ACQUE. In vigore il decreto sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. D. lgs. n. 18/2023.

In data 21 marzo 2023 è entrato in vigore il d. lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2023), recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita’ delle acque destinate al consumo umano“.

La norma si propone gli obiettivi di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione e di migliorare l’accesso alle acque salubri delle acque destinate al consumo umano.

La Direttiva UE 2020/2184 aveva predisposto un sistema di controllo al fine di implementare la protezione rispetto agli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, introducendo in particolare requisiti di igiene anche per i materiali, come le condutture idriche, che entrano a contatto con l’acqua potabile.

Il decreto suddetto non si applica in due ipotesi:

1) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del d. lgs. n. 176 del 8 ottobre 2011;

2) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione.

Il d. lgs. n. 18/2023 inserisce inoltre una disciplina realtiva ai punti di prelievo attraverso i quali debbano essere verificati i valori prescritti (Allegato I, Parti A e B) e i criteri di valutazione del rischio, riferendosi alle aree di alimentazione dei punti di prelievo e ai sistemi di fornitura idrica.

L’Allegato III del d. lgs. n. 18/2023 elenca i criteri minimi di qualità ai fini delle analisi dei singoli metalli, riferibile al limite di quantificazione (ovvero la sensibilità) e all’incertezza di misura (ovvero l’affidabilità).

Viene introdotto in particolare il riferimento all’Uranio tra i metalli sottoposti ad analisi (Allegato I, Parte B) con un valore limite pari a 30µg/l, per il quale viene richiesta determinazione per assicurare che il livello radioattivo delle acque non superi la soglia ritenuta tollerabile per la salute.

Pur essendo stati aggiornati molti valori limite di metalli già presenti nella lista del d. lgs. n. 31/2001 mediante diminuzione di tali valori (ad es. per il Cromo totale si passa da 50 µg/l ad un valore limite di 25 µg/l e per il Piombo da 10 µg/l a 5 µg/l), i valori limite di alcuni metalli sono invece stati aumentati:

– per l’Antimonio si passa da un limite di 5 µg/l ad un limite di 10 µg/l;

– per il Rame si passa da 1 mg/l a 2 mg/l;

– per il Selenio da 10 µg/l  a 20 µg/l;

– per il Vanadio da 50 µg/l a 140 µg/l.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

In tema sanzionatorio, l’art. 23 del decreto citato indica una serie di sanzioni amministrative (salvo che il fatto non costituisca reato) suddivise per le varie categorie di soggetti interessati a seconda delle modalità di violazione delle nuove norme, al cui accertamento provvederanno le autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Per la gradazione delle sanzioni, oltre al riferimento all’art. 11 della L. n. 689/81, si terrà conto dell’entità dei danni cagionati a cose o persone per effetto delle violazioni perpetrate.

I NUOVI ISTITUTI

La normativa prevede l’istituzione presso l’ISS di due nuovi organismi di supporto:

il CeNSiA (Centro nazionale per la sicurezza delle acque) il quale avrà le funzioni di approvare i Piani di sicurezza delle acque (PSA), rilasciare le autorizzazioni per i ReMaF (Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano) e gestire il sistema informativo centralizzato AnTeA;

l’AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili), un sistema informativo per l’acquisizione, l’elaborazione, l’analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla qualità delle acque da destinare e destinate a consumo umano, nonché la comunicazione, l’integrazione e la condivisione dei dati tra le Autorità ambientali e sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile.

Di seguito il link del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

d. lgs. 23 febbraio 2023 n. 18