ADDIO SISTRI, ARRIVA IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI.

A seguito dell’approvazione del “d.l. semplificazioni” (d.l. 14 dicembre 2018 n. 135), recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la P.a. – Stralcio – Soppressione del Sistri e disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti – Accelerazione appalti pubblici sotto soglia“, in data 7 febbraio 2019 è stato approvato in via definitiva il d.d.l. di conversione di tale decrerto legge a seguito di maxi-emendamento governativo dopo approvazione in Senato del provvedimento (cfr: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51219.htm).

la soppressione del SISTRI, già prevista dal d.l. n. 135/2018 dal 1° gennaio 2019, con conseguente cessazione dell’obbligatorietà dei contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, è stata confermata con l’introduzione del nuovo sistema telematico denominato “Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti“, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, a cui dovranno aderire “enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pe­ricolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Un sistema già nato zoppo e che negli anni si è rivelato non conforme alle esigenze di tracciabilità così come dettate  dall’Unione europea, che con la Direttiva UE 2018/851 (modificativa della Direttiva “rifiuti” 2008/98/CE) del 30 maggio 2018 aveva già prescritto che gli Stati membri dovessero adottare “un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani”.

A quanto pare, si è stimato che l’introduzione del nuovo sistema potrà aumentare la percentuale della tracciabilità dei veicoli da trasporto rifiuti sino al 90%, contro una percentuale precedente del 65%.

Con buona pace del destino delle black box. E ora le imprese cosa se ne faranno?

Nelle nuove disposizioni normative infatti non vengono indicate le modalità di disinstallazione delle black box montate sui veicoli e dei relativi dispositivi USB, nonchè le dinamiche sulla gestione dei contributi versati dai soggetti iscritti al SISTRI.

In questa norma non vengono comunque definiti diversi aspetti riguardanti il completo superamento del Sistri come, ad esempio, le modalità di disinstallazione e di restituzione delle black box installate sui veicoli e dei dispositivi usb e la gestione dei contributi già versati da parte dei soggetti iscritti.

E’ stato inoltre calcolato che i costi di gestione del sistema abrogato che si sono riversati sulle imprese ammontano a circa 200 milioni di euro, considerando un obbligo di pagamento dell’iscrizione senza operatività delle sanzioni per tale omissione.

Con l’introduzione del nuovo sistema telematico, non sono più previste esenzioni dall’obbligo di iscrizione, con obbligo di versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, i cui importi e le modalità di versamento verranno determinati da un apposito decreto interministeriale aggiornato ogni 3 anni.

La violazione delle disposizioni in tema di iscrizione, versamento dei contributi e delle altre violazioni stabilite con il decreto interministeriale predetto saranno soggette a sanzioni amministrative pecuniarie.

Staremo a vedere come funzionerà il nuovo sistema e se sarà in grado di svolgere quel compito che il SISTRI non è mai stato in grado di portare a termine.