ANIMALI. Il divieto di detenere animali domestici in condominio è sempre illegittimo? Differenza tra regolamento contrattuale e assembleare.

L’argomento della detenzione di animali domestici in ambito condominiale è un aspetto particolarmente delicato perché oltre che riguardare questioni giuridiche, coinvolge anche la sfera degli affetti personali dei proprietari degli animali da compagnia.

In base alla nuova formulazione dell’art. 1138, comma 5 c.c., secondo la quale “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“. Tale assunto risulta conforme a quanto statuito sia dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali di compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall’Italia con la L. 4 novembre 2010, n. 201 (e quindi pienamente vincolante) che dalla legislazione nazionale in riferimento alla Legge 20 luglio 2004 n. 189, recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” e che ha introdotto nel codice penale nuove fattispecie di reato sotto la voce “delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544-bis-sexies c.p., modifica dell’art. 638 c.p. e dell’art. 727 c.p.).

La previsione dell’illegittimità del divieto di detenzione di animali domestici in ambito condominiale non è però sempre illegittima e bisogna fare una necessaria distinzione in relazione alla natura del regolamento condominiale.

Un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Trib. Piacenza, 28 febbraio 2020, n. 142) ha precisato che il richiamo all’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. riguardi soltanto i regolamenti condominiali di natura assembleare e non anche quelli di matrice contrattuale all’atto della formazione del condominio, precisando che tale comma non contenga la locuzione “in nessun caso” relativamente al divieto di detenzione de quo che risulta invece presente nel comma 4 del medesimo articolo, il quale prevede che “le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137”; tale assunto trarrebbe conferma dai dettami chiarificatori resi in sede di discussione del disegno di legge di riforma del 2012 che ha modificato l’art. 1138 c.c., secondo cui la volontà iniziale espressa dai condomini all’atto della realizzazione del regolamento contrattuale viene accettata dai successivi acquirenti delle varie unità immobiliari come impegno al rispetto di tale divieto.

Il Tribunale di Lecce si è occupato della questione con una recente pronuncia (cfr. Trib. Lecce, 15 settembre 2022, sent. n. 2549), nella quale veniva annullata una delibera assembleare tesa ad individuare un’area del cortile condominiale da adibire a stazionamento dei cani dei condomini sulla base del divieto imposto dal regolamento contrattuale del condominio che vietava di detenere animali domestici. La delibera assembleare comportava pertanto la violazione della clausola regolamentare contrattuale rimarcando come non potrebbe sussistere alcun divieto di detenere animali domestici negli appartamenti condominiali che sia disposto tramite regolamenti approvati in sede assembleare, non potendo tali regolamenti importare limitazioni delle facoltà proprie del diritto di proprietà individuale su porzioni di fabbricato esclusive e non comuni.

Per i possessori di animali domestici sarà pertanto fondamentale, prima di acquistare un immobile in un condominio, verificare preventivamente il contenuto e la natura del regolamento condominiale che eventualmente vieti la detenzione di animali domestici: in caso di natura assembleare, non vi saranno problemi, mentre in caso di natura contrattuale, l’accettazione dello stesso tramite acquisto dell’immobile determinerà la preclusione di poter detenere in condominio animali domestici.