ANIMALI. La confisca ex art. 544-sexies c.p. non si applica in caso di esito positivo di messa alla prova. Cassazione Penale n. 4463/2022.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 4463 del 9 febbraio 2022 (ud. del 12 gennaio 2022)

Pres. Ramacci, Est. Di Stasi

Animali. Confisca ex art. 544-sexies c.p. . Esclusione in caso di sentenza di non luogo a procedere per messa alla prova. Art. 168-bis c.p. .

La confisca di cui all’art. 544-sexies cod. pen. presuppone, infatti, una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all’art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità.

COMMENTO:

Nella fattispecie concreta viene analizzata la disposizione dell’art. 544-sexies c.p. in tema di “confisca e pene accessorie” inerenti le condotte di cui agli artt. 544-ter (Maltrattamento di animali), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) c.p., per i quali salvo che l’animale appartenga a soggetto terzo estraneo al reato, viene sempre disposta la confisca dello stesso in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

Il vulnus di tale disposizione è rappresentato dal fatto che aderendo all’istituto processuale premiale della c.d. “messa alla prova” prevista dall’art. 168-bis c.p., all’esito positivo del percorso di affidamento dell’imputato il Giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, così come prescritto dalle norme di legge in tal senso che consentono, per una sola volta, di estinguere il reato senza che una sentenza di condanna a carico dell’imputato.

Il caso in esame comporta la conseguenza processuale che seppur necessaria in quanto conforme alle disposizioni di legge, contemplando nell’art. 544-sexies c.p. le sole ipotesi di condanna con sentenza (ordinaria o di patteggiamento) esclude dall’operatività della confisca i casi di estinzione del reato a seguito di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (per esito positivo della messa alla prova) e pertanto l’imputato ha avuto diritto alla restituzione degli animali precedentemente sequestrati che altrimenti sarebbero stati confiscati e riaffidati, per l’inidoneità della pronuncia di estinzione del reato di “esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità”.

E’ chiaro che in tale ipotesi, nonostante la verificazione di una condotta di reato in danno di animali (argomento molto delicato) la restituzione degli animali all’autore del reato, per quanto corretta dal punto di vista strettamente processuale/normativo, avrebbe meritato una riflessione ed un’elaborazione giuridica migliore, idonea a tutelare l’interesse prevalente di non rischiare di riaffidare a soggetti potenzialmente autori di reati contro gli animali le bestie a loro sottratte proprio per il precipuo motivo di evitare la verificazione di tali condotte.

 

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 4463 del 9 febbraio 2022 (ud. del 12 gennaio 2022)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/09/2019, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste dichiarava non doversi procedere nei confronti di OMISSIS in ordine ai reati ascrittigli e di cui agli artt. 544-bis e 544-ter cod. pen. perché estinti per intervenuto esito positivo della messa alla prova, confermando l’affidamento definitivo degli animali in sequestro agli attuali affidatari.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 323 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, argomentando che il Tribunale, avendo emesso sentenza di non luogo a procedere, avrebbe dovuto disporre la restituzione degli animali in sequestro al proprietario anche se in precedenza assegnati in affido definitivo.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione, deducendo l’insussistenza dei requisiti per ordinare la confisca degli animali posti in sequestro, sia quale confisca facoltativa che quale confisca obbligatoria.

Chiede, pertanto, l’annullamento sul punto della sentenza impugnata e la restituzione degli animali posti in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all’art. 464-septies cod. proc. pen., non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità (Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016, M, Rv. 268635, secondo cui tale sentenza non può essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale; Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Rv. 275183, e Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, Rv. 271642, secondo cui l’adozione dell’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell’autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione; e da ultimo Sez. 5, n. 49478 del 13/11/2019 Rv. 277519).
3. Nella specie, in difetto di una sentenza di condanna, o di patteggiamento, come previsto dall’art 544-sexies cod. pen., il Tribunale, all’esito della declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen, non poteva disporre la confisca degli animali in sequestro.

La confisca di cui all’art. 544-sexies cod. pen. presuppone, infatti, una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all’art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità.

4. Va, pertanto, pronunciato l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla confisca degli animali in sequestro, di cui va disposta la restituzione all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca degli animali in sequestro di cui dispone la restituzione all’avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc.

Così deciso il 12/01/2022

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen., sez. 3, sent. n. 4463-2022