AMBIENTE. La tardività degli atti nel procedimento amministrativo è causa di nullità? T.A.R. Bari n. 1128/2022.

T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, sent. n. 1128 del 1° agosto 2022 (ud. del 21 giugno 2022)

Pres. F.F. Tricarico, Est. Allegretta

AMBIENTE. Procedure autorizzatorie. VIA. Tardività degli atti nel procedimento amministrativo e conseguenze processuali. Art. 2 comma 8-bis L. n. 241/1990.

Ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis della l. n. 241/1990 la tardività degli atti – riguardanti quattro specifici ambiti tra cui: la conferenza di servizi semplificata e simultanea (art. 14-bis, comma 2, lettera c), il silenzio tra pubbliche amministrazioni (art. 17-bis co. 1 e 3) e tutti i casi di silenzio assenso (art. 20, co. 1) – comporta come “sanzione” l’immediata inefficacia e non la nullità degli stessi. Questo significa che detti pareri, se tardivi, non potranno sicuramente esplicare la loro funzione-efficacia tipica, ma, essendo comunque entrati nel quadro procedimentale in corso di svolgimento, potranno e dovranno essere presi in considerazione anzitutto come fatti storici e le considerazioni giuridiche in essi eventualmente contenute potranno fornire spunto per una autonoma valutazione discrezionale – anche in termini di pura “mimesi” – da parte dell’Autorità procedente.

 

T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, sent. n. 1128 del 1° agosto 2022 (ud. del 21 giugno 2022)

01128/2022 REG.PROV.COLL.

01104/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2021, proposto da

OMISSIS. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Cognetti, 25;

contro

Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Gioia del Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Capozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Ufficio, in Bari, corso Trieste, 27;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Bari, prot. n. 4397 del 10.09.2021, trasmessa con nota prot. n. 82883/2021 del 13.09.2021, avente ad oggetto “Istanza per conseguimento provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per “realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero nonché alle modifiche sostanziali da apportare all’attività di autodemolizione”, sito in agro di Gioia del Colle alla via provinciale Santeramo Km. 3490 della Società OMISSIS S.R.L. Giudizio di compatibilità ambientale non favorevole.”;

di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, ivi inclusi i verbali delle conferenze di servizio, con particolare riferimento al verbale del 3.9.2021 nonché ai pareri negativi espressi da ARPA Puglia e dal Comune di Gioia del Colle.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Gioia del Colle e di Arpa Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv. Saverio Profeta, per la ricorrente, l’avv. Monica Gallo, per la Città Metropolitana, l’avv. Maria Laura Chiapperini, per l’Arpa, e l’avv. Stefania Capozzi, per il Comune di Gioia del Colle;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 25.10.2021 e depositato il 28.10.2021, la società Eco. Dem. S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento meglio indicato in oggetto.

Esponeva in fatto che, in data 17.5.2019, presentava alla Città Metropolitana di Bari istanza ex art. 208, D.lgs. n. 152/2006, volta al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale relativa all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nonché modifiche sostanziali all’attività di trattamento rifiuti, presso la sua impresa commerciale, ubicata nel Comune di Gioia del Colle (BA), alla via prov.le Santeramo km 3490 ed indicato al catasto NCEU al fg. 42, p.lla 532 sub 5, 753 sub 1 e 574 sub 1.

Con provvedimento prot. n. PG 0068351 del 17.6.2019, la Città Metropolitana di Bari respingeva detta istanza, in ragione del supposto difetto di titolarità della ricorrente in considerazione dell’intervenuta cessione dii rami di azienda.

Le suddette considerazioni erano ribadite dalla Città Metropolitana di Bari con un secondo provvedimento di reiezione prot. n. PG 0079780 del 16.7.2019.

La Eco. dem. s.r.l. impugnava i suddetti provvedimenti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe con ricorso n. 1058/2019; con ordinanza n. 414 del 17.10.2019, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati ed ingiungendo alla Città Metropolitana di Bari il riesame dell’istanza.

Con nota prot. 9509 del 3.2.2020, la Città Metropolitana di Bari convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 25.2.2020 e, all’esito della stessa, concludeva il procedimento con la determina dirigenziale n. 1700 del 31.3.2020, stabilendo che l’impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti, nonché l’attività di autodemolizione nella titolarità della ricorrente fosse da assoggettare alla procedura di valutazione impatto ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 27 bis, D.lgs. n. 152/2006.

In data 25.06.2020, dunque, la società Eco. Dem. S.r.l. presentava istanza di avvio della procedura di VIA.

Poiché l’istanza era presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 23, D.lgs. n. 152/2006, con nota prot. n. PG 0053231 del 7.7.2020 la Città Metropolitana di Bari invitava la ricorrente al versamento delle spese istruttorie, rappresentando contestualmente che l’istanza avanzata sarebbe stata assoggettata agli artt. 23 e 27 bis, D.lgs. n. 152/2006.

L’art. 27 bis, D.lgs. n. 152/2006 disciplina il procedimento volto al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), vale a dire il provvedimento che comprende il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutte le autorizzazioni, intese e concessioni e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

Esso prevede che entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Autorità competente verifichi l’avvenuto pagamento del contributo dovuto e notifichi in via telematica a tutte le amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione ai fini dei successivi oneri procedimentali di cui all’art. 27 bis, comma 3, D.lgs. n. 152/2006.

L’art. 27 bis, comma 3, D.lgs. n. 152/2006, infatti, prevede che entro 30 gg. dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima nonché le amministrazioni e gli enti coinvolti verifichino la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

All’esito dell’avviso di pubblicazione della Città Metropolitana di Bari, il Comune di Gioia del Colle trasmetteva la sua prima comunicazione nel procedimento prot. n. 21662 dell’11.08.2020, con cui rappresentava che: “la documentazione presentata consultabile all’indirizzo indicato nella nota in oggetto, limitatamente per i profili urbanistici, e adeguata ai fini dell’espressione del parere di competenza.”.

Viceversa, il Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti e il Comitato Tecnico Provinciale di VIA, rispettivamente nelle sedute del 21.07.2020 e del 22.07.2020, richiedevano documentazione integrativa, così come comunicato alla ricorrente con nota prot. n. 71420 del 17.09.2020 della Città Metropolitana di Bari.

La ricorrente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in data 20.10.2020.

All’esito di detta trasmissione documentale, tuttavia, sia il Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti che il Comitato Tecnico Provinciale di VIA, rispettivamente nelle sedute del 7.12.2020 e del 9.12.2020, richiedevano la trasmissione di ulteriore documentazione integrativa, comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 100968 del 14.12.2020 della Città Metropolitana di Bari.

Detta richiesta di documentazione integrativa era assolta dalla ricorrente in data 11.2.2021, a seguito di proroga del termine invocato dalla ricorrente, stante la copiosità del materiale documentale a prodursi.

Il procedimento volto al rilascio del PAUR, così come delineato dall’art. 27 bis, prevede che, entro 10 giorni dal ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convochi una conferenza di servizi da svolgersi mediante modalità sincrona, a cui partecipano sia il proponente che tutte le amministrazioni coinvolte, da concludersi entro il termine di 90 giorni.

La città Metropolitana di Bari, con nota prot. PG 30006 del 1.4.2021, convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il successivo 20.4.2021 in modalità asincrona, in ragione della situazione epidemiologica da Covid-19 e dunque mediante trasmissione per la via telematica tra le amministrazioni partecipanti delle comunicazioni e di tutti gli atti di assenso/dissenso, da far pervenire entro tre giorni prima del 20.4.2021.

Con la medesima nota la Città Metropolita di Bari altresì comunicava di aver già acquisito, nelle sedute del 2.3.2021 e del 10.3.2021, i pareri negativi del Comitato Tecnico Provinciale rifiuti ed il parere del Comitato Tecnico di VIA, resi all’esito di integrazione documentale dell’11.2.2021.

Con nota prot. PG. 36087 del 21.04.2021, il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 20.4.2021 era trasmesso dalla Città Metropolitana di Bari alla ricorrente e alle altre Amministrazioni interessate.

Dalla lettura del verbale della conferenza di sevizi emergevano i pareri del Comitato Provinciale VV.F. di Bari, in cui era evidenziato che non risultava attivato alcun procedimento di prevenzione incendi, il parere di ARPA Puglia DAP Bari, prot. n. 27183 del 20.4.2021 – che esprimeva una valutazione sfavorevole – nonché il parere della Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica del 19.4.2021, in cui si richiedeva integrazione documentale.

Con la medesima nota prot. PG 36087 del 21.4.2021 la Città Metropolitana di Bari concedeva alla ricorrente il termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis, l.n. 241/1990 ai fini della decisione finale, riconvocando la conferenza di servizi per il successivo 12.5.2021.

In data 10.6.2021, la ricorrente presentava le proprie controdeduzioni, a seguito di due proroghe concesse dalla Città Metropolitana.

All’esito delle osservazioni presentate dalla ricorrente, con nota prot. n. 68508 del 14.7.2021 la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 30.6.2021, rappresentando che il progetto otteneva il parere favorevole con prescrizioni da parte del Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti, del Comitato VIA, della Regione Puglia e della stessa Città Metropolitana di Bari.

Viceversa, ARPA Puglia esprimeva parere sfavorevole.

Il Comune di Gioia del Colle, invece, con nota prot. n. 19616 del 09.07.2021 chiedeva un differimento della conferenza di servizi di 45 giorni in ragione della complessità dell’intervento e in ragione dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime identificata al fg. 42, p.lla 532, sub 6 giusta ordinanza sindacale n. 93/2018; con la medesima nota del 09.07.2021 richiedeva di confermare gli elaborati grafici ed amministrativi di progetto, stralciando le aree di che trattasi.

Sulla scorta della richiesta avanzata dal comune di Gioia del Colle i lavori della conferenza di servizi erano aggiornati alla seduta del 3.9.2021.

Dal verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 3.9.2021, trasmesso dalla Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 81216 del 7.9.2021, emergeva che ARPA Puglia, con nota prot. n. 60147 del 6.9.2021, confermava il proprio parere sfavorevole.

Il Comune di Gioia del Colle, invece, con nota prot. n. 24979 del 6.9.2021, dava atto dell’impossibilità di espletare le proprie valutazioni tecniche in ragione della omessa trasmissione di documentazione integrativa richiesta con nota del 9.7.2021, relativa alla necessità di conformare gli elaborati grafici ed amministrativi stralciati dalle aree oggetto di acquisizione comunale.

Conseguentemente il Comune esprimeva parere negativo all’intervento di che trattasi.

Sulla scorta di tali presupposti, quindi, la nota della Città Metropolitana di Bari di trasmissione del verbale del 03.09.2021 concludeva nel senso che: “visto che le osservazioni e la documentazione prodotta dalla Società istante, ai sensi dell’art. 10 bis, legge n. 241/90, non è stata utile al superamento dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza presentata, assume la determinazione conclusiva di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi in senso sfavorevole relativamente alla procedura in oggetto specificata.”.

Con successiva nota prot. n. 81842 del 9.9.2021 la Città Metropolitana, ad integrazione della precedente nota prot. n. 81216 del 7.9.2021, trasmetteva la nota Arpa Puglia di conferma del proprio parere sfavorevole e la nota del Comune di Gioia del Colle prot. n. 24879 del 6.9.2021.

Il procedimento era concluso dalla Città Metropolitana di Bari con determina dirigenziale n. 4397 del 10.9.2021, trasmessa con nota prot. n. 82883/2021 del 13.9.2021.

Con detta determina la Città Metropolitana di Bari, ricostruito il complesso iter procedimentale di cui sopra, esprimeva giudizio di compatibilità ambientale non favorevole dell’intervento.

Insorgeva avverso tale diniego l’odierna ricorrente, chiedendo l’annullamento della pronuncia come indicata in oggetto.

In particolare, la ricorrente articolava le seguenti censure:

-Difetto di incompetenza. Violazione e falsa applicazione art. 27 bis, d.lgs 152/06. Violazione art.2, L.R. 17/2007. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

-Violazione art. 14 bis, co.5, l.n. 241/90. Violazione del principio di buon andamento della p.a. Violazione del principio del contradditorio.

-Violazione ed erronea applicazione art. 195,196,197, d.lgs 152/06. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Arbitrarietà. Illogicità. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di buon andamento della p.a.

-Violazione degli artt. 14 quater e 14 quinques, l.n. 241/90. Eccesso di potere per motivazione incongrua e irrazionale.

-Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 27 bis d.lgs 152/06. Violazione all.VII alla parte II del d.lgs 152/06. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Arbitrarietà. Illogicità. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di buon andamento della p.a...

In data 4.11.2021 si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, instando per la reiezione del gravame in quanto inammissibile e infondato.

In data 20.11.2021 e in data 10.1.2022 si costituivano in giudizio il Comune di Gioia del Colle e l’Arpa Puglia, con costituzioni adesive rispetto alla posizione della Città Metropolitana di Bari.

In data 24.11.2021 con ordinanza collegiale n. 466, questa Sezione respingeva la domanda cautelare della ricorrente.

In data 13.01.2022 con ordinanza collegiale n. 145, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare.

A seguito di scambio di memorie depositate dalle parti del giudizio, all’udienza pubblica del 21.6.2022, sentite le parti in ampia e dettagliata discussione, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.

Con il primo motivo di ricorso, la Eco. Dem s.r.l. eccepiva difetto di incompetenza della Città Metropolitana di Bari in materia di PAUR, in violazione e falsa applicazione dell’art. 27 bis, D.lgs. 152/06 e dell’art. 2 della l.r. 17/2007.

La censura è priva di fondamento.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che, con determinazione dirigenziale n. 1700 del 31.03.2020, la Città Metropolitana di Bari, stabiliva che il progetto dell’impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti, nonché per l’attività di autodemolizione della Società Eco. Dem. s.r.l., fosse da assoggettare alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006.

In esito a tale determinazione la società ricorrente incardinava il procedimento dinanzi alla Città Metropolitana di Bari.

La Città Metropolitana di Bari invitava la Eco. Dem. s.r.l. al completamento della domanda e al versamento delle spese istruttorie secondo il disposto di cui alla l.r. n. 17/07, contestualmente rappresentava che l’istanza presentata dalla ricorrente rientrava nelle fattispecie oggetto di applicazione degli artt. 23 e 27 bis del D.lgs. n. 152/2006.

La società ricorrente, dunque, proseguiva senza alcuna eccezione o rimostranza nel procedimento al rilascio del PAUR dalla Città Metropolitana.

Emergeva in punto di fatto che, con la Legge Regionale n. 33 del 23.09.2021 – recante modifica dell’articolo 2 della Legge Regionale n. 17/2007- la Regione Puglia sanciva definitivamente, anche a livello normativo, che la delega attribuita alle Province ed alle Città Metropolitane con la precedente Legge Regionale n. 17/2007 relativamente ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale fosse da considerarsi estesa “anche alle funzioni amministrative correlate all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27 bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152”.

La legge regionale n. 33/2021 pur essendo entrata in vigore successivamente all’avvio del procedimento in questione, è norma che reca l’interpretazione autentica della precedente normativa regionale, con riguardo alla sopravvenuta disciplina nazionale portata nell’articolo 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, dovendo pertanto ritenersi pacificamente munita di efficacia retroattiva.

Recita, infatti, l’art. 3 della Legge n. 33/2021: “dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative) è aggiunto il seguente: 2 bis. nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Il tenore interpretativo dell’art. 3 della Legge regionale n. 33/2021 è, dunque, palese e ciò ne determina senz’altro l’idoneità a spiegare, come detto, efficacia retroattiva.

Peraltro, è stato pacificamente affermato dalla Corte costituzionale il principio alla cui stregua “il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione e di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore” (cfr. Corte cost. 12 aprile 2017, n. 73).

Da tanto all’evidenza consegue che la competenza della Città Metropolitana di Bari rispetto alla VIA deve ritenersi sussistente, secondo l’interpretazione autentica del legislatore regionale, sin dalla entrata in vigore dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, ed estesa anche al PAUR, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della Legge regionale n. 17/2007, come oggi interpretato autenticamente con l’articolo 3 della legge n. 33/2021 e con l’introduzione del comma 2 bis.

Con riguardo alle censure mosse dalla società ricorrente sulla correttezza del procedimento istruttorio e sulla legittimità del provvedimento impugnato, anch’esse non risultano meritevoli di accoglimento.

Preliminarmente non trova fondamento nei fatti di causa l’asserita tardività, rispetto ai lavori della Conferenza di servizi indetta dalla Città Metropolitana di Bari per il vaglio della istanza della ricorrente, dei pareri del Comune di Gioia del Colle e di ARPA Puglia.

Innanzitutto va chiarito che, come nella Conferenza in modalità sincrona, ancor di più in quella asincrona, vale il principio per il quale “in sede di conferenza si servizi è ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte, considerato, da un lato, che scopo dell’istituto è la massima semplificazione procedimentale e l’assenza di formalismo e che, pertanto, le forme della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all’obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l’illegittimità dell’operato della conferenza se lo scopo è comunque raggiunto, e, dall’altro, che la conferenza di servizi non è un organo collegiale, a presenza necessaria, ma strumento organizzativo a fini acceleratori della procedura.” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3971/2015).

Con riguardo al parere ARPA, questo è stato reso dapprima con nota PG n. 35948 del 20.4.2021 e successivamente con nota PG n. 47034 del 30.6.2021. Tale posizione, correttamente e tempestivamente acquisita agli atti della Conferenza di Servizi, è stata solo poi meramente confermata con il successivo parere del 6.9.2021.

Il Comune di Gioia del Colle ha espresso, poi, il proprio definitivo parere negativo con nota del 6.9.2021, laddove la conclusione dei lavori della conferenza di servizi asincrona è, secondo il verbale in atti, avvenuta in data 7.9.2021.

D’altronde, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7, della legge n. 241/1990, si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità alla tutela paesaggistica-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS E AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.

Ed invece nella fattispecie in esame all’esito dei lavori della Conferenza, avvenuto in data 7.9.2021, il Comune di Gioia del Colle e l’ARPA avevano già espresso puntualmente il proprio parere acquisito ai lavori della Conferenza stessa.

Il Comune di Gioia del Colle, dopo aver regolarmente partecipato, sin dal principio, con propri apporti, alle diverse sedute della conferenza di servizi asincrona, proprio in vista della seduta del 3.9.2021, con nota PG n. 19616 del 09.07.2021, aveva presentato richiesta di rinvio di 45 giorni, a causa dei necessari approfondimenti anche afferenti all’istanza – rimasta inevasa da parte della Eco. Dem. s.r.l. – di conformazione degli elaborati all’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime identificata al fg 42, particella 532, sub 6.

Non v’è stata, dunque, nel corso della Conferenza di servizi, inerzia alcuna da parte del Comune, bensì la necessità di svolgere ulteriori attività istruttorie prima di discutere nel suo ambito dell’istanza presentata dalla ricorrente ovvero di dichiarare, come poi effettivamente avvenuto con la nota del 6.9.2021, la propria posizione negativa – esito del tutto scontato e prevedibile a seguito dell’inerzia non collaborativa della società ricorrente alle richieste dell’Amministrazione – rispetto al progetto presentato.

A tutto voler concedere, deve comunque essere chiaro che se le Amministrazioni si esprimono in Conferenza dei servizi, sia pure tardivamente, i loro interventi non possono considerarsi nulli e tanquam non esset.

Come è noto, con D.L. n. 76/2020, l’art 12 ha aggiunto all’art. 2 della l. n. 241/1990, il comma 8 bis, il quale prevede che “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”.

Ai sensi di tale previsione la tardività degli atti – riguardanti quattro specifici ambiti tra cui: la conferenza di servizi semplificata e simultanea (art. 14-bis, comma 2, lettera c), il silenzio tra pubbliche amministrazioni (art. 17-bis co. 1 e 3) e tutti i casi di silenzio assenso (art. 20, co. 1) – comporta come “sanzione” l’immediata inefficacia e non la nullità degli stessi.

Questo significa che detti pareri, se tardivi, non potranno sicuramente esplicare la loro funzione-efficacia tipica, ma, essendo comunque entrati nel quadro procedimentale in corso di svolgimento, potranno e dovranno essere presi in considerazione anzitutto come fatti storici e le considerazioni giuridiche in essi eventualmente contenute potranno fornire spunto per una autonoma valutazione discrezionale – anche in termini di pura “mimesi” – da parte dell’Autorità procedente.

Peraltro, in relazione al caso di specie, non risponde al vero che i pareri negativi sui quali si è fondato l’esito sfavorevole della VIA siano solo quelli dell’ARPA e del Comune di Gioia del Colle, essendo chiaramente evincibile dagli atti del procedimento istruttorio che il progetto proposto dalla società Eco. Dem. s.r.l. abbia scontato anche il parere negativo del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia e del Comitato Via e Rifiuti della Città Metropolitana di Bari, comunque subordinati all’assenso dell’Ente preposto al vincolo escludente – individuato dal Piano regionale di gestione dei Rifiuti – costituito dalla destinazione urbanistica dell’area di sedime a “Zona prevalentemente destinata ad attività boschive ed agricole”, in quanto area coperta da boschi e a destinazione, per l’appunto, agricola.

Con riferimento alla censura di riduzione di portata degli apporti istruttori dell’Arpa a meri aspetti a valenza tecnico gestionale, anch’essa non merita alcuna condivisione.

L’Arpa, nella sua qualità di Agenzia regionale preposta alla verifica delle ricadute ambientali del progetto, ha indiscutibilmente espresso, in seno alla Conferenza di Servizi, sin dal principio, un parere di valutazione negativa che, unitamente a quelli di altri soggetti pubblici titolari di competenze di rilievo rispetto al procedimento autorizzatorio in questione, ha costituito una delle posizioni idonee a fondare la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi.

La soggettività giuridica, da questo punto di vista, lascia esattamente il tempo che trova; conta viceversa la soggettività funzionale, lo svolgere un ruolo causalmente efficiente nella formazione della volontà pubblica conferenziale ed in tale contesto Arpa è palese che debba e possa svolgere un ruolo di primaria grandezza, molto indifferente di per sé alle logiche della soggettività formale.

Con riferimento alla doglianza relativa all’eccesso di potere per motivazione incongrua ed irrazionale, il provvedimento gravato non può sicuramente dirsi inficiato dal denunciato deficit.

E’ necessario ricordare che, per la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona – quale, appunto, quella espletata nella fattispecie in esame – l’art. 14 bis, comma 5, della l. n. 241/1990 si limita a prevedere la possibilità di concludere negativamente il procedimento da parte dell’autorità preposta, semplicemente qualora quest’ultima abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, senza prevedere anche la motivata ponderazione delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, richiesta dal successivo art. 14 ter, comma 7, per la Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona.

Ne deriva che non sono ravvisabili gli estremi della carenza di motivazione, allorquando l’Amministrazione procedente abbia aderito, come avvenuto nella fattispecie, alle circostanziate e congrue argomentazioni reiettive delle Amministrazioni dissenzienti, rinvenibili, appunto, in quelle enunciate dal Comune di Gioia del Colle e dall’ARPA.

Da tanto all’evidenza consegue che risulta legittimo lo svolgimento dell’iter procedimentale in Conferenza di servizi, anche avuto riguardo alla proposta di variante urbanistica sottesa alla istanza della Società ricorrente al fine di potere legittimamente realizzare il proprio impianto nell’area in questione.

Su tale richiesta si è, infatti, motivatamente pronunciato – in sede di conferenza – il Comune di Gioia del Colle, che, nell’esprimere parere contrario all’assentibilità dell’intervento, ha evidentemente respinto anche la proposta di variante urbanistica, con posizione che è stata successivamente recepita dalla Città Metropolitana di Bari in sede decisoria della Conferenza di servizi.

Sulla scorta di tanto, con determinazione dirigenziale n. 4397 del 10.9.2021 la Città Metropolitana di Bari trasmetteva, quindi, espresso “giudizio di compatibilità ambientale non favorevole”.

Orbene, è del tutto evidente che le risultanze del ridetto provvedimento appaiono pienamente coerenti con l’istruttoria svolta e non possono, di conseguenza, essere utilmente messe in discussione.

In conclusione, sulla base delle argomentazioni svolte e ad una valutazione sintetica globale, il ricorso risulta infondato nel merito.

Da ultimo, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto della oggettiva complessità in fatto del caso in esame e della marcata peculiarità e novità della presente controversia.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Donatella Testini, Primo Referendario

Scarica in pdf il testo della sentenza: t.a.r. puglia, bari, sez. 2, sent. n. 1128-2022