ACQUE. Violazione della disciplina degli scarichi e criteri per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. T.A.R. L’Aquila n. 371/2022.

T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sent. n. 371 del 13 ottobre 2022 (ud. del 5 ottobre 2022)

Pres. Panzironi, Est. Perpetuini

Acque. Sanzioni amministrative. Art. 135 d. lgs. n. 152/2006.

Per le violazioni ricadenti nella disciplina degli scarichi l’art. 135 d. lgs. n. 152/06, dispone che non è previsto il pagamento in misura ridotta e pertanto, nell’esercizio del potere di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’Autorità competente attiva il procedimento sanzionatorio che scaturisce dal verbale di contestazione della violazione e si conclude con un provvedimento che può essere di ingiunzione o di archiviazione ai sensi dell’art. 18 Legge 689/81. Con l’Ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero con l’irrogazione della sanzione, l’Autorità competente determina sulla base dei citati criteri la sanzione, se ritiene fondata la violazione, tutto ciò ai sensi dell’art. 18 co. 2 Legge 689/81. La “somma dovuta per la violazione” scaturisce, nel caso delle violazioni in materia di scarichi, dagli importi nel minimo e massimo edittale previsti dall’art. 133 commi 1,2 e 3 d. lgs. 152/06.

Gli importi delle sanzioni nel minimo e nel massimo edittale in argomento sono già stabiliti dalla normativa statale e, per la loro natura ritenuta dal legislatore nazionale “grave” non prevedono il pagamento in misura ridotta. L’aggravamento della sanzione in termini di pericolosità dell’inquinamento e quindi della tutela ambientale, sotto il profilo della reiterazione e quindi della personalità dell’autore della violazione è disciplinata dall’art. 8 bis della Legge 689/81, mentre l’attenuate è previsto dall’art. 140 d. lgs. 152/06.

T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sent. n. 371 del 13 ottobre 2022 (ud. del 5 ottobre 2022)

00371/2022 REG.PROV.COLL.

00332/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2021, proposto da

OMISSIS, OMISSIS Spa, OMISSIS Spa, OMISSIS Spa, OMISSIS Spa, OMISSIS Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Colagrande, Sebastiana Parlavecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L’Aquila, via V. Veneto 11;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l’annullamento

1. della Determinazione n. DPC017/313 del 28 ottobre 2020 del Servizio Demanio Idrico Fluviale della Regione Abruzzo inerente: “Determinazione n. DPC/263 del 23.12.2019 recante “Esercizio della potestà̀ sanzionatoria: individuazione dei presupposti per la graduazione delle sanzioni di cui all’art. 133 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 della L. 24.11.1981 n. 689”: sua convalida e contestuale disapplicazione ex art. 21 nonies comma 2 Legge 241/1990 e s.m.i.”;

2. della Determinazione n. DPC/263 del 23.12.2019 del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo inerente “Esercizio della potestà sanzionatoria: individuazione dei presupposti per la graduazione delle sanzioni di cui all’art. 133 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 della L. 24.11.1981 n.689”:

3. di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, OMISSIS, hanno convenuto in giudizio la Regione Abruzzo affinché fossero annullate la Determinazione n. DPC017/313 del 28.08.2020 la Determinazione n. DPC/263 del 23.12.2019.

Il ricorso è fondato sui seguenti motivi di diritto:

1. “Sulla nullità dei provvedimenti violazione artt. 3, 25, 23, 97, 117 co.2 lett. S) cost., art.7, art 21septies e 21octies l. 241/1990, art. 1, l. 689/81 art. 23 co.1, lett. i) della lr. 77/1999, arbitrarietà, irragionevolezza, ed eccesso di potere”;

2. “Violazione artt. 25 e 23 cost e art. 1, l. 689/81 per impossibilità di conoscere il provvedimento anteriormente al fatto sanzionato”;

3. “Violazione del principio di legalità di cui all’art. 25, del principio di personalità della pena di cui all’art.27 cost., violazione dell’art. 3 cost., degli artt. 1 e 11, l. 689/81. Eccesso di potere irragionevolezza sproporzione”;

4. “Violazione art. 6 CEDU sul giusto processo violazione l. 241/1990”;

5. “Violazione art. 8bis della l.689/81, art. 133 dlgs 152/2006, artt. 3, 23,25, 117 co.2, lett. s) della costituzione, art. 7 CEDU”.

Si è costituita l’Amministrazione regionale resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 182/2021, questo collegio respingeva la domanda di tutela cautelare avanzata dalla parte ricorrente. L’ordinanza predetta veniva confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 150/2022.

All’udienza pubblica del 5 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. Per ragioni di connessione logica e giuridica il collegio ritiene di poter scrutinare congiuntamente i motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si sostiene che i due provvedimenti impugnati risulterebbero essere, nella forma, provvedimenti amministrativi, ma, nella sostanza, atti normativi perché istituirebbero una disciplina normativa delle aggravanti e delle attenuanti per le sanzioni ambientali depenalizzate, e dei meccanismi di aumento della pena, di competenza esclusiva del legislatore.

Con il secondo motivo di ricorso si sostiene che il regime introdotto dai provvedimenti impugnati sarebbe viziato laddove ne prevede la applicabilità a partire dalla data dell’adozione del 23.12.2019 della prima determinazione istitutiva della integrazione del sistema sanzionatorio e non dalla effettiva conoscenza e, quindi, notificazione della stessa disciplina ai soggetti che, come le ricorrenti, essendone direttamente destinatari in sede applicativa delle sanzioni ne dovrebbero preventivamente conoscere i contenuti.

Con il terzo motivo di ricorso si sostiene che i dirigenti della Regione hanno deciso arbitrariamente in assenza di indirizzi e deleghe di quantificare le sanzioni facendo applicazione delle determinazioni DPC263 del 13.12.2019 e DPC017/313 del 28.10.2020 pur non avendo la potestà di incidere sui criteri fissati dalla legge.

Inoltre, le determinazioni illegittime impediscono l’attività commisurativa dell’operatore voluta da legislatore, art. 27 Cost., che va esercitata caso per caso sostituendola con meri calcoli matematici.

Con il quarto motivo di ricorso si sostiene che i ricorrenti, non avendo contezza dei provvedimenti DPC/263 e DPC17/313 di che trattasi, non sono stati neanche messi in condizione di richiedere l’audizione come prevede la L. 689/81, e di difendere le proprie ragioni difronte ai funzionari regionali.

Con il quinto motivo di ricorso si afferma che l’art. 8bis della L. 689/81non stabilisce direttamente le conseguenze della reiterazione, ma si limita a rinviare ad altre norme che espressamente ne prevedono gli effetti. Sarebbe, pertanto, illegittima la previsione di un aumento delle sanzioni per il caso della reiterazione.

2.§. Le censure non possono essere accolte.

La stessa Legge 689/81 (Modifiche al sistema penale), lex specialis sulle sanzioni amministrative, prevede all’art. 11 che la sanzione vada determinata sulla base dei seguenti criteri: gravità, personalità, condizione economica e opera svolta dal trasgressore per attenuare o eliminare le conseguenze dell’illecito.

Il provvedimento n. DPC/263 del 23.12.2019 ha di fatto individuato i presupposti per la graduazione delle sanzioni di cui all’art. 133 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 della L. 24.11.1981 n. 689.

Si precisa che per le violazioni ricadenti nella disciplina in argomento (scarichi) l’art. 135 d. lgs. 152/06, dispone che non è previsto il pagamento in misura ridotta e pertanto, nell’esercizio del potere di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’Autorità competente attiva il procedimento sanzionatorio che scaturisce dal verbale di contestazione della violazione e si conclude con un provvedimento che può essere di ingiunzione o di archiviazione ai sensi dell’art. 18 Legge 689/81. Con l’Ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero con l’irrogazione della sanzione, l’Autorità competente determina sulla base dei citati criteri la sanzione, se ritiene fondata la violazione, tutto ciò ai sensi dell’art. 18 co. 2 Legge 689/81 che dispone “L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.”

La “somma dovuta per la violazione” scaturisce, nel caso delle violazioni in materia di scarichi, dagli importi nel minimo e massimo edittale previsti dall’art. 133 commi 1,2 e 3 d. lgs. 152/06.

Tale ultima considerazione appare determinante al fine di fugare ogni dubbio sulla natura provvedimentale e non normativa dei provvedimenti impugnati che, come affermato in sede cautelare con l’ordinanza n. 182/2021 “… nel pieno rispetto dei limiti edittali e dei criteri dettati dalla 689/1981, si limitano esclusivamente a dettare le coordinate ermeneutiche per la concreta determinazione della sanzione senza introdurre parametri nuovi o eccentrici rispetto alla disciplina legislativa statale ed hanno l’unico effetto di rendere omogenea l’applicazione e la determinazione della sanzione.

Ritenuto che i provvedimenti impugnati assumano la funzione di “preavvisi di provvedimento” adottati dall’Organo competente all’irrogazione della sanzione che, con essi, limita semplicemente la propria discrezionalità in sede di graduazione della sanzione che, comunque, rimane disciplinata dalla disciplina statale”.

Il Consiglio di Stato respingendo l’appello cautelare ha affermato che “…le determinazioni impugnate si limitano ad adottare indirizzi interpretativi in ordine all’applicazione dei criteri di graduazione disciplinati dall’art. 11 della l. n. 689 del 1981, ai fini dell’applicazione di sanzioni pecuniarie la cui irrogazione rientra nella competenza della Regione, ai sensi dell’art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006” (Cons. St., ord. n. 150/2022).

La Regione, dunque, la Regione non ha né modificato né integrato il regime sanzionatorio ma ha agito in virtù della normativa nazionale d. lgs. 152/06 e Legge 689/81 regolamentando la procedura interna di irrogazione delle sanzioni.

L’art. 18, comma secondo, Legge 689/81 dispone che “L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto” e l’art. 11 della stessa legge prevede “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”

Quindi, gli importi delle sanzioni nel minimo e nel massimo edittale in argomento sono già stabiliti dalla normativa statale e, per la loro natura ritenuta dal legislatore nazionale “grave” non prevedono il pagamento in misura ridotta. L’aggravamento della sanzione in termini di pericolosità dell’inquinamento e quindi della tutela ambientale, sotto il profilo della reiterazione e quindi della personalità dell’autore della violazione è disciplinata dall’art. 8 bis della Legge 689/81, mentre l’attenuate è previsto dall’art. 140 d. lgs. 152/06.

In relazione agli “automatismi arbitrariamente introdotti” occorre affermare che la determinazione della sanzione non è automatica ma è calibrata in base alle caratteristiche dell’accertamento svolto ed è sempre quella prevista tra il limite minimo e massimo previsto dall’art. 133 d. lgs. 152/06.

I dirigenti regionali, dunque, non hanno creato dal nulla dei criteri per l’aggravamento delle pene, ma al contrario hanno formulato una modalità di calcolo della sanzione trasparente e non discrezionale sia in ossequio ai criteri previsti dall’art. 11 Legge 689/81 che degli importi imposti nell’art. 133 d. lgs. 152/06.

Infine, i diritti di difesa dei ricorrenti non possono essere considerati lesi dai provvedimenti impugnati, in quanto chi riceve una Ordinanza ingiunzione di pagamento ha previamente ricevuto il verbale di contestazione e ha avuto la possibilità di presentare scritti difensivi oppure richiedere di essere ascoltati.

3.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.

Spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1. respinge il ricorso in epigrafe;

2. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Consigliere

Scarica in pdf il testo della sentenza: t.a.r. l-aquila, sez. 1, sent. n. 371-2022