Agenti cancerogeni e mutageni: approvato il nuovo testo della Direttiva europea che modificherà la Direttiva n. 2004/37/CE.

In data 25 ottobre 2017 è stata approvato il testo della nuova Direttiva europea che dovrà modificare la Direttiva n. 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni.

L’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni è una tematica molto delicata che contribuisce a generare, ogni anno, il 53% dei decessi professionali per cancro (di cui i più comuni sono il cancro ai polmoni, il mesotelioma causato dall’ esposizione a particelle di amianto e il cancro della vescica) all’interno ell’Unione europea, contro il 28% per le malattie circolatorie e il 6% per quelle respiratorie.

Le nuove disposizioni normative andranno ad interessare il d. lgs. n. 81/2008 negli Allegati XLII e XLIII, quali Nuove voci dell’elenco di sostanze, miscele e processi e Valori limite di esposizione professionale.

Sono stati fissati limiti di esposizione professionale, vale a dire la quantità massima di sostanze nocive (generalmente espressa in milligrammi per metro cubo d’aria) alla quale i lavoratori possono essere esposti, per 11 agenti cancerogeni oltre a quelli contemplati dalla direttiva del 2004 in vigore, che sono i seguenti: la polvere di silice cristallina respirabile, l’1,2-epossipropano, l’1,3-butadiene, il 2-nitropropano, l’acrilammide, alcuni composti del cromo VI, l’ossido di etilene, l’o-toluidina, le fibre ceramiche refrattarie, il bromoetilene e l’idrazina.
La nuova legislazione rivede inoltre i limiti di esposizione per due sostanze già incluse nell’elenco: le polveri di legno duro (prodotte dal taglio del legno) e il cloruro di vinile monomero (principalmente utilizzato per produrre PVC).

Saranno indicati requisiti minimi per l’eliminazione e la riduzione di tutti gli agenti cancerogeni e mutageni.

Più in particolare:

  • sostanze tossiche per la riproduzione: la Commissione dovrà valutare la possibilità di includere le sostanze reprotossiche (le sostanze che hanno effetti sulla funzione sessuale e la fertilità) tra quelle indicate nella nuova Direttiva al più tardi entro il primo trimestre del 2019, con possibilità di presentare una proposta legislativa in materia;
  • cromo VI: verrà fissato un valore limite di esposizione pari a 0,010 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento della direttiva, che sarà successivamente diminuito a 0,005 mg/m³. Viene introdotta una deroga per i procedimenti di saldatura e taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi: il valore limite di esposizione sarà di 0,025 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento e successivamente di 0,005 mg/m³;
  • polveri di legno duro: verrà introdotto un valore limite di esposizione di 3 mg/m³ per cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva e successivamente di 2 mg/m³;
  • polvere di silice cristallina respirabile: verrà valutata  la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile nell’ambito della prossima valutazione dell’attuazione della Direttiva;
  • sorveglianza sanitaria: il medico o l’autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori negli Stati membri potrà segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria dopo la fine dell’esposizione per il periodo di tempo ritenuto necessario ai fini della protezione della salute del lavoratore.

I datori di lavoro avranno l’obbligo di individuare e valutare i rischi per i lavoratori esposti dall’esposizione a specifici agenti cancerogeni (e mutageni) ed evitare l’esposizione ove siano presenti tali rischi.

Di seguito il link al testo approvato dal Parlamento europeo:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0410+0+DOC+XML+V0//IT