ALBO GESTORI AMBIENTALI: permanenza del requisito morale in caso di vincolo di continuazione nei reati e messa alla prova. Cosa dice la circolare n. 4/2019?

Con la circolare n. 4 del 7 marzo 2019, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale dei Gestorti Ambientali ha argomentato sui requisiti inerenti l’iscrizione ex art. 10, comma 2 del d. m. n. 120/2014 in caso di condanne in tempi diversi per il medesimo titolo di reato.

Allorquando in sede esecutiva le condanne inflitte vengano sottoposte alla disciplina del reato continuato (ex artt. 81 comma 2 c.p. e 671 c.p.p.) ed unificate sotto il vincolo della continuazione, si pone il problema del superamento del limite di 1 anno per cui è prevista la perdita del requisito morale per poter restare iscritti all’Albo.

Il Comitato, valutando che il soggetto richiedente tale beneficio abbia anche valutato gli effetti sfavorevoli, ha indicato come la pena debba essere valutata unitariamente anche in relazione alla perdita del requisito morale prescritto.

Inoltre, qualora il soggetto interessato abbia aderito all’istituto ex art. 168-bis c.p. per la “messa alla prova“, tale beneficio, il cui esito positivo determina l’estinzione del reato, non influisce negativamente sul requisito morale poichè non ne deriva alcuna condanna in sede penale.

Scarica in pdf il testo del provvedimento: circolare albo gestori ambientali n. 4 del 7 marzo 2019