ADR 2017: pubblicato il decreto per il quarto adeguamento.

In data 17 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto 12 maggio 2017 recante “Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose(G.U. Serie Generale n. 139 del 17/06/2017).

L’aggiornamento 2017 dell’ADR (autotrasporto), del RID (trasporto ferroviario) e dell’ADN (trasporto per idrovie) era già entrato in vigore dal 1° gennaio 2017 per i trasporti internazionali di merci pericolose, con un termine di 6 mesi ai singoli Paesi aderenti per recepire e quindi rendere operative le nuove norme nei trasporti nazionali.

IL CONTENUTO DEL QUARTO ADEGUAMENTO.

Nell’autotrasporto di gas viene introdotta l’esenzione per il trasporto dei gas contenuti nei serbatoi di un veicolo che esegue un’operazione di trasporto (1.1.3.2 a), impiegati per la propulsione o per il funzionamento degli equipaggiamenti (per esempio quelli dell’impianto di refrigerazione). Questa modifica serve per favorire l’introduzione di veicoli pesanti alimentati a gas naturale. Le sottosezioni 1.1.3.2, 9.2.4.3 e 9.2.4.4 illustrano poi le specifiche tecniche dei serbatoi fissi e delle bombole fisse: i serbatoi esenti devono essere direttamente collegati al motore o all’equipaggiamento ausiliare, oppure in recipienti a pressione trasportabili conformi alle pertinenti disposizioni. La loro capacità non può superare i 1080 chili per il gas naturale liquefatto e quello compresso e i 2250 litri per il Gpl. I serbatoi devono essere approvati in conformità al Regolamento ECE ONU numero 110 (per Cng e Lng) e numero 67 (per il Gpl). In tutti i casi, l’alimentazione a gas è vietata sui veicoli classificati EX/II e EX/III.

Per quanto riguarda gli obblighi di sicurezza dei vettori, l’impresa di autotrasporto deve “assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell’ADR per il veicolo, l’equipaggio e alcune classi si trovino a bordo del veicolo” [ sottosezione1.4.2.2.1 (g)]; il vettore deve altresì mettere a disposizione dell’intero equipaggio e non del solo conducente le istruzioni scritte (sottosezione 1.4.2.2.6). Vengono inoltre indicati gli obblighi del caricatore e del riempitore, già peraltro previsti.

Le sottosezioni 3.4.11 e 3.5.4.3 riguardano le merci in quantità limitate e le quantità esenti. E’ previsto che gli imballaggi che contengano colli confezionati secondo tali prescrizioni debbano avere anche il marchio recante la dicitura “Sovraimballaggio”, mentre per le merci pericolose in quantità esenti, l’imballaggio può contenere il materiale assorbente sia in quello intermedio che in quello esterno, in quantità sufficiente per assorbire il contenuto completo dell’imballaggio interno (sottosezione 3.5.2.b).

Vengono modificati anche i documenti di trasporti di alcuni prodotti (tra cui pile e batterie al litio, imballaggi vuoti non ripuliti, contenitori cisterna che trasportano gas liquidi refrigerati). In particolare, per gli imballaggi vuoti non ripuliti, viene previsto che se hanno portato merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9, il documento di trasporto deve riportare la dicitura “imballaggio vuoto, con residui di (…)”, seguita dalle classi e dai rischi sussidiari che corrispondono ai diversi residui interessati, per ordine di numerazione della classe.

Per quanto inerente le orme per la costruzione e l’approvazione degli autoveicoli in regime ADR, viene abolita la categoria OX e modifica alcune sezioni e sottosezioni, tra cui due sull’equipaggiamento elettrico (tabella 9.2.1.1 e sezione 9.2.2), una sottosezione (9.2.4.3) sui serbatoi di carburante e una (la nuova sezione 9.2.7) contenente le prescrizioni per prevenire alcuni rischi del gas naturale liquefatto.

Vengono infine apportate modifiche per la formazione degli autisti.