assai diffusa ed estesa, che ha dato luogo all’avvelenamento della falda acquifera in un’area che ha assunto una notevole estensione, comprendendo sia l’area sede dell’ex deposito, estesa circa 5.800 mq., sia l’area di proprietà Fiorentino, sia parte dell’area di proprietà dell’Università degli studi e parte dell’area dei parco comunale Torre di Belloluogo. Viene in proposito posto in rilievo che, secondo la valutazione dei periti e di tutti i consulenti, gli idrocarburi sono certamente sostanze riconosciute di elevata tossicità e quindi dannose per la salute, che non possono essere ingerite dall’uomo. E che si tratta di un giudizio di tossicità e pericolosità per la salute umana che è unanimemente riconosciuto nella comunità scientifica e che, del resto, i consulenti della difesa non hanno contestato. La sentenza impugnata, in proposito, dà atto che la falda acquifera – che grazie agli scavi già eseguiti nel cantiere dell’Università e a quelli realizzati nell’area Semeraro e in quella dell’Università da Sanna e Greco è stata intercettata nel suo scorrere – è costituita da un liquido nerastro composto da acqua frammista a idrocarburi, che hanno fatto perdere all’acqua il suo aspetto incolore. Pertanto, l’avvelenamento da idrocarburi delle acque della falda – superficiale e profonda- è dimostrato dalla presenza di significative quantità di prodotto surnatante in fase libera sulla superficie dell’acqua, anche dello spessore di alcuni metri, rilevato sia nel corso dell’accertamento tecnico preventivo, sia nel corso dell’incidente probatorio, sia nel corso della consulenza Sanna-Greco, sia nel corso delle procedure della caratterizzazione eseguite dalla stessa Golier per conto di Semeraro, come risulta documentalmente e come è stato riferito dallo stesso consulente della difesa Curatolo, che ha ammesso la significativa circostanza del prelievo, da anni e in diversi punti che attingono alla falda superficiale e profonda, sia nella proprietà Semeraro ed anche nella proprietà Fiorentino, di grandi quantitativi di prodotto surnatante in fase libera. La condivisibile conclusione dei giudici di merito, dunque, è che non vi sia dubbio, pertanto, che si possa parlare di un vero e proprio avvelenamento della falda acquifero, assai gravemente contaminata dalla presenza di significative quantità di idrocarburi, dello spessore anche. di alcuni metri, rilevata in più punti e a più riprese, nel corso del tempo e, dunque, di un fenomeno di avvelenamento diffuso, consistente e persistente. Le risultanze di prova, dunque, collocano la situazione descritta in imputazione nell’alveo del ricordato principio affermato da questa Corte di legittimità per cui, ai fini della configurabilità del reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione, pur dovendosi ritenere che trattasi di reato di pe- ricolo presunto, è tuttavia necessario che un “avvelenamento”, di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato. Ed è ciò che è avvenuto con l’immissione di sostanze inquinanti, quali gli idrocarburi, di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute. Non è invece richiesta un’azione necessariamente diretta sulle acque.
  6. La Corte territoriale confuta argomentatamente l’argomentazione difensiva, oggi riproposta sub f., secondo cui non vi sarebbe prova dell’ascrivibilità al Semeraro dell’attività inquinante. Come si ricorda a pag. 20 della sentenza impugnata, già il giudice di primo grado aveva rilevato come Semeraro Giovanni, per la sua qualifica di legale rappresentante delle società che hanno gestito il deposito sin dal 1983 (prima della Rico e Giovanni Semeraro spa e poi della Apisem spa) e, in particolare, di legale rappresentante della società Apisem che quel deposito gestiva all’atto della dismissione e di legale rappresentante della società proprietaria dell’area del deposito, era certamente titolare di una posizione di garanzia, avendo avuto l’obbligo giuridico di provvedere alla manutenzione/conservazione degli impianti, tenendo costantemente in efficienza e in perfetto stato di conservazione il deposito, ed in particolare i serbatoi per lo stoccaggio dei prodotti petroliferi, e quello di provvedere, all’atto della dismissione del deposito, alla completa rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’opificio. Non a caso, era stato proprio Semeraro Giovanni che in data 11.3.1998, in qualità di Presidente della R.&G. Semeraro Carburanti S.p.A., comunicava alla Prefettura di Lecce la cessazione della propria attività di commercializzazione di prodotti petroliferi e la dismissione dei depositi sia di via Taranto 39, sia di via Vecchia Surbo 1, con la conseguente “completa rimozione di tutte le attrezzature costituenti opificio”. In tale circostanza, lo stesso avrebbe dovuto effettivamente provvedere alla completa e integrale rimozione di tutti i serbatoi interrati, sia di quelli metallici, sia di quelli in cemento armato ancora eventualmente presenti nell’area e assicurarsi che nel sottosuolo non rimanesse alcuna possibile fonte di contaminazione; per contro, la presenza – rilevata durante l’accertamento tecnico dei dott. Sanna e Greco, nel sottosuolo dell’area, di manufatti di cemento dei serbatoi e di idrocarburi – dimostra la violazione di tale specifico obbligo giuridico. Inoltre -rilevava ancora già il giudice di primo grado- quando nel 1997 Semeraro Giovanni ha cessato l’attività del deposito aveva già l’obbligo giuridico di assicurarsi che non vi fosse una situazione di contaminazione, e, nel caso in cui vi fosse una situazione di pur iniziale contaminazione del terreno, aveva l’obbligo giuridico di provvedere alla rimozione della fonte inquinante e di provvedere alla bonifica. All’epoca, infatti, era già vigente l’art. 17 del D. lgs. n. 2/97, che prevedeva l’obbligo di bonifica e che era, pacificamente, applicabile a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, indipendentemente dall’epoca, ove pure remota, alla quale dovesse farsi risalire il fatto generatore dell’inquinamento ed anche ai responsabili dell’inquinamento che non avessero più la disponibilità delle aree danneggiate. In ragione di tali considerazioni i giudici di merito hanno dunque convincentemente ritenuto non avere perciò alcun valore il rilievo difensivo che è più probabile che la fuoriuscita di idrocarburi sia avvenuta dai serbatoi in cemento armato, piuttosto che da quelli in metallo, e che quelli in cemento armato risultavano essere stati rimossi negli anni 81-82, ovvero quando amministratore non era Semeraro Giovanni, ma Semeraro Quirico. Infatti, Semeraro Giovanni, essendo amministratore negli anni 97-98, quando l’impianto era stato dismesso, aveva l’obbligo di rimuovere tutti i serbatoi, in uno con quello di accertare l’integrale rimozione di tutti i serbatoi. E che non vi fosse già stata una fuoriuscita nel terreno di idrocarburi e non rimanessero le condizioni perché essa potesse verificarsi in futuro. L’odierno ricorrente, dunque, non può giustificarsi, quindi, asserendo di non essere stato a conoscenza della circostanza che ancora nel sottosuolo vi fossero parti di serbatoi da cui potevano percolare idrocarburi, posto che anche tale ignoranza è ingiustificata a fronte degli obblighi di legge su di lui gravanti e lo fa versare in colpa. I giudici di merito evidenziano, peraltro, come la condotta colposa dell’imputato non si è limitata all’inosservanza di tali obblighi di legge negli anni 1997-98, ma è proseguita nel tempo e si è aggravata allorquando lo stesso ha avuto conoscenza effettiva e certa di una situazione reale, e non solo potenziale, di grave contaminazione, ovvero quando è stato informato dall’Indrizzi che dal pozzo profondo esistente nell’allora sua proprietà, immediatamente a ridosso del deposito di carburanti, fuoriusciva acqua marrone scura di evidente odore e colore idrocarburico. Ciò è avvenuto – come rileva il giudice di primo grado, in un punto che si rileva determinante ai fini del dies a quo della prescrizione- “in epoca anteriore prossima al gennaio del 2005 ed ha reso Semeraro Giovanni consapevole dell’esistenza di una assai grave contaminazione da idrocarburi non solo del terreno, ma specificamente della falda acquifera superficiale e profonda” (così a pag. 21 della sentenza impugnata nel riportarsi adesivamente alla sentenza di primo grado). Ricordano i giudici di merito che, se, come è emerso in dibattimento e come è stato sottolineato dai consulenti della difesa, detto pozzo non era nella disponibilità della R&G Semeraro quando era in esercizio il deposito e quando si è manifestata la presenza di idrocarburi all’interno delle acque che dallo stesso si attingevano, e se dunque deve escludersi che ivi vi sia stato uno sversamento di idrocarburi da parte del Semeraro, è chiaro allora che avendo appreso dall’Indrizzi della fuoriuscita da quel pozzo di prodotti idrocarburici e avendo poi eseguito degli interventi di recupero e quindi constatato l’attingimento da quel pozzo di acqua frammista a prodotti idrocarburici, lo stesso aveva la piena consapevolezza che i prodotti idrocarburici contenuti nei serbatoi dell’ex deposito stavano contaminando la falda superficiale e, attraverso detto pozzo, si propagavano an- che alla falda acquifera profonda. A quel punto – ricordano ancora le sentenze di merito- l’odierno ricorrente ha, ancora una volta, e con assoluta consapevolezza dell’esistenza di una situazione di grave inquinamento e di pericolo per la salute pubblica, violato gli obblighi che su di lui gravavano in base alla legge e afferenti la sua posizione di garanzia. Non ha operato alcuna comunicazione, anzi ha acquistato il pozzo pro- fondo inquinato e nel quale si realizzava un contatto tra falda superficiale – già inquinata per effetto della propagazione degli idrocarburi penetrati nel sottosuolo e falda profonda, sì da non correre il rischio che Indrizzi, a causa dei danni che gli erano stati provocati e che sarebbero proseguiti con forte deprezzamento anche economico del valore della sua proprietà, potesse denunciare la situazione alle Autorità; non è intervenuto tempestivamente ai tini di una messa in sicurezza, per evitare che la contaminazione si propagasse nelle acque di falda sottostanti le proprietà limitrofe e non ha in alcun modo attivato la procedura di bonifica. Di fronte a tali atti, oltre che alle già richiamate risultanze delle consulenze, non può trovare spazio l’indimostrata tesi, ancora oggi sostenuta, circa la possibilità che la fonte dell’inquinamento andasse ricercata altrove, e nello specifico nei due distributori di carburante di proprietà Apisem e Pastore. La condotta omissiva e di inosservanza degli specifici obblighi di bonifica dell’inquinamento prodotto da parte del Senneraro è proseguita nel tempo pur dopo che il fenomeno si è manifestato nella proprietà Fiorentino, non avendo l’imputato, neppure dopo le prime richieste del Fiorentino, adottato alcun inter- vento, tanto da dover costringere il proprietario del fondo vicino, che a differenza di Indrizzi voleva continuare ad abitare tranquillamente nella sua casa e a utilizzare i pozzi esistenti nella sua proprietà, a dovere, nella assoluta inerzia del Semeraro, dapprima fare ricorso al Giudice civile e poi rivolgersi più volte all’Autorità giudiziaria penale. Tutte le successive condotte colpose di violazione di specifici obblighi normativi o di sostanziale elusione degli stessi, sia in relazione alla caratterizzazione, sia in relazione alla messa in sicurezza e alla bonifica, costituiscono poi ulteriori e perduranti inosservanze di obblighi di legge da parte dell’odierno ricorrente, che aveva l’obbligo giuridico di attivarsi al fine di evitare la progressiva e sempre maggiore propagazione dell’avvelenamento e ciò non ha assolutamente fatto, né ponendo in essere efficaci e tempestivi interventi di messa in sicurezza di emergenza, né consentendo l’adozione del piano di bonifica, inspiegabilmente perdendo sette anni senza alcun serio accertamento, ma eseguendo solo alcuni prelievi e analisi nel terreno e nella falda superficiale eseguiti con molto ritardo e sostanzialmente solo per le acque superficiali nella sua proprietà e, da ultimo nella proprietà Fiorentino, non nelle altre proprietà confinanti e non sulle acque profonde di cui pure era nota già dal 2003-2004 la comunicazione con la falda superficiale a livello del pozzo ex Indrizzi. E’ pacifico che l’odierno ricorrente non abbia adottato alcuna messa in sicurezza di emergenza, tale non potendo qualificarsi i tardivi e minimi prelievi di surnatante in alcun singoli punti della sua proprietà e, solo di recente, nella proprietà Fiorentino, né abbia operato alcuna bonifica. E che tutte le condotte colpose del Semeraro, sia quelle allo stesso riferibili relative agli anni 1997-98, sia quelle successive alla conoscenza reale della situazione di contaminazione, per come comunicatagli dapprima da Indrizzi, poi da Fiorentino, quindi per come desumibile dagli esiti degli accertamenti condotti dai consulenti del giudice civile, dai periti dei Gip e dai consulenti del Pubblico Ministero, sono certamente da por- re in correlazione causale con l’avvelenamento delle acque. Tali condotte – secondo la tesi dei giudici di merito, che, tuttavia, come si dirà di qui a poco non può essere condivisa fino in fondo in punto di accertamento del momento della consumazione del reato- perdurando nel tempo, hanno cagionato l’avvelenamento della falda acquifera, la sua progressiva estensione, il suo progressivo e perdurante aggravamento. Per i giudici di merito il Semeraro deve pacificamente rispondere del reato di cui al combinato disposto degli articoli 439 e 452 del codice penale non solo per la sua condotta attiva di inquinamento delle acque, ma per una pluralità di con- dotte omissive, pervicacemente reiterate nel corso del tempo, che portano a considerare il reato come permanente o, comunque, a spostare in avanti il dies a quo della prescrizione. Non sfugge al Collegio che, dal punto di vista del senso comune, tale appare la conclusione più giusta. Ma, in punto di diritto, come si andrà meglio a spiegare, tale conclusione non appare corretta.
  7. Acclarata la sussistenza dell’avvelenamento della falda acquifera e la riconducibilità dello stesso all’odierno ricorrente, si perviene, dunque, al tema nodale dell’odierno decidere che è rappresentato dall’individuazione del momento consumativo del reato e quindi del dies a quo della prescrizione dello stesso. Sul punto, come si anticipava poc’anzi, ritiene il Collegio che non possa essere condiviso l’inquadramento come reato permanente operato dalla Corte territoriale in relazione alla fattispecie che ci occupa. La già richiamata sentenza 25547/2018 ha affermato il principio -che il Collegio condivide ed intende ribadire e- secondo cui il reato di avvelenamento ex art. 439 cod. pen. è un reato istantaneo ad effetti permanenti che si realizza nel momento in cui le condotte inquinanti, per la qualità e la quantità della polluzione, divengono pericolose per la salute pubblica, cioè potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute pubblica, come subito si vedrà analizzando la struttura della fattispecie. In tale genere di reati – va ricordato- non si ha il protrarsi dell’offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo so- no le sole conseguenze dannose del reato. Diversamente da quanto avviene in altri reati, quale, ad esempio, quello di disastro innominato di cui all’art. 434 co. 2, in quello di avvelenamento colposo delle acque, ai fini della consumazione andrà tenuto conto del momento in cui è cessata la condotta inquinante, ma anche di quello in cui si è realizzato l’evento di inquinamento della falda, con le caratteristiche che si andranno meglio a specificare. Orbene, si è detto in precedenza: a. che l’impianto del Semeraro è stato dismesso negli anni 1997-98; b. che la contaminazione del pozzo in proprietà Indrizzi si è resa palese in epoca anteriore e prossima al gennaio 2005 (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata). c. che, come si legge alle pagg. 9 della sentenza di primo grado e 12 di quella oggi impugnata, allorquando in data 11.10.2006 la parte lesa Fiorentino Sergio ebbe a proporre al Presidente del Tribunale di Lecce, in sede civile, ricorso per accertamento tecnico preventivo, lo stesso lamentava “da circa due anni la presenza nell’aria, sia all’interno dell’abitazione che nel giardino, e nell’acqua del pozzo che si alimenta dalla falda di superficie, di cattivi odori dovuti alla presenza di idrocarburi”. Come ricorda la Corte territoriale, il Presidente del Tribunale nominò inizialmente CTU il chimico Diego Favale e, successivamente, su richiesta dello Stesso dott. Favale, vene nominato consulente tecnico d’Ufficio anche il geologo Luca Orlanducci. E i tecnici conclusero il loro lavoro, eseguito in contraddittorio con la R&G Semeraro, asserendo che le due aree oggetto di accertamento, ovvero la proprietà Fiorentino e la proprietà Semeraro, arano interessate da un “forte inquinamento” sia del suolo che delle acque e che, poiché l’inquinamento era costituito prevalentemente da rilevanti quantità di idrocarburi riconducibili a benzina e gasolio, la fonte più probabile era costituita “dal parco serbatoi che in passato esisteva in proprietà Semeraro”. In tale ambito il giudice di primo grado ha dato conto dei risultati delle analisi eseguite nel corso dell’accertamento tecnico preventivo sui campioni di acque, rinviando ai certificati di analisi per quanto riguarda quelli relativi ai campioni di terreno. Detti risultati – come ricorda la Corte territoriale- sono pienamente utilizzabili in primo luogo perché nel corso del loro esame, i testi Favale e Orlanducci hanno riferito oralmente in merito a tali accertamenti, ribadendo che dalle analisi svolte emerse una situazione di inquinamento abbastanza accentuato nelle proprietà Semeraro e Fiorentino (alle quali fu limitato il loro accertamento), sia nel suolo, sia nell’acqua della falda superficiale e profonda, sia nell’aria all’interno dell’abitazione del Fiorentino, ove vi erano tracce volatili di inquinamento dovuto a idrocarburi. Sia nel pozzo di 22 metri nel giardino di Fiorentino, che nel pozzo profondo in proprietà Semeraro, ex Indrizzi, vi era un rilevante quantitativo di surnatante. Bastava tirare con un secchio e si tiravano idrocarburi, ovvero surnatante, ossia una fase di idrocarburi separata dalla fase acquosa sottostante. Ricorda ancora la sentenza impugnata che i testi hanno precisato di avere effettuato il campionamento in modo manuale e con metodo statico, ovvero senza disperdere il liquido idrocarburico surnatante. Hanno poi riferito che, alla data del loro accertamento, non era attivo nella proprietà Seme raro alcun sistema di aspirazione di surnatante e alcun sistemo di messa in sicurezza o bonifica. Viene anche evidenziato che i risultati indicati sono stati ripresi e confermati dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, dott. Sanna, che ha confermato che dallo stesso emergeva che le acque presenti nella proprietà Semeraro e nella proprietà Fiorentino, tanto quelle della falda superficiale, quanto quelle della falda profonda, erano notevolmente contaminate da inquinanti, idrocarburi e so- stanze cancerogene, nel senso che c’era un notevole quantitativo di surnatante presente nelle acque sotterranee, ovvero una consistente fase idrocarburica di colore scuro nero (o marrone) nettamente separata da quella sottostante acquosa incolore. Ha anche condivisa e confermato le valutazioni dei consulenti civili per quanto riguarda la causa dell’inquinamento e la direzione di flusso della falda e l’assenza di inquinamento a monte rispetto alla proprietà Semeraro. Alla luce di quanto sopra, si può affermare con tranquillizzante certezza che, in epoca anteriore e prossima al gennaio 2005 l’avvelenamento della falda acquifera si fosse ormai realizzato, nel senso di avere assunto quel carattere di diffusività e di pericolo per la salute collettiva che ancora non aveva fino a che era rimasto confinato nell’area di proprietà Semeraro. Il momento in cui può dirsi realizzato l’inquinamento, infatti, è quello in cui si ha prova che sia compromessa la falda sotterranea. E può dunque logicamente essere individuato in quello in cui i pozzi dei fondi contigui, che da quella falda sono serviti, manifestano chiaro che l’acqua che vi si attinge è ormai avvelenata dagli idrocarburi. Evidentemente è un caso che l’ulteriore avvelenamento del fondo di proprietà dell’Università del Salento sia stato scoperto qualche anno più tardi, nel metre erano in corso dei lavori edili. Il fondo in questione, infatti, attinge alla medesima falda già inquinata e, verosimilmente, quell’inquinamento era in atto già dal 2005. Ed in ogni caso, anche se si fosse verificato successivamente, in quello come in altri fondi, ci troveremmo di fronte ad un post factum non punibile, valutabile esclusivamente ai fini della gravità del reato e della quantiflcazione della pena. Orbene, chiarito che siamo di fronte ad un reato istantaneo ad effetti permanenti – e aggiunto che ciò vale per lo specifico reato di cui stiamo trattando e che invece vi è una connotazione diversa per il reato di cui all’art. 434 co. 2 cod.pen. – a questo punto occorre valutare che valenza hanno, rispetto alla consumazione del reato di cui agli artt. 439 e 452 cod. pen.: 1. La circostanza che l’attività del Semeraro sia pacificamente terminata in un periodo precedente a quello in cui si è realizzato l’avvelenamento della falda; 2. il rilievo di tutti quei comportamenti omissivi posti in essere dal Semeraro di cui si è detto in precedenza (dall’acquisto del pozzo inquinato nella proprietà Indrizzi, alla caratterizzazione, alle mancate messa in sicurezza e bonifica del suolo.
  8. Quanto al primo punto, la risposta la fornisce la ricordata e particolare scelta del legislatore di disegnare una figura di reato di pericolo presunto caratterizzata, tuttavia, da un necessario evento di avvelenamento. Se questa è la struttura del reato di cui agli artt. 439 cod. pen. centrale ai fini della consumazione è il momento in cui si realizza (nel nostro caso per colpa ex art. 452 cod. pen.) l’inquinamento della falda, cioè quel momento in cui l’avvelenamento delle acque passa dalla sfera del singolo a quella della collettività, divenendo fattore di pericolo per la salute pubblica. In una situazione come quella che ci occupa, dunque, in cui in un determinato momento storico cessa l’attività dello stabilimento e vengono interrati dei serbatoi che altrimenti avrebbero dovuto essere rimossi, e solo in un secondo momento questi cedono gli idrocarburi al terreno e danno vita all’inquinamento della falda acquifera, pare conforme alla struttura del reato porre la consumazione -e conseguentemente il dies a quo della prescrizione- comunque al momento in cui si realizza l’avvelenamento. Non sfugge, evidentemente, che una diversa opzione, oltre che non corrispondere alla struttura del reato, premierebbe chi interra una sorta di “bomba ad orologeria” facendo decorrere a suo favore, quale tempo per prescrivere il reato, lo spazio temporale tra l’interramento e, per continuare nell’esempio, l’esplosione. Si è detto, più volte, che a questa soluzione può e deve pervenirsi in relazione al reato di cui agli artt. 439 cod. pen., che presenta una sua peculiarità rispetto ad altre figure di reato quale, ad esempio, il disastro innominato, seppure nella forma aggravata dall’evento, ex art. 434 co. 2 cod. pen. In tal senso non appare pienamente conferente il costante richiamo operato dagli odierni ricorrenti al dictum della c.d. sentenza Eternit (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 Ud. dep. il 2015, P.C., R.C. e Schmidheiny, Rv. 262789) che ha affermato che, nel delitto previsto dal capoverso dell’art. 434 cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l’evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo invera- mento nelle forme di una concreta lesione. Ne consegue -secondo quello che si legge in quella pronuncia – che non rilevano, ai fini dell’individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro. Perciò, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto in quel caso che la consumazione del disastro innominato doloso, mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell’amianto, non potesse considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione. Il dato che differenzia il caso che ci occupa è, come più volte sottolineato, l’evento dell’avvelenamento delle acque. La differenza è evidente con il delitto di disastro innominato (art. 434 cod. comma primo pen.), che è reato di pericolo a consumazione anticipata, che si perfeziona, con la sola “immutatio loci”, purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità (cfr. Sez. 3 n. 46189 del 14/7/2011, Passariello ed altri, Rv. 251592 in relazione ad un caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale), La stessa differenza quasi scompare, invece, in relazione all’ipotesi di cui all’art. 434 co. 2 cod. pen. in relazione al quale i principi affermati dalla sentenza Eternit, ma anche dalla costante giurisprudenza di questa Sezione in materia di disastro innominato colposo aggravato dall’evento, sono pienamente calzanti anche rispetto al caso che ci occupa. Come ribadito ancora di recente da questa Corte, infatti, il disastro innominato di cui all’art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell’evento funge da circostanza aggravante; pertanto è compito del giudice di merito accertare se l’imputato abbia dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso per poi stabilire se l’attività compiuta abbia causato le conseguenze disastrose (così Sez. 4, n. 18384 del 20/12/2017 dep. il 27/04/2018, P.G. in proc. Medicina Democratica Rv. 273262). La differenza, che va sottolineata, è che nel caso del reato di cui all’art. 439 cod. pen. l’avvelenamento delle acque deve esserci stato, altrimenti il reato non c’è, nel disastro innominato di cui all’art. 434 se l’evento-disastro si è realizzato sussiste l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma, ma se non c’è, ma c’è il concreto pericolo di disastro (con i necessari caratteri di capacità diffusiva del nocumento in relazione ad una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti) sussiste pur sempre il reato nella forma semplice di cui al primo comma (cfr. ex multis Sez. 4, n. 36626 del 5/5/2011, Mazzei, Rv. 251428; conf. Sez. 4, n. 19342 del 20/2/2007, Rubiero ed altri, Rv. 236410; Sez. 4, n. 5820 del 3/3/2000, Alessio, Rv. 216602).
  9. S’impone, ad avviso del Collegio, qualche ulteriore precisazione. Secondo la definizione più comune, il reato è consumato allorché la fattispecie è compiutamente realizzata e si ha così piena corrispondenza tra modello legale e fatto concreto. Autorevole dottrina e una parte considerevole della giurisprudenza distinguono, però, perfezione e consumazione, osservando che la realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie, nel loro contenuto “minimo”, coincide con la perfezione del reato, e segna così la linea di confine per la configurabilità del tentati- vo, ma non sempre e non necessariamente ne esaurisce la consumazione, da intendere quale momento in cui si chiude l’iter crimínis e il reato perfetto raggiunge la massima gravità concreta riferibile alla fattispecie astratta e si apre la fase del post factum. Ne deriva, pertanto, che esaurimento della consumazione non significa fine di tutti gli effetti dannosi collegati o collegabili alla realizzazione della fattispecie, in quanto: 1. o tali effetti dannosi coincidono con l’evento, ed allora l’esaurimento coincide con la consumazione; 2. oppure si tratta di effetti ulteriori, ed allora questi possono essere presi in considerazione ai fini della gravità del reato o del danno risarcibile, ma non incidono sul momento (consumativo) del reato. La distinzione – come condivisibilmente ricorda la sentenza 7941/2015 cit.- viene così sostanzialmente a coincidere con quella tra inizio e cessazione della consumazione ed assume rilevanza, ai fini del decorso del termine della prescrizione, nei reati a consumazione protratta per definizione normativa, quali sono i reati permanenti, in cui (come evidenziano Sez. Un. n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221400, e Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, Rv. 213932, citando Corte cost. n. 520 del 1987) la fattispecie è caratterizzata dal fatto che «la durata dell’offesa è espressa da una contestuale duratura condotta colpevole dell’agente», o i reati necessariamente abituali; e può, in concreto, venire in rilievo nei reati eventualmente abituali e nei reati cosiddetti istantanei realizzati mediante una condotta prolungata, o frazionata, non richiesta dalla fattispecie astratta pur non essendo con essa incompatibile (la sentenza Eternit, in proposito, riferisce, come esempi, all’omicidio realizzato mediante somministrazione di dosi via via più letali di un veleno, al crollo determinato mediante la provocazione di successive insistenti lesioni strutturali, all’estorsione con cui si richiedono pagamenti rateali). Ma – continua il condivisibile dictum di Sez. 1 n. 7941/2015 – non esplica alcuna funzione, come riconoscono dottrina e giurisprudenza consolidate, ai fini della individuazione del momento consumativo, e quindi anche del dies a quo della prescrizione, in riferimento agli effetti prolungati o permanenti dei reati istantanei o a condotta comunque esaurita (tra moltissime, oltre a Sez. U, Lauriola, citata, Sez. U, n. 3 del 22/03/1969, Brunetti, Rv. 111410, in tema di contraffazione di atto pubblico; Sez. U, n. 8 dei 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768, in tema di fraudolento trasferimento di valori; Sez. 6, n. 25976 del 04/05/2010 Silvestri, Rv. 247819, in tema di evasione; Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013, Pinto Vraca, Rv. 258313, in tema di abbandono di rifiuti). Ciò appunto perché nei reati istantanei ad effetti permanenti non si ha il protrarsi dell’offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato. E poiché quasi tutti i reati possono avere conseguenze più o meno irreparabili in relazione non solo alla loro intima struttura (si pensi all’omicidio) ma anche alle imponderabili variabili dei singoli casi concreti (si pensi all’evasione, al danneggiamento), in realtà quella dei reati ad effetti permanenti neppure può considerarsi categoria dotata di autonoma rilevanza, se non, forse, ai fini di precisarne la distinzione rispetto ai reati permanenti, abituali o a consumazione prolungata. 10. Nel caso più volte richiamato della sentenza Eternit , come detto in precedenza, si era di fronte ad un reato aggravato dall’evento (il disastro doloso ex art. 434 cod. pen. aggravato ai sensi del secondo comma dal fatto che il disastro era avvenuto, in quanto l’amianto era stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni, mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l’integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini), e, sulla base delle stesse considerazioni appena esposte venne risolto il problema della data di consumazione nel senso che il maggiore evento spostasse in avanti la data di consumazione. In altri termini, come già avevano affermato Sez. 5, n. 7119 del 20/06/1972, Sabatini, Rv. 122150 (in tema di false dichiarazioni), fu sancito che la prescrizione decorresse dalla consumazione del reato che si ha quando la causa imputabile ha prodotto interamente l’evento che forma oggetto della norma incriminatrice. In quel caso si precisò condivisibilmente che nulla consente di affermare che nella nozione di evento rientrino solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena; per conseguenza si ritenne che, in caso di reato aggravato dall’evento, l’iter criminoso si concludesse col verificarsi di detto evento (nello stesso senso Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, Graniano, Rv. 200414, con riferimento all’ipotesi dell’art. 437, secondo comma, cod. pen.). Si sancì, invece -e ciò rileva anche ai fini del caso che ci occupa- che non potesse annettersi rilevo, nella situazione normativa data, alla circostanza della mancata o incompleta bonifica dei siti, in quanto attribuirne la penale responsabilità all’imputato a titolo di protrazione della condotta costitutiva del disastro avrebbe postulato che si potesse ricostruire la fattispecie in termini bifasici: una prima commissiva e una seconda omissiva, violativa dell’obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta. Ma quella fattispecie incriminatrice, così come quella di cui all’art. 439 cod. pen. che ci occupa, non reca traccia di tale obbligo, né esso, o altro analogo, può desumersi dall’ordinamento giuridico, specie se riportato al momento in cui lo stesso dovrebbe considerarsi sorto (1998). Ricordato che i diversi reati di omessa bonifica e di disastro ambientale risultano introdotti nel codice penale (art. 452-terdecies e 452-quater) solo con la legge n. 68/2015 sui cd. “ecoreati”, va evidenziato conclusivamente che l’effetto di spostamento in avanti del momento consumativo di un reato già perfetto, in materia di inquinamento ambientale, si ha solo in due casi. Il primo è quello in cui perdura la condotta inquinante. Ma non è evidentemente il caso che ci occupa in cui l’attività produttiva è pacificamente cessata nel 1997-98. Il secondo è quello in cui la protrazione dell’evento porta a modificare la qualificazione giuridica del fatto. Ebbene, nella vicenda oggi in esame, una volta consumato il reato di avvelenamento colposo delle acque con l’avvelenamento della falda profonda, riscontrato a carattere ormai diffusivo dalla qualità di quanto si estraeva dai pozzi nelle proprietà Indrizzi prima e Fiorentino poi, la qualificazione giuridica dei fatti sotto la previsione incriminatrice di cui agli artt. 439 e 452 cod. pen. non è più mutata. Le acque del fondo di proprietà dell’Università del Salento, il cui inquinamento è venuto fuori all’apertura del cantiere edile denominato “Studium 2000” per la realizzazione di opere dell’ateneo pugliese, appartengono alla medesima falda sotterranea ormai già inquinata sin da epoca anteriore e prossima al gennaio 2005. Il fatto che lo si scopra dopo non cambia la natura di post factum non punibile e non consente, a fronte di un unico macroevento già in atto, di ritenere che quello contestato sub a) con il decreto di citazione del 20.3.2012 sia un reato nuovo ed ulteriore rispetto a quello contestato sub a. con il precedente decreto di citazione del 13.11.2009. Le condotte omissive poste in essere dal Semeraro, dettagliatamente illustrate in imputazione e provate, presentano similitudini invalicabili rispetto al più volte citato precedente della sentenza Eternit del 2015. Il tema, di cui si accennava in precedenza, è quello dell’impossibilità di porre a carico di un medesimo soggetto, in via generale, la responsabilità per un reato costruito nella forma di reato commissivo e poi addebitargli anche l’omessa rimozione delle conseguenze di quel reato. E’ sempre la sentenza 7941/2015 a ricordare che, come è stato efficace- mente osservato a proposito della risalente analoga teorizzazione formulata con riferimento alla configurazione del reato permanente, «se fosse concepibile un obbligo secondario di rimozione e se il suo contenuto fosse quello di ripristinare l’assetto degli interessi offesi con l’azione o di attuare gli scopi negletti con l’omissione, non si comprenderebbe perché tale obbligo non dovrebbe operare rispetto a ogni fattispecie che non contempli la distruzione del bene protetto, qualificando come permanente il relativo reato (in tal modo, il furto o la ricettazione – universalmente riconosciuti come reati istantanei – dovrebbero essere considerati reati permanenti fino alla restituzione al proprietario del bene sottratto)» (si veda Sez. Un. n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, cit.); dovendo al contrario riconoscersi che ritenere incriminabile «anche la successiva omissione di una contro-condotta», costituirebbe violazione del principio di tipicità e di tassatività che governa la materia penale (Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, cit.). Sempre la sentenza Eternit si è, infine, soffermata anche a vagliare la questione circa la possibile irragionevolezza di un sistema normativo che non annette valore, ai fini dello spostamento del decorso del termine di prescrizione, alla tardiva scoperta di un evento lesivo verificatosi molto lontano nel tempo. Condivisibilmente si è ritenuto che il tema sia oltremodo serio e meritevole di riflessioni approfondite, specie con riferimento alla ipotesi dell’evento o del danno occulto, ovvero alla situazione in cui l’evento lesivo si è compiutamente già realizzato nella sua massima estensione ma è stato o è rimasto nascosto agli inquirenti: evenienza a sua volta sensibilmente differente sul piano fenomenologico e concettuale sia da quella dell’evento a distanza (pure evocata facendosi l’esempio di ordigno esplosivo seppellito che esplode dopo moltissimo tempo) sia da quella del danno così detto lungo-latente cui si riferiscono, in ambito civile e agli effetti del risarcimento, Corte EDU sentenza 11 marzo 2014, Howald Moor e altri c. Svizzera (relativa al caso di operaio, deceduto nel 2005, che nel maggio 2004 aveva appreso di essere affetto da un mesotelioma pleurico maligno per essere stato esposto all’amianto negli anni 1960-1970 in ambiente di lavoro) e la giurisprudenza civile di legittimità in tema di esordio della prescrizione ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., ampiamente in linea con la posizione della Corte di Strasburgo in merito alla decorrenza del termine prescrizionale dalla manifestazione del danno in tutte le sue componenti nei casi in cui si riscontra un significativo scollamento temporale tra insorgenza del pregiudizio e condotta che lo cagiona (cfr., tra molte, Sez. U civ, n. 23763 del 14/11/2011, Rv. 619392, e n.27337 del 18/11/2008, Rv. 605537). Nessuna di dette evenienze, tuttavia, assumeva rilievo nella fattispecie esaminata dai giudici del caso Eternit come in quello che ci occupa. Non ricorre nel caso che ci occupa l’ipotesi dell’evento a distanza (sicuramente riconducibile alla nozione di consumazione rilevante ai fini della prescrizione ai sensi dell’art. 158 cod. pen.), perché nel caso in esame l’evento- avvelenamento della falda acquifera si è realizzato ed è venuto ad acquistare le connotazioni di straordinaria portata degenerativa dell’habitat naturale nel momento in cui si è manifestato palese l’inquinamento dei possi nelle proprietà In- drizzi e Fiorentino, quindi in epoca anteriore e prossima al 1 gennaio 2005. Se così è, avuto riguardo come dies a quo al 1 gennaio 2015, tenuto conto del termine massimo di prescrizione, con le intervenute interruzione, di sette anni e mezzo, verificato che ex actis risulta un periodo complessivo di quattro mesi e 9 giorni di sospensione del corso della prescrizione per i rinvii delle udienze del 19/9/2013 per l’astensione degli avvocati, in primo grado, e di quella del 27.11.2015, per impedimento per motivi di salute dell’imputato, in appello, il reato di cui agli artt. 439 e 452 cod. pen. contestato sub a. nei due decreti di citazione a giudizio sopra richiamati risulta prescritto il 10 novembre 2012, antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado. 11. Resta in piedi la questione di cui al motivo sub g. che riguarda il reato contravvenzionale ex artt. 257, primo comma, ultimo inciso e 242 D.Igs. 152/06, di cui al decreto che dispone il giudizio del 13/11/2009, per il quale il Semeraro è stato condannato in primo grado alla pena di mesi quattro di arresto, con condanna confermata dal provvedimento oggi impugnato. Il motivo di doglianza è infondato e, pertanto, il ricorso sul punto va rigetta- to. Va ricordato che l’art. 242, d.lgs. 152/06 stabilisce, al primo comma, che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, il responsabile dell’inquinamento deve mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e deve darne immediata comunicazione ai sen- si e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2 del medesimo decreto legislativo (la medesima procedura va applicata all’atto di individuazione di contami- nazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione). Il richiamato art. 304 prevede, al secondo comma, che le misure di prevenzione e di messa in sicurezza, da effettuarsi, ai sensi del comma 1, quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, devono essere precedute “da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si pro- spetta l’evento lesivo, nonché al 4 Prefetto della provincia, che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire”. La mancata effettuazione della comunicazione è sanzionata dall’art. 257, comma primo, d.lgs. 152\2006. Questa Corte di legittimità ha chiarito, ancora di recente (Sez. 3, n. 12388 del 21/2/2017, Casagrande, Rv. 270406) che, sebbene l’art. 257 richiami genericamente l’art. 242, il riferimento deve ritenersi effettuato alla comunicazione di cui al primo comma di tale ultima disposizione e non anche agli altri obblighi di informazione previsti dagli altri commi, dal momento che lo scopo evidente della disposizione penale è quello di sanzionare l’omessa preliminare informazione dell’evento potenzialmente inquinante ai soggetti individuati dalla legge, affinché prendano cognizione della situazione e possano verificare lo sviluppo delle attività ripristinatorie, come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 40856 del 21/10/2010, Pigliacelli, Rv. 24870801; conf. Sez. 3, n. 5757 del 17/1/2014, Pieri, Rv. 25915001), sicché risulterebbe del tutto incongruo il ricorso alla sanzione penale con rifermento alla violazione degli ulteriori obblighi, quando gli organi competenti siano già informati dell’inquinamento, se sono stati posti in condizione di attivarsi. Il riferimento al primo comma dell’art. 242 porta a concludere, come pure è stato rilevato (Sez. 3, n. 5757 del 17/1/2014, Pieri, Rv. 25915001; Sez. 3, n. 16702 del 12/1/2011, Cioni, non massimata; Sez. 3, n. 40191 del 11/10/2007, Schembri, Rv. 23805501), che gli obblighi di comunicazione sorgono per il solo fatto che si sia verificata una situazione di potenziale pericolo, prescindendo, quindi, dall’eventuale superamento delle soglie di contaminazioneSJ Va altresì rilevato come l’art. 304 d.lgs. 152/06 fornisca precise indicazioni non solo sui destinatari della comunicazione, ma anche sui contenuti della stessa, in quanto, come si è già detto, essa deve riguardare, in generale, “tutti gli aspetti 5 pertinenti della situazione” ed, in particolare, “le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire”. Tali ultimi dati sono stati evidentemente ritenuti essenziali e necessari dal legislatore, con la conseguenza che la loro assenza inficia la validità della comunicazione, rendendola inidonea allo scopo cui è destinata, rendendo applicabile la sanzione penale, mentre eventuali altre omissioni, presenti le suddette informazioni di primario rilievo, andranno sanzio- nate se l’incompletezza della comunicazione sia tale da vanificarne la funzione. Destinatario dell’obbligo è, come pure si è avuto modo di precisare, il responsabile dell’evento potenzialmente inquinante e non anche colui che, pur essendo proprietario del terreno interessato dall’evento, non lo abbia cagionato (Sez. 3, n. 18503 del 16/3/2011, Burani, Rv. 25014301). Il reato si configura, inoltre, anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell’inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l’operatore interessato dall’obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che in- tende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi (Sez. 3, n. 40856 del 21/10/2010, Pigliacelli, Rv. 24870801, cit.). 12. La Corte territoriale, richiamando e facendo proprie quanto alla condotta materiale le argomentazioni del giudice di primo grado, ha argomentatamente confutato le doglianze oggi riproposte, con un percorso argomentativo che si palesa privo di aporie logiche (cfr. pagg. 29-30 della sentenza impugnata). Viene ricordato in sentenza che l’art. 257, primo comma, sanziona penalmente due ipotesi distinte: l’omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell’evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall’art. 242. E che, in entrambi i casi il destinatario del precetto è lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l’inquinamento. Ad avvalorare tale conclusione vi è il rilievo che l’art. 257, comma primo, non menziona altri soggetti e ciò benché l’art. 242 preveda che la procedura di comunicazione debba trovare applicazione anche all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. L’autonomia della posizione di colui il quale cagiona l’inquinamento rispetto a quella di colui il quale accerti la sussistenza di contaminazioni sul suolo – ricordava correttamente il giudice di primo grado- è rimarcata dall’art. 245, che ha per oggetto gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei. soggetti non responsabili della potenziale contaminazione Prevede infatti tale ultima disposizione che: 1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. 2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’art. 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni-soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242. (omissis). È stato, perciò, correttamente evidenziato come da quanto precede emerga che, sotto il profilo formale, l’obbligo di comunicazione per gli “interessati non responsabili” risieda, in realtà, nell’art. 245 e non già nell’art. 242 richiamato unicamente dall’art. 245 stesso per la disciplina degli aspetti procedimentali. Per cui se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell’art. 257 anche a coloro che non hanno cagionato l’inquinamento non solo avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe dovuto fare riferimento all’art. 245 (e non ad 242) per individuare l’obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi. Tale considerazione consente di affermare che vi è un’assoluta diversità e non coincidenza tra la comunicazione fatta dal proprietario, che il Semeraro ha effettuato, e quella del responsabile dell’inquinamento di cui all’art. 242. Nel caso in esame, nessuna comunicazione e stata effettuata dal soggetto indicato al primo comma dall’art. 242, ovvero dal responsabile della contamina- zione, da individuarsi nella Apisem spa di cui Semeraro Giovanni era legale rappresentante. La comunicazione è stata presentata in data 25.1.2008 (e solo alla Regione, alla Provincia e al Comune, non anche al Prefetto) dalla R&G Semeraro Spa, società proprietaria del sito contaminato, di cui pure Semeraro Giovanni era legale rappresentante, ai sensi dell’art. 245 del d.lgs. n. 152/06. La stessa fu presentata a seguito dell’accertamento tecnico preventivo finalizzato a verificare lo stato ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee dei due fondi confinanti di proprietà della R&G Semeraro e di Fiorentino Sergio (N. 5757106 R.G.), la cui relazione tecnica fu depositata in data 9 agosto 2007 nella Cancelleria del Tribunale di Lecce. Tale comunicazione fu perciò presentata dalla R&G Semeraro ben cinque mesi dopo l’essere venuti a conoscenza dello stato di contaminazione nelle acque sotterranee presenti nell’area di proprietà della R. e G. Semeraro, mediante l’esame della relazione relativa all’accertamento tecnico preventivo, senza tener conto, tra l’altro, della durata dell’Accertamento Tecnico Preventivo, dal novembre 2006 ad agosto 2008, durante il quale le evidenze della contaminazione delle acque sotterranee e del suolo si erano chiaramente palesate. Inoltre, come già visto in precedenza, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Indrizzi, può certamente affermarsi che Semeraro Giovanni – e le due società che egli rappresentava e rappresenta – abbia avuto conoscenza dell’inquinamento della falda acquifera già in epoca antecedente prossima al gennaio del 2005, avendo avuto conoscenza certa della presenza di enormi quantitativi di prodotto idrocarburico sui-natante nel pozzo profondo in proprietà Indrizzi e avendo allo stesso riferito di avere attivato interventi per l’eliminazione dei problema, poi “risolto” acquistando a prezzi sicuramente molto superiori a quelli che, tenuto conto della forte contaminazione da idrocarburi, ne era l’effettivo valore di mercato la sua proprietà al fine di evitare che la situazione di grave contaminazione fosse portata a conoscenza di terzi e delle Autorità, e che potessero sorgere gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica già previsti dalla normativa allora vigente. Dunque, secondo il condivisibile argomentare dei giudici di merito, non solo la comunicazione della situazione di contaminazione da parte del Semeraro- proprietario è avvenuta con almeno tre anni di ritardo rispetto al momento in cui lo stesso ne è venuto a conoscenza. Ma quella di cui all’art. 242 quale responsabile dell’inquinamento, peraltro quale legale rappresentante di altra società, non è mai avvenuta, sussistendo sussiste pertanto il reato contravvenzionale di cui all’art. 257 D.Igs. 152/06. In altri termini, come rilevano i giudici di merito, non va trascurato che, nel caso in esame, proprietario del sito e responsabile dell’inquinamento sono due soggetti formalmente e giuridicamente diversi, anche se aventi la stessa persona fisica del Semeraro come legale rappresentante. Tanto più che, come si è ricordato, la comunicazione, con ritardo, inviata dal proprietario del sito non era indirizzata a tutti i soggetti che devono esserne destinatari, non essendo stata inviata al Prefetto, soggetto che nelle ventiquattro ore successive ha l’obbligo di informare il Ministro dell’ambiente (quest’ultimo competente a irrogare le sanzioni amministrative per ogni giorno di ritardo) e non conteneva tutti gli elementi che avrebbe dovuto indicare, in particolare le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione precisa degli interventi da eseguire. Nemmeno va trascurato – e su questo condivisibilmente i giudici del merito si soffermano- che la complessità e la specificità degli adempimenti richiesti al soggetto responsabile dell’inquinamento escludono che il predetto possa esimersi dall’attuare nell’immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l’apposita comunicazione agli Enti interessati sol perché essi abbiano comunque avuto conoscenza della situazione. La comunicazione non costituisce, infatti, un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l’evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese. Né, può ritenersi, nel caso in esame, che era superflua qualsiasi comunicazione da parte del responsabile dell’inquinamento, in quanto la comunicazione è stata data dal proprietario del terreno ai sensi dell’art. 245 d. lgs. n. 152/06. Si tratta infatti, va ancora una volta ribadito, di due obblighi distinti e con- correnti e l’adempimento da parte di uno non esime l’altro soggetto obbligato dall’adempimento del proprio obbligo. Peraltro, come si è rilevato, nessuna comunicazione è stata mai indirizzata al prefetto, che è l’organo su cui incombe il dovere di informare, tra gli altri, il Ministro dell’Ambiente. Trattasi, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, di reato omissivo permanente, che permane sino alla data in cui la comunicazione sia eventualmente eseguita. O, in difetto, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Ed infatti il reato in questione (capo b di cui al decreto di citazione del 13.11.2009 risulta contestato come “accertato in Lecce dall’agosto del 2007, con permanenza”. Si tratta, quindi di una contestazione effettuata nella forma cosiddetta “aperta”, ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, e, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, qualora in questa Sede debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è necessario verificare in concreto se, nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice della cognizione abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado. (Sez. 3, n. 68 del 25/11/2014 dep. il 2015, Patti, rv. 261792; conf. Sez. 1, n. 39221 del 26/2/2014, saputo, Rv. 260511; Sez. 2, n. 23343 del 1/3/2016, Ariano ed altri, Rv. 267080). Ebbene, dall’esito di tale verifica, emerge dalle sentenze di merito che il Semeraro non ha mai eseguito la comunicazione prescritta. Il dies a quo della prescrizione va, pertanto, individuato nella sentenza di primo grado. La sentenza oggi impugnata, con un percorso motivazionale privo di aporie logiche, confuta anche la tesi difensiva secondo cui la circostanza che il Semeraro avesse operato la comunicazione di cui si tratta come proprietario del terreno e non come responsabile della contaminazione si riverbererebbe sull’elemento psicologico, essendo rimasta allo stadio di mera congettura l’affermazione – non a caso prospettato in termini dubitativi – secondo la quale l’imputato riteneva di avere comunque adempiuto al proprio dovere di comunicazione. Dunque, il reato in questione, essendo la sentenza di primo grado intervenuta il 28/11/2013, non risulta ad oggi prescritto, in quanto, tenuto conto del termine quinquennale di prescrizione massima, con le intervenute interruzioni e il periodo di sospensione di 60 giorni per il rinvio, in appello, dell’udienza del 27/11/2015 per l’impedimento per motivi di salute dell’imputato, lo stesso sarebbe decorso il 27.1.2019. 13. Rimanendo in piedi la sola condanna per il reato contravvenzionale, di natura formale, di cui ai sopra ricordati artt. 257 e 242 D.Igs. 152/06 rimane ferma la disposta sospensione condizionale della pena, ma ne va revocata la condizione appostavi all’adempimento dell’obbligo di eliminare le conseguenze dannose del reato mediante l’integrale bonifica e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree di proprietà della R&G Semeraro s.p.a., dell’Università del Salento, di Fiorentino Sergio e del Comune di Lecce e di provvedere al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili costituite nel termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

I giudici del merito avevano legittimamente apposto tale condizione, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, ma la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 439 e 452 cod. pen. prima della sentenza di primo grado ha determinato la revoca delle statuizioni civili, ivi compresa la disposta provvisionale, e quanto all’ulteriore condizione dell’eliminazione delle conseguenze dannose del reato pare indubbio (cfr. pag. 124 della sentenza di primo grado e pag. 32 di quella di appello) che le stesse si riferiscano al delitto prescritto e non possano esserlo rispetto al reato contravvenzionale rimasto in piedi.

Per le medesime ragioni il ricorrente non può essere condannato alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili, sebbene le parti civili siano state legittimamente presenti nel processo, in quanto l’azione civile era tesa ad ottenere il risarcimento del danno in relazione ai reati di cui agli artt. 439 e 452 c.p., per i quali è intervenuta pronuncia di prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado, non potendo ritenersi che derivi un danno azionabile da un reato di tipo formale qual è la contravvenzione di cui all’art. 247 e 242 d. lgs. 142/06.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 439, 452 c.p. (capi dei decreti di citazione del 13.11.2009 e del 20.3.2012) per essersi i reati ascritti all’imputato estinti per prescrizione, intervenuta anteriormente alla data della sentenza di primo grado, con revoca delle statuizioni civili.

Revoca la statuizione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2018

Scarica in pdf il testo della sentenza: Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 48548-2018