ALBO GESTORI AMBIENTALI: approvato documento unico e i contenuti del FIR ex art. 230 d. lgs. n. 152/2006.

Con la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 denominata “Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto  Legislativo 152/2006” l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha provveduto a determinare i contenuti del Modello unico previsto dall’art. 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108.

L’art. 230 comma 5 d. lgs. n. 152/2006 prevede ad oggi quanto segue:

5. I rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonche’ i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e’ adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298″.

Il Modello unico, emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva e coincidente con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività, viene utilizzato come modello sostitutivo del formulario di identificazione dei rifiuti ex art. 193 d. lgs. n. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lett.bb) del d. lgs. n. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione (art. 110, comma 3 T.U.A.) o l’iscrizione in procedura semplificata (artt. 214 e 215 T.U.A.).

Una particolarità è prevista in caso di trasporto a raggruppamento temporaneo: i questo caso è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230 comma 5, d. lgs. n. 152/2006 ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

Una volta effettuato il trasporto, il Modello unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del d. lgs. n. 152/2006.

La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino sarà invece accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti.

Il Modello unico andrà prodotto e vidimato in formato digitale tramite applicazione predisposta dall’Albo Gestori Ambientali.

Metre i contenuti sono indicati nell’Allegato A, l’Allegato B della predetta deliberazione ricomprende invece la descrizione tecnica degli elementi identificativi.

Le disposizioni di tale Deliberazione entreranno in vigore dal 30 aprile 2022.

 

Scarica in pdf il testo del provvedimento: Deliberazione Albo Gestori Ambientali n. 14-2021

 

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