ARIA. Scambio di quote di emissione dei gas serra, nozione di “impianto” e incidenza su emissioni e inquinamento. Corte di Giustizia europea C-938/19.

C. Giust. Europea, Sez. V, sent. C-938/19 dell’11 novembre 2021

ARIA.  «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Incidenza sulle emissioni e sull’inquinamento – Unità accessorie che non generano, in quanto tali, emissioni di gas a effetto serra – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Modello di raccolta dei dati – Quota corretta – Metodo di calcolo – Decisione 2011/278/UE – Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma – Esportazione di freddo verso un’entità facente parte di un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 novembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Incidenza sulle emissioni e sull’inquinamento – Unità accessorie che non generano, in quanto tali, emissioni di gas a effetto serra – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Modello di raccolta dei dati – Quota corretta – Metodo di calcolo – Decisione 2011/278/UE – Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma – Esportazione di freddo verso un’entità facente parte di un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»

Nella causa C‑938/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 16 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2019, nel procedimento

Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, presidente della Quarta Sezione, e M. Ilešič, giudice,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG, da T. Heymann e C. Telschow, Rechtsanwälte;

–        per la Bundesrepublik Deutschland, da I. Budde, J. Steegmann e A. Leskovar, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e S. Eisenberg, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. Wils, B. De Meester e A.C. Becker, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), in particolare dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, lettera e), di quest’ultima, della «corrected eligibility ratio» (quota corretta) di cui al Data Collection Template (modello di raccolta dei dati), disponibile sul sito Internet della Commissione europea, nonché della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1), in particolare dell’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima.

2        La presente domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «EDW») e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) relativamente a una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: le «quote di emissioni») a una centrale industriale di cogenerazione mediante motori a gas che comprende, quali unità accessorie, macchine frigorigene ad assorbimento.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2003/87

3        Il considerando 20 della direttiva 2003/87 è così formulato:

«La presente direttiva incoraggerà l’utilizzo di tecnologie energetiche più efficaci, compresa la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica, in quanto produce meno emissioni per unità di emissione, laddove la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato dell’energia, riguarderà specificamente la tecnologia della cogenerazione di energia termina ed elettrica».

4        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II».

5        L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così recita:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(…)

b)      “emissioni”, il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata;

(…)

e)      “impianto”, un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;

(…)

u)      “impianto di produzione di elettricità”, un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla “combustione di carburanti”».

6        L’articolo 8 della direttiva 2003/87, intitolato «Coordinamento con la direttiva 96/61/CE», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all’allegato I della direttiva 96/61/CE [del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 1996, L 257, pag. 26)], le condizioni e la procedura per il rilascio di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle per il rilascio di un’autorizzazione prevista da tale direttiva. Le disposizioni fissate negli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva [96/61]».

7        L’articolo 10 bis di tale direttiva, intitolato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», così dispone:

«1.      Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote (…).

(…)

Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. (…)

(…)

3.      Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall’articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote.

4.      Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU 2004, L 52, pag. 50),] in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. (…)

(…)

11.      Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.

12.      Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, ai sensi del paragrafo 1, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1.

(…)».

8        Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, il terzo periodo di scambio ha una durata di otto anni, dal 2013 al 2020 (in prosieguo: il «terzo periodo di scambio»).

Decisione 2011/278

9        L’articolo 3 della decisione 2011/278, intitolato «Definizioni», così recita:

«Ai fini della presente decisione si intende per:

a)      “impianto esistente”, qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all’allegato I della direttiva [2003/87] o un’attività inclusa per la prima volta nel sistema dell’Unione conformemente all’articolo 24 di tale direttiva che:

i)      ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima del 30 giugno 2011; o

ii)      è di fatto in esercizio, abbia ottenuto prima del 30 giugno 2011 tutte le autorizzazioni ambientali pertinenti inclusa, se del caso, l’autorizzazione prevista dalla direttiva 2008/1/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 2008, L 24, pag. 8)] e, per quella data, abbia soddisfatto tutti gli altri criteri definiti nell’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato sulla base dei quali l’impianto avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;

(…)

c)      “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore”, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile – o all’importazione da un impianto o un’altra entità inclusi nel sistema dell’Unione o ad entrambe:

–        consumato nei limiti dell’impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o

–        esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione ad eccezione dell’esportazione per la produzione di elettricità;

(…)».

10      L’articolo 6 di tale decisione, intitolato «Divisione in sottoimpianti», al paragrafo 1, così dispone:

«Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze:

a)      un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

b)      un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;

c)      un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;

d)      un sottoimpianto con emissioni di processo.

I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell’impianto.

Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, quelli oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per gli impianti con emissioni di processo gli Stati membri stabiliscono chiaramente, sulla base dei codici NACE e Prodcom, se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE [della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU 2010, L 1, pag. 10)].

Quando un impianto incluso nel sistema dell’Unione ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un’altra entità esclusa da questo sistema, gli Stati membri considerano che il processo pertinente del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore concernente questo calore non è utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione [2010/2], a meno che l’autorità competente sia certa che il consumatore del calore misurabile appartenga ad un settore o un sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione [2010/2]».

11      L’articolo 7 di detta decisione, intitolato «Rilevazione dei dati di riferimento», così recita:

«1.      Per ciascun impianto esistente che soddisfa le condizioni per l’assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], ivi compresi gli impianti attivi solo occasionalmente, in particolare impianti di riserva o di emergenza e gli impianti che funzionano solo in base ad un calendario stagionale, gli Stati membri rilevano presso il gestore l’insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all’allegato IV, per tutti gli anni nel corso dei quali l’impianto è stato attivo del periodo che va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, o dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, se rilevante.

(…)

5.      Gli Stati membri ottengono, registrano e certificano i dati in modo da consentire all’autorità competente di utilizzarli adeguatamente.

Gli Stati membri possono chiedere al gestore di utilizzare un modulo elettronico o specificare un formato elettronico per la trasmissione dei dati. Accettano tuttavia l’utilizzo, da parte del gestore, di qualsiasi modulo elettronico o formato di file indicati dalla Commissione ai fini della rilevazione di dati ai sensi del presente articolo, a meno che il modulo o il formato di file dello Stato membro preveda come minimo l’inserimento degli stessi dati.

(…)».

12      L’articolo 9 della decisione 2011/278, intitolato «Livello storico di attività», al paragrafo 3, prevede quanto segue:

«Il livello storico di attività relativo al calore corrisponde all’importazione o alla produzione (o a entrambe) mediana annua storica, da un impianto incluso nel sistema dell’Unione, di calore misurabile consumato entro i limiti dell’impianto per la produzione di prodotti o di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di elettricità o dell’esportazione verso altri impianti o un’entità non inclusi nel sistema dell’Unione, ad eccezione dell’esportazione ai fini della produzione di elettricità, nel periodo di riferimento, espresso in terajoule l’anno»

13      L’articolo 10 di tale decisione, intitolato «Assegnazione a livello di impianto», prevede quanto segue:

«1.      Sulla base dei dati rilevati conformemente all’articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.

2.      Ai fini questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:

(…)

b)      per:

i)      il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di calore per il calore misurabile di cui all’allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al calore applicabile al consumo di calore misurabile;

(…)».

Decisioni 2010/2 e 2014/746/UE

14      Il punto 1.4 dell’allegato alla decisione 2010/2 cita, tra i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la fabbricazione di componenti elettronici, corrispondente al codice 3210 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE).

15      Il punto 1.1 dell’allegato della decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU 2014, L 308, pag. 114), che ha abrogato la decisione 2010/2, menziona anche, tra i settori esposti a un tale rischio, la fabbricazione di componenti elettronici, che corrisponde ora al codice NACE 2611.

Regolamento delegato (UE) 2019/331

16      Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 59, pag. 8), contiene l’allegato VII, intitolato «Metodi di monitoraggio dei dati». Il punto 7 di tale allegato, intitolato «Norme per la determinazione del calore misurabile netto», comprende il punto 7.1, a sua volta intitolato «Principi», il quale, al quarto comma, prevede quanto segue:

«Qualora il calore sia utilizzato per la refrigerazione attraverso processi di raffreddamento ad assorbimento, tale processo di refrigerazione è considerato come il processo di consumo del calore».

Direttiva 96/61

17      L’articolo 2 della direttiva 96/61, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/1, all’articolo 2, intitolato «Definizioni», così disponeva:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

2)      “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

3)      “impianto”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento;

(…)

5)      “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno;

(…)».

Direttiva 2010/75/UE

18      Dal considerando 1 della direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17), risulta che quest’ultima ha proceduto alla rifusione di sette direttive, tra le quali figurava la direttiva 2008/1.

19      L’articolo 3 della direttiva 2010/75, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

2)      “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

3)      “installazione”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento;

4)      “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno;

(…)».

Diritto tedesco

20      L’articolo 4 del Bundes-Immissionsschutzgesetz (legge federale sulla protezione dalle emissioni), del 15 marzo 1974 (BGBl. 1974 I, pag. 721), nella versione del 17 maggio 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 1274) (in prosieguo: il «BImSchG»), intitolato «Autorizzazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«La costruzione e l’esercizio di impianti che, per la loro natura o per il tipo di utilizzo, sono particolarmente atti a produrre effetti nocivi per l’ambiente, a mettere in pericolo, a nuocere o arrecare molestie in modo considerevole alla collettività o il vicinato (…) sono soggetti ad autorizzazione (…)».

21      L’articolo 2 del Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (legge sullo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra), del 21 luglio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1475; in prosieguo: il «TEHG»), intitolato «Campo di applicazione», così dispone:

«(1)      La presente legge si applica alle emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato 1, parte 2, risultanti dalle attività ivi menzionate. La presente legge si applica agli impianti di cui all’allegato 1, parte 2, anche quando essi costituiscano parti o impianti accessori di un impianto non elencato nell’allegato 1, parte 2.

(2)      Per gli impianti di cui all’allegato 1, parte 2, punti da 2 a 31, il campo di applicazione della presente legge si estende:

1.      a tutte le parti di impianto e a tutte le fasi di processo necessarie all’esercizio, e

2.      a tutti gli impianti accessori che presentano un collegamento spaziale e operativo con le parti di impianto e con le fasi di processo di cui al punto 1 e che possono contribuire alla produzione dei gas a effetto serra di cui all’allegato 1, parte 2.

La prima frase si applica mutatis mutandis alle unità di combustione di cui all’allegato 1, parte 2, punto 1.

(…)

(4)      Qualora impianti di cui all’allegato 1, parte 2, punti da 2 a 30, siano soggetti ad autorizzazione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, terza frase, del BImSchG, le specifiche indicate nell’autorizzazione dell’impianto concessa conformemente al BImSchG sono determinanti per quanto riguarda i confini degli impianti di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima frase si applica mutatis mutandis alle unità di combustione di cui all’allegato 1, parte 2, punto 1. Nell’ipotesi di cui al paragrafo 1, seconda frase, la prima frase si applica mutatis mutandis per quanto riguarda le specifiche indicate nell’autorizzazione concessa conformemente al BImSchG relative alle parti di impianto o agli impianti accessori».

22      L’articolo 4 del TEHG, intitolato «Autorizzazione delle emissioni», enuncia quanto segue:

«(1)      L’esercizio dell’impianto necessita di un’autorizzazione per le emissioni di gas a effetto serra prodotte da un’attività di cui all’allegato 1, parte 2, punti da 1 a 32. L’autorizzazione deve essere concessa dall’autorità competente su richiesta del gestore dell’impianto, quando tale autorità può riscontrare le indicazioni di cui al paragrafo 3 sulla base dei documenti forniti unitamente alla richiesta.

(…)

(4)      Per gli impianti autorizzati prima del 1° gennaio 2013 conformemente alle disposizioni del BImSchG, l’autorizzazione concessa conformemente alla normativa in materia di tutela contro le emissioni è quella concessa conformemente al paragrafo 1. Tuttavia, nell’ipotesi di cui alla prima frase, il gestore dell’impianto può del pari chiedere un’autorizzazione distinta conformemente al paragrafo 1. In tal caso, la prima frase è applicabile solo fino a quando sia concessa l’autorizzazione distinta».

23      L’articolo 9 di detto TEHG, intitolato «Assegnazione di diritti di emissione gratuiti ai gestori di impianti», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«L’assegnazione di diritti di emissione gratuiti è subordinata alla presentazione di una richiesta presso l’autorità competente. (…)».

24      L’articolo 34 del TEHG, nella versione del 18 gennaio 2019 (BGBl. 2019 I, pag. 37), intitolato «Disposizioni transitorie per i gestori di impianti», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«(1)      Per il rilascio di gas ad effetto serra attraverso attività di cui all’allegato 1, in relazione al periodo di scambio 2013-2020, devono continuare ad applicarsi gli articoli da 1 a 36 nella versione vigente fino alla decorrenza del 24 gennaio 2019».

25      L’articolo 2 della Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Handelsperiode 2013 bis 2020 (regolamento sull’assegnazione delle quote di emissioni di gas a effetto serra nel periodo di scambio 2013-2020), del 26 settembre 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1921), intitolato «Definizioni», al punto 30, intitolato «Parametro di riferimento di calore», dispone quanto segue:

«Tutti gli input, output e relative emissioni non coperti da un elemento di assegnazione ai sensi del punto 28, relativi alla produzione di calore misurabile o all’importazione di tale calore da un impianto che rientra nell’ambito di applicazione [del TEHG], a condizione che il calore non sia stato generato dall’elettricità o nella produzione di acido nitrico e non sia stato consumato per produrre elettricità né esportato per produrre elettricità, e a condizione che detto calore

a)      sia consumato nell’impianto, al di fuori di un elemento di assegnazione ai sensi del punto 28, per la fabbricazione di prodotti, di produzione di energia meccanica o per il riscaldamento o il raffreddamento; o

b)      sia restituito a impianti e altri dispositivi che non rientrano nell’ambito di applicazione [del TEHG]».

26      L’articolo 3 del regolamento sull’assegnazione delle quote di emissioni di gas a effetto serra nel periodo di scambio 2013-2020, intitolato «Costituzione degli elementi di assegnazione», è così formulato:

«(…)

(2)      Ai fini della definizione dell’elemento di assegnazione di cui al paragrafo 1, punto 2, la fornitura di calore misurabile a una rete di distribuzione di calore vale come cessione ad altro dispositivo ai sensi dell’articolo 2, punto 30, lettera b). (…)

(3)      Per quanto riguarda gli elementi di assegnazione di cui al paragrafo 1, punti da 2 a 4, il richiedente deve costituire elementi di assegnazione separati per i processi di fabbricazione di prodotti relativi a settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni e per gli altri processi. (…)

(4)      Per quanto riguarda gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento di calore, all’atto dell’imputazione agli elementi di assegnazione separati di cui al paragrafo 3, occorre procedere come segue:

1.      In caso di fornitura diretta di calore a un cliente che non rientri nell’ambito di applicazione del TEHG, tale calore deve essere imputato ai settori esposti a un rischio di rilocalizzazione delle emissioni qualora il gestore dimostri che il cliente appartiene a un settore esposto a un rischio di rilocalizzazione delle emissioni; per il resto, il calore deve essere imputato ai settori non esposti a un rischio di rilocalizzazione delle emissioni;

2.      In caso di fornitura del calore a reti di distribuzione di calore, ai settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni deve essere imputata la parte della quantità totale di calore consegnato corrispondente alla quota di calore fornito ai clienti di settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni rispetto al calore totale fornito dal gestore della rete durante il periodo di fornitura rilevante ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1; per il resto, tale calore deve essere imputato ai settori non esposti a un rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

27      La EDW, ricorrente nel procedimento principale, gestisce una centrale industriale di cogenerazione mediante motori a gas ad alta efficienza, che è soggetta al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra a livello dell’Unione europea (in prosieguo: l’«ETS»). Tale centrale di cogenerazione comprende, quali unità accessorie, macchine frigorigene, in particolare macchine frigorigene ad assorbimento (in prosieguo: le «macchine frigorigene») che trasformano il calore in freddo. Le macchine frigorigene di cui sopra non emettono gas a effetto serra.

28      Detta centrale di cogenerazione fornisce esclusivamente l’impianto di produzione di semiconduttori della Global Foundries, la quale non appartiene alla EDW. L’attività della Global Foundries, che non è soggetta all’ETS, rientra in un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ai sensi delle decisioni 2010/2 e 2014/746.

29      In particolare, la centrale di cogenerazione produce acqua calda a 80 °C e vapore. A partire dalle caldaie, tale acqua calda a 80 °C è, da un lato, consegnata direttamente alla Global Foundries e, dall’altro, fornita, unitamente al vapore, alle macchine frigorigene della centrale di cogenerazione. Tali macchine frigorigene forniscono alla Global Foundries il freddo, sotto forma di acqua a temperatura di 5 °C o di 11 °C, per la produzione di semiconduttori. Viene altresì prodotta acqua tiepida a 32 °C con il calore rilasciato dalle macchine frigorigene e utilizzando il calore che, sotto forma di acqua a una temperatura di 11 °C o 17 °C, ritorna dal circuito di refrigerazione della Global Foundries a dette macchine.

30      Ai fini della concessione dell’autorizzazione richiesta dal BImSchG, la centrale di cogenerazione e le sue unità accessorie, in ragione delle emissioni acustiche causate dal funzionamento di queste ultime, sono considerate costituire un unico impianto.

31      Il 19 gennaio 2012, la EDW ha presentato una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni presso la Deutsche Emissionshandelsstelle (autorità tedesca competente in materia di scambio di quote di emissioni; in prosieguo: la «DEHSt»), la quale le ha concesso, ai sensi delle disposizioni relative a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, 63 770 quote di emissioni a titolo gratuito con decisione del 17 febbraio 2014 e 14 497 quote supplementari con decisione su reclamo del 28 aprile 2017.

32      In particolare, nella decisione di assegnazione e nella decisione su reclamo, la DEHSt ha ritenuto che le macchine frigorigene ad assorbimento facessero parte dell’impianto della EDW soggetto all’ETS. Essa ha peraltro negato il beneficio del regime applicabile ai settori o ai sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al freddo fornito dalle macchine frigorigene alla Global Foundries. Inoltre, la DEHSt ha rifiutato di concedere diritti per il flusso di calore costituito dall’acqua tiepida a 32 °C, in quanto il calore risulta dall’energia sviluppata dal funzionamento delle macchine frigorigene. Essa ha altresì detratto dai quantitativi di calore richiesti dalla EDW l’importazione di calore dall’impianto non soggetto all’ETS.

33      Con ricorso proposto il 1° giugno 2017 dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), la EDW ha mantenuto la sua domanda di assegnazione gratuita di 121 013 quote di emissioni supplementari.

34      Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipenda, anzitutto, dalla questione di stabilire se sia compatibile con la direttiva 2003/87, e in particolare con l’articolo 2, paragrafo 1, e con l’articolo 3, lettera e), di quest’ultima, una normativa nazionale che prevede che, al fine di determinare i confini degli impianti soggetti all’ETS, occorre tener conto, se del caso, delle specifiche di tali impianti quali figurano in un’autorizzazione concessa ai sensi di una diversa normativa nazionale relativa all’inquinamento, il che può avere l’effetto di includere nei confini di tali impianti unità accessorie, quali le macchine frigorigene di cui al procedimento principale, che non emettono gas a effetto serra. Tale giudice espone che la questione di stabilire se dette macchine frigorigene si trovino all’interno o all’esterno dei confini dell’impianto soggetto all’ETS di cui al procedimento principale incide sul quantitativo di quote di emissioni che devono essere assegnate a titolo gratuito alla EDW.

35      Inoltre, il giudice del rinvio si interroga, se del caso, sulle modalità secondo cui viene determinato il quantitativo delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore. Esso si chiede, segnatamente, in che modo, tenuto conto del calore importato da impianti non soggetti all’ETS, occorra calcolare e applicare la quota corretta prevista nel modello di raccolta dei dati e, in particolare, se occorra adottare un approccio globale rispetto ai flussi di calore dell’impianto di cui trattasi o se sia possibile, al fine di procedere all’imputazione di siffatta importazione di calore, distinguere tali diversi flussi.

36      Infine, detto giudice si interroga sulle condizioni di attuazione del regime applicabile ai settori o ai sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278, per quanto riguarda il freddo prodotto nelle macchine frigorigene della EDW e consegnato alla Global Foundries.

37      Ciò premesso, il Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una disciplina come quella di cui all’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del [TEHG], secondo la quale un impianto autorizzato ai sensi dal [BImSchg] è parimenti soggetto al[l’ETS] nella misura in cui tale autorizzazione comprenda altresì impianti accessori che non producono emissioni di gas a effetto serra.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

se, dai criteri previsti nel [modello di raccolta dei dati] elaborato dalla Commissione europea e prescritti per gli Stati membri per il calcolo della quota corretta (…) risulti che, per il calore importato da impianti non soggetti al sistema di scambio di quote, tale quota debba essere applicata al calore prodotto nell’impianto soggetto al[l’ETS] anche nel caso in cui il calore importato possa essere ricondotto chiaramente a uno tra più flussi di calore individuabili e rilevati separatamente e/o a consumi di calore interni all’impianto.

3)      Se l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278/UE della Commissione debba essere interpretato nel senso che il processo di produzione di calore rilevante del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore riguarda un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE, qualora tale calore venga impiegato per la produzione di freddo e il freddo venga utilizzato da un impianto non soggetto al sistema di scambio di quote in un settore o sottosettore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Se, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278/UE della Commissione, rilevi il fatto che la produzione di freddo avvenga all’interno dei confini dell’impianto soggetto al sistema di scambio di quote».

Procedimento dinanzi alla Corte

38      Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa a un procedimento accelerato in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultima.

39      A sostegno della sua domanda, esso ha affermato che, secondo la giurisprudenza dei giudici tedeschi, i diritti a quote di emissioni a titolo gratuito andrebbero perduti se non fossero oggetto di una decisione di assegnazione prima del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza del terzo periodo di scambio, a causa dell’assenza di disposizioni che consentano il loro riporto al quarto periodo di scambio. Inoltre, nei limiti in cui una siffatta interpretazione sia conforme al diritto dell’Unione, la EDW, in mancanza di una decisione avente forza di giudicato prima del 30 aprile 2021, potrebbe perdere le quote di emissioni supplementari a titolo gratuito che essa richiede. Peraltro, il giudice del rinvio invoca il fatto che tale questione si pone in un gran numero di cause pendenti dinanzi ad esso.

40      Dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura risulta che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento di procedura.

41      Il 22 gennaio 2020, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha deciso di respingere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato.

42      Tale decisione è stata motivata dal fatto che le ragioni addotte dal giudice del rinvio non erano tali da dimostrare che le condizioni definite all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura fossero soddisfatte nell’ambito della presente causa [v., per analogia, sentenza del 25 febbraio 2021, Gmina Wrocław (Conversione del diritto di usufrutto), C‑604/19, EU:C:2021:132, punto 45 e giurisprudenza ivi citata].

43      Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il mero interesse dei singoli, indubbiamente legittimo, ad accertare il più rapidamente possibile la portata dei diritti ad essi conferiti dal diritto dell’Unione non è atto a dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura [ordinanza del presidente della Corte del 18 gennaio 2019, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione), C‑659/18, non pubblicata, EU:C:2019:45, punto 7 e giurisprudenza ivi citata].

44      A tale riguardo, la circostanza che il ricorso giurisdizionale sia stato proposto dalla EDW il 1° giugno 2017, ossia più di due anni e mezzo prima che il giudice del rinvio decidesse di adire la Corte con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, relativizza proporzionalmente il carattere urgente della controversia oggetto del procedimento principale (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 18 gennaio 2019, Adusbef e a., C‑686/18, non pubblicata, EU:C:2019:68, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

45      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, semplici interessi economici, per quanto importanti e legittimi, di per sé non sono idonei a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato [v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Gmina Wrocław (Conversione del diritto di usufrutto), C‑604/19, EU:C:2021:132, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

46      In più, occorre osservare che il numero rilevante di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che un giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non può, in quanto tale, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso a un procedimento accelerato [v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C‑584/19, EU:C:2020:1002, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

47      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente che siano incluse nei confini di un impianto soggetto all’ETS unità accessorie che non emettono gas a effetto serra.

48      Nel caso di specie, la normativa nazionale di cui al procedimento principale prevede che i confini di un impianto, per quanto riguarda l’applicazione dell’ETS, siano determinati conformemente alle specifiche che figurano nell’autorizzazione concessa a tale impianto in forza di una diversa normativa nazionale relativa all’inquinamento. A tale titolo, le macchine frigorigene di cui trattasi nel procedimento principale, le quali non emettono gas a effetto serra, sono state incluse nei confini dell’impianto ai fini di tale autorizzazione in ragione delle loro emissioni acustiche.

49      Occorre ricordare che l’articolo 3, lettera e), di detta direttiva definisce la nozione di «impianto» come un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate, che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento.

50      Di conseguenza, poiché non vi si svolge alcuna attività indicata in tale allegato I, unità quali le macchine frigorigene di cui trattasi nel procedimento principale possono essere incluse in un impianto soggetto all’ETS solo se, anzitutto, la loro attività è direttamente associata a un’attività di cui all’allegato I che si svolge nell’impianto e tale nesso diretto si concretizza nella presenza di un collegamento tecnico di modo che la connessione tra le attività considerate contribuisca all’integrità del processo tecnico globale dell’attività di cui all’allegato I della medesima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo, C‑617/19, EU:C:2021:338, punti 42 e 45).

51      Inoltre, nei limiti in cui tali criteri siano soddisfatti, si deve osservare, per quanto riguarda il terzo criterio, relativo al fatto che l’attività interessata deve poter incidere sulle emissioni e sull’inquinamento, che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, che ne definisce l’ambito di applicazione, quest’ultima si applica alle «emissioni» dei gas a effetto serra elencati nell’allegato II della stessa direttiva, tra i quali figura il CO2, «provenienti dalle attività indicate nell’allegato I» della suddetta direttiva (sentenza del 20 giugno 2019, ExxonMobil Production Deutschland, C‑682/17, EU:C:2019:518, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

52      Così, la Corte ha dichiarato che le attività indicate in tale allegato I rientrano nella sfera di applicazione della direttiva medesima e, pertanto, dell’ETS, soltanto qualora generino «emissioni» di gas ad effetto serra elencati nel suddetto allegato II (sentenza del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland, C‑577/16, EU:C:2018:127, punto 45).

53      A questo proposito, si deve osservare che, certamente, disponendo che possono essere incluse in un impianto le attività direttamente associate a un’attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87 che vi si svolge, il legislatore dell’Unione ha previsto che possono rientrare nell’ETS attività che non soddisfano le condizioni che delimitano l’ambito di applicazione di tale direttiva e, in particolare, che non figurano in tale allegato I (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, C‑158/15, EU:C:2016:422, punti 28 e 29).

54      Non se ne può tuttavia dedurre che il terzo criterio previsto all’articolo 3, lettera e), di detta direttiva sia soddisfatto quando l’attività considerata, benché generatrice di emissioni e di inquinamento, non emette gas a effetto serra elencati nell’allegato II della medesima direttiva.

55      Infatti, secondo l’articolo 3, lettera b), della direttiva 2003/87, per «emissioni», ai fini della stessa, si intende il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto. Dal tenore letterale stesso di tale disposizione emerge quindi che, ai fini della medesima, l’emissione presuppone il rilascio nell’atmosfera di un gas ad effetto serra (ordinanza del 6 febbraio 2019, Solvay Chemicals, C‑561/18, EU:C:2019:101, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

56      Di conseguenza, è alla luce di una siffatta definizione che devono essere interpretate le emissioni nonché l’inquinamento menzionati dall’articolo 3, lettera e), di tale direttiva, i quali possono, pertanto, riguardare soltanto i gas a effetto serra elencati nell’allegato II di detta direttiva.

57      Ne deriva che le emissioni acustiche causate dal funzionamento delle macchine frigorigene di cui trattasi nel procedimento principale non soddisfano il terzo criterio attinente all’incidenza sulle emissioni e sull’inquinamento richiesto in detto articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. Pertanto, non si può ritenere che, per tale motivo, le suddette macchine frigorigene e la centrale di cogenerazione della EDW possano essere considerate costituire un unico impianto ai fini dell’applicazione dell’ETS.

58      Siffatte macchine frigorigene non possono quindi essere considerate incluse nell’impianto soggetto all’ETS per il solo fatto che, come prevede la normativa nazionale di cui al procedimento principale, si ritiene che esse siano situate entro i confini dell’impianto, in ragione delle suddette emissioni acustiche, per quanto riguarda l’autorizzazione concessa ai sensi di una diversa normativa nazionale relativa all’inquinamento.

59      Occorre precisare che tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento formulato dal governo tedesco secondo il quale, alla luce della volontà del legislatore dell’Unione di adottare all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, in sostanza, la medesima definizione della nozione di «impianto» ai sensi di tale direttiva 2003/87 di quella in vigore nella normativa dell’Unione in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, in particolare, le direttive 96/61 e 2010/75, sarebbe consentito, ai fini dell’applicazione dell’ETS, adottare la delimitazione dell’impianto in parola che è già stata stabilita sulla base della normativa nazionale che attua queste ultime direttive.

60      In primo luogo, occorre constatare che l’articolo 8 della direttiva 2003/87 prevede, certamente, che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all’allegato I della direttiva 96/61, sostituita, da ultimo, dalla direttiva 2010/75, le condizioni e la procedura per il rilascio di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste dalla direttiva 96/61.

61      Tuttavia, tale disposizione di natura procedurale non può modificare le condizioni sostanziali che disciplinano l’applicazione dell’ETS, in particolare per quanto riguarda la determinazione degli impianti che vi rientrano.

62      In secondo luogo, e a questo proposito, si deve osservare che, prevedendo, rispettivamente all’articolo 2, punti 2 e 5, della direttiva 96/61 e all’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2010/75, che, da un lato, la nozione di «inquinamento» deve essere intesa come l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi, e che, d’altro lato, la nozione di «emissioni» è definita come lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, le suddette direttive si basano su un approccio più ampio di queste nozioni rispetto a quello prevalente nel quadro della direttiva 2003/87.

63      Pertanto, accogliere l’argomento del governo tedesco esposto al punto 59 della presente sentenza avrebbe come conseguenza di privare di effetto utile i limiti dell’ETS, nella fattispecie per quanto riguarda l’emissione di gas a effetto serra, fissati dal legislatore dell’Unione e, pertanto, come rilevato dall’avvocato generale, al paragrafo 49 delle sue conclusioni, di ignorare le finalità diverse che esso ha inteso perseguire ai sensi, da un lato, della direttiva 2003/87 e, dall’altro, delle direttive 96/61 e 2010/75.

64      Ciò premesso, occorre precisare che, fatta salva tale limitazione alle emissioni e all’inquinamento dovuti ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II della direttiva 2003/87, dalla formulazione dell’articolo 3, lettera e), di tale direttiva risulta che non si deve operare un’interpretazione restrittiva delle condizioni alle quali il terzo criterio previsto da tale articolo può essere ritenuto soddisfatto.

65      Infatti, da un lato, tale disposizione non richiede che le attività di cui trattasi emettano esse stesse gas a effetto serra, ma si limita ad esigere un’incidenza al riguardo. Dall’altro lato, poiché l’attività deve essere solo idonea ad avere una siffatta incidenza, tale criterio non richiede che venga accertata un’incidenza effettiva sulle emissioni e sull’inquinamento, ma soltanto che possa essere dimostrato il carattere eventuale di detta incidenza.

66      Ne consegue che, purché siano soddisfatti gli altri criteri previsti all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, un’attività che potrebbe incidere sul livello delle emissioni di gas a effetto serra di un’attività rientrante nell’allegato I di tale direttiva può essere inclusa nei confini dello stesso impianto di quest’ultima attività.

67      Una siffatta interpretazione è inoltre corroborata dagli obiettivi perseguiti dall’ETS. A tale proposito si deve rammentare che la direttiva 2003/87 ha l’obiettivo di istituire un sistema per lo scambio di quote di emissioni che mira alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi interferenza antropica pericolosa per il clima e il cui fine ultimo è la tutela dell’ambiente (sentenza del 3 dicembre 2020, Ingredion Germany, C‑320/19, EU:C:2020:983, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

68      Tale sistema si basa su una logica economica, che stimola ogni suo partecipante ad emettere una quantità di gas a effetto serra inferiore alle quote ad esso inizialmente assegnate, al fine di cederne l’eccedenza ad un altro partecipante che abbia prodotto una quantità di emissioni superiore alle quote assegnate (sentenza del 3 dicembre 2020, Ingredion Germany, C‑320/19, EU:C:2020:983, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

69      Nel contesto della realizzazione di tali obiettivi, occorre osservare che, come risulta dal considerando 20 e dall’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, quest’ultima mira a incoraggiare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a migliorare l’efficienza energetica utilizzando tecniche efficienti (v., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 2018, INEOS, C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 43 e giurisprudenza ivi citata; del 12 aprile 2018, PPC Power, C‑302/17, EU:C:2018:245, punto 27, nonché del 21 giugno 2018, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑5/16, EU:C:2018:483, punto 61).

70      Orbene, nel caso in cui il livello al quale un gestore esercita un’attività elencata nell’allegato I di tale direttiva, e quindi il livello di emissioni di gas a effetto serra che ne deriva, dipenda da un’attività non contemplata da tale allegato che, conformemente agli altri criteri dell’articolo 3, lettera e), della suddetta direttiva menzionati al punto 50 della presente sentenza, è direttamente associata a quest’ultima ed è, a causa dell’esistenza di un collegamento tecnico, integrata nel suo processo tecnico globale, non si può escludere che, sebbene l’attività non inclusa nell’allegato I non generi di per sé gas a effetto serra, un partecipante all’ETS sia incentivato a migliorare la propria efficienza al fine di ridurre il fabbisogno di quest’ultima legato all’attività rientrante nel medesimo allegato I e, di conseguenza, le emissioni derivanti da tale ultima attività.

71      Nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che una parte della produzione di calore nella centrale industriale di cogenerazione della EDW viene effettuata al fine di soddisfare il fabbisogno delle sue macchine frigorigene, di modo che tale fabbisogno condiziona il grado di attività di detta centrale e, pertanto, il livello delle emissioni di gas a effetto serra che ne derivano.

72      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, sarebbe quindi possibile ritenere che le macchine frigorigene possano incidere sulle emissioni e sull’inquinamento e che, pertanto, purché siano soddisfatti gli altri criteri fissati all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, tali macchine frigorigene e la centrale termica della EDW formino un unico impianto, circostanza che spetta, se del caso, al giudice del rinvio verificare.

73      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente che siano incluse nei confini di un impianto soggetto all’ETS unità accessorie che non emettono gas a effetto serra, purché soddisfino i criteri di cui all’articolo 3, lettera e), di detta direttiva e, in particolare, purché esse possano incidere sulle emissioni e sull’inquinamento dovuti a gas a effetto serra elencati nell’allegato II della medesima direttiva.

Sulla seconda questione

74      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la quota corretta di cui al modello di raccolta dei dati elaborato dalla Commissione, in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, della decisione 2011/278, costituisca, anche qualora il calore misurabile importato da un impianto non soggetto all’ETS possa essere ricondotto a un particolare flusso di calore, una quota unica che, in particolare ai fini del calcolo del numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, deve essere calcolata e applicata in funzione di un approccio globale ai flussi di calore di tale sottoimpianto.

75      In particolare, tale giudice chiede se, nei limiti in cui le macchine frigorigene di cui trattasi nel procedimento principale sono incluse nei confini dell’impianto, si debba adottare un siffatto approccio globale, sebbene l’importazione di calore, sotto forma di acqua a una temperatura di 11 °C o di 17 °C proveniente dalla Global Foundries, possa essere ricondotta al flusso di calore relativo all’acqua tiepida a 32 °C prodotta dalle macchine frigorigene della centrale di cogenerazione.

76      In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, fatto salvo, in particolare, il paragrafo 4 di tale articolo, nessuna quota è assegnata a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità, ai sensi dell’articolo 3, lettera u), di tale direttiva. Ai sensi di tale paragrafo 4, sono assegnate quote a titolo gratuito alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8 in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera.

77      Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la EDW gestisce una centrale industriale di cogenerazione ad alta efficienza cosicché, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, a quest’ultima si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste all’articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87.

78      Svolte tali osservazioni preliminari, occorre osservare che l’articolo 7 della decisione 2011/278 prevede, al paragrafo 1, che, per ciascun impianto esistente che soddisfa le condizioni per l’assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all’articolo 10 bis di tale direttiva, gli Stati membri rilevano presso il gestore l’insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all’allegato IV di tale decisione per tutti gli anni nel corso dei quali l’impianto è stato attivo del periodo che va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, oppure di quello che va dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, se rilevante.

79      Inoltre, conformemente al paragrafo 5, secondo comma, di detto articolo 7, detti Stati membri possono chiedere al gestore di utilizzare un modulo elettronico o di specificare un formato elettronico per la trasmissione dei dati. Accettano tuttavia l’utilizzo, da parte del gestore, di qualsiasi modulo elettronico o formato di file indicati dalla Commissione ai fini della rilevazione di dati ai sensi di detto articolo, a meno che il modulo o il formato di file dello Stato membro preveda come minimo l’inserimento degli stessi dati.

80      Nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che la DEHSt ha adottato il modello di raccolta dei dati pubblicato dalla Commissione, il quale prevede la quota corretta al punto j) della sezione II. 2, intitolata «Complete balance of measurable heat at the installation» («Bilancio completo del calore misurabile nell’impianto»), della sua scheda E, intitolata a sua volta «“EnergyFlows” – Data on energy input, measurable heat and electricity» («Flusso di energia» – Dati sugli input energetici, il calore misurabile e l’elettricità).

81      Per rispondere alla seconda questione, occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione 2011/278 prevede che, ai fini di tale decisione, gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, in uno o più dei sottoimpianti indicati in tale disposizione, in funzione delle esigenze, tra cui figura il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, in base al quale è stata effettuata l’assegnazione della quota a titolo gratuito oggetto della controversia di cui al procedimento principale.

82      A tale riguardo, l’articolo 3, lettera c), di detta decisione definisce la nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore» come avente ad oggetto gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile – o all’importazione da un impianto o un’altra entità inclusi nel sistema dell’Unione o ad entrambe – consumato nei limiti dell’impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità), per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione ad eccezione dell’esportazione per la produzione di elettricità.

83      Peraltro, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, l’impianto di cui trattasi nel procedimento principale è un «impianto esistente», ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della decisione 2011/278, quale deve essere interpretato alla luce dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87.

84      Pertanto, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), punto i), di tale decisione, il calcolo del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto, effettuato sulla base dei dati raccolti conformemente all’articolo 7 di detta decisione, corrisponde al valore del parametro di calore per il calore misurabile di cui all’allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al calore applicabile al consumo di calore misurabile.

85      Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della medesima decisione, detto livello storico di attività relativo al calore corrisponde, in linea di principio, all’importazione o alla produzione (o a entrambe) mediana annua storica, da un impianto incluso nel sistema dell’Unione, di calore misurabile consumato entro i limiti dell’impianto per la produzione di prodotti o di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di elettricità o dell’esportazione verso altri impianti o un’entità non inclusi nel sistema dell’Unione, ad eccezione dell’esportazione ai fini della produzione di elettricità, nel periodo di riferimento.

86      Si deve quindi constatare che, ai sensi di tale disposizione, l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito si basa, conformemente ai criteri della nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore» ai sensi dell’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278, su una valutazione globale, e non su una valutazione separata, dei flussi di calore dell’impianto interessato.

87      In secondo luogo, alla luce delle considerazioni che precedono, si deve osservare che il modello di raccolta dei dati pubblicato dalla Commissione è conforme ai requisiti stabiliti in tale decisione per determinare la quantità di quote di emissioni gratuite cui ha diritto il gestore di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore.

88      Infatti, tale modello di raccolta dei dati richiede, anzitutto, conformemente alle lettere da a) ad e), della sezione II. 2 della sua scheda E, da un lato, di calcolare tutto il calore misurabile disponibile nell’impianto e, dall’altro lato, di determinare la «ratio of “ETS heat” to “Total heat”» (in prosieguo: la «quota di “calore soggetto all’ETS” rispetto al “calore totale”»), corrispondente al rapporto tra la parte di tale calore misurabile ammissibile per l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito e la totalità del calore misurabile disponibile.

89      Invero, conformemente a detta decisione, ai fini di tale assegnazione è possibile prendere in considerazione solo il calore misurabile prodotto nell’impianto di cui trattasi e quello importato da un impianto soggetto all’ETS, ad esclusione del calore misurabile importato da entità che non vi rientrano. Nella fattispecie, tale quota è determinata per tener conto del quantitativo di calore importato dalla Global Foundries che non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo delle quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito, poiché la Global Foundries non è soggetta all’ETS.

90      Tuttavia, occorre rettificare detta quota dal momento che, in funzione dell’utilizzo cui sono destinati, occorre escludere taluni quantitativi di tale calore misurabile disponibile ai fini del calcolo dell’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito, conformemente alle disposizioni della decisione 2011/278. Pertanto, ai punti da f) ad h) di tale sezione II. 2, della scheda E del modello di raccolta dei dati, si prevede di calcolare la quota di calore misurabile consumata nell’impianto ai fini della produzione di elettricità, quella consumata nell’ambito di un sottoimpianto disciplinato da un parametro di riferimento di prodotto e quella esportata verso un impianto soggetto all’ETS.

91      Occorre altresì determinare, se del caso, in quale misura il calore misurabile che è escluso in funzione della destinazione del suo utilizzo provenga o meno da un quantitativo di calore che dà diritto ad un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito.

92      A tal fine, se siffatta determinazione non può essere effettuata sulla base di una valutazione effettiva dei flussi di calore, si deve fare ricorso alla quota di «calore soggetto all’ETS» rispetto al «calore totale», calcolato alla lettera e) della sezione II. 2 della scheda E del modello di raccolta dei dati, come previsto, segnatamente, al punto f) di tale sezione II. 2, per quanto riguarda la quota di calore misurabile consumata nell’impianto per la produzione di elettricità.

93      Sulla base dei dati calcolati alle lettere da f) ad h) di detta sezione II. 2 la quota corretta di cui alla lettera j) consente, tenendo conto dei quantitativi di calore misurabile che occorre escludere a seconda della destinazione del loro impiego, conformemente alla lettera i) della medesima sezione II. 2, di ponderare la quota di calore misurabile che è ammissibile in funzione della sua provenienza rispetto alla totalità del calore misurabile disponibile nell’impianto.

94      Ne consegue che la quota corretta è una quota unica calcolata e applicata sulla base di un approccio globale ai flussi di calore del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore.

95      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, il modello di raccolta dei dati prevede, alla lettera o) della sezione II. 2 della scheda E, che, in definitiva, per determinare il quantitativo di calore attribuibile al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, la quota corretta venga applicata alla quantità totale di calore potenzialmente facente parte del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, che corrisponde alla somma, da un lato, del calore misurabile consumato nell’impianto e ammissibile per l’assegnazione a titolo gratuito e, dall’altro, del calore misurabile esportato verso impianti o entità non soggette all’ETS.

96      Contrariamente a quanto sostiene la EDW, tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal «Guidance Document n. 3 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 (Data collection guidance)» [documento di orientamento n. 3 sul metodo armonizzato di assegnazione a titolo gratuito nell’Unione europea dopo il 2012 (guida sulla raccolta dei dati)], del 14 aprile e del 29 giugno 2011, accessibile sul sito Internet della Commissione.

97      Infatti, come risulta dai punti 91 e 92 della presente sentenza, una delle fasi del bilancio completo del calore misurabile nell’impianto consiste nel determinare in che misura i quantitativi di calore misurabile che sono esclusi in funzione della destinazione del loro utilizzo provengano o meno da un quantitativo di calore che dà diritto a un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito. Nell’ambito di tale fase, occorre procedere a una valutazione effettiva dei flussi di calore o, in mancanza di tale possibilità, far ricorso alla quota di «calore soggetto all’ETS» rispetto al «calore totale», calcolata alla lettera e) della sezione II. 2 della scheda E del modello di raccolta dei dati.

98      È con riferimento a tale operazione che occorre intendere l’indicazione fornita a pagina 46 del «Guidance Document n. 3 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 (Data collection guidance)» [documento di orientamento n. 3 sul metodo armonizzato di assegnazione a titolo gratuito nell’Unione europea dopo il 2012 (guida sulla raccolta dei dati)], secondo cui tale quota è necessaria solo nel caso in cui non sia possibile individuare chiaramente quali quote dei diversi flussi di calore, considerati separatamente, siano prodotte all’interno dei confini degli impianti soggetti all’ETS.

99      Pertanto, tale indicazione riguarda l’approccio globale dei flussi di calore del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e non se ne può dedurre che essa consenta un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito in funzione di una valutazione isolata di tali diversi flussi di calore, che, inoltre, violerebbe i requisiti di cui alla decisione 2011/278, ricordati al punto 86 della presente sentenza.

100    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la quota corretta di cui al modello di raccolta dei dati elaborato dalla Commissione, in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, della decisione 2011/278, costituisce, anche qualora il calore misurabile importato da un impianto non soggetto all’ETS possa essere ricondotto a un particolare flusso di calore, una quota unica che, in particolare ai fini del calcolo del numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, deve essere calcolata e applicata in funzione di un approccio globale ai flussi di calore di tale sottoimpianto.

Sulla terza questione

101    Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che un processo di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore è utilizzato per un settore o un sottosettore considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando tale processo riguarda calore consumato per la produzione di freddo esportato e consumato all’interno di un’entità non soggetta all’ETS e che fa parte di un settore o di un sottosettore considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

102    Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva 2003/87, il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito per il 2013, a norma dei paragrafi da 4 a 7 di tale articolo corrispondeva all’80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 di detto articolo. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuivano ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione per il 2027.

103    L’articolo 10 bis, paragrafo 12, di detta direttiva prevedeva un’eccezione a questa regola. Così, per il 2013 e per ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti operanti in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio erano assegnate, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, quote a titolo gratuito per un importo che poteva raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1 di detto articolo.

104    A tale riguardo, l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 2011/278 prevede che, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, segnatamente, gli Stati membri stabiliscono chiaramente se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2. Inoltre, ai sensi del terzo comma di tale disposizione, quando un impianto incluso nell’ETS ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un’altra entità esclusa da tale sistema, gli Stati membri considerano che il processo pertinente del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore concernente questo calore non è utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a meno che l’autorità competente sia certa che il consumatore del calore misurabile appartenga ad un settore o un sottosettore siffatti.

105    Ne consegue che, in ogni caso, il beneficio delle disposizioni relative ai settori o ai sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio richiede che il calore misurabile esportato sia consumato da un’entità che fa parte di un settore o di un sottosettore esposto a un tale rischio.

106    Orbene, secondo la definizione della nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore», di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278, il consumo di calore misurabile utilizzato per il raffreddamento rientra in un simile sottoimpianto.

107    Contrariamente a quanto sostiene la EDW e come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 91 e 92 delle sue conclusioni, occorre quindi dedurne che il consumo di freddo da parte di un’entità che appartiene a un settore o a un sottosettore esposto a tale rischio non è equivalente al consumo di calore. Detto consumo di calore viene effettuato all’interno dell’impianto in cui il freddo è prodotto al fine di essere esportato verso una siffatta entità. Non si può dunque ritenere che il processo riguardante il calore così consumato sia utilizzato per un settore o un sottosettore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, di detta decisione.

108    Nel caso di specie, occorre constatare che è all’interno delle macchine frigorigene della EDW che viene consumato il calore misurabile necessario alla produzione del freddo esportato verso lo stabilimento della Global Foundries, di modo che le disposizioni relative ai settori o ai sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non possono applicarsi in ragione di un tale consumo.

109    Contrariamente a quanto sostenuto dalla EDW, il documento della Commissione intitolato «Frequently Asked Questions on Free Allocation Rules for the EU ETS post 2020» (Domande frequenti sulle regole di assegnazione gratuita nell’Unione europea dopo il 2020) non è in grado di rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 95 a 97 delle sue conclusioni, oltre al fatto che tale documento non ha alcun valore vincolante e riguarda un periodo di scambio successivo a quello di cui trattasi nel procedimento principale, è giocoforza constatare che quest’ultimo, rinviando alla sezione 7.1. dell’allegato VII del regolamento delegato 2019/331, deve essere interpretato nel senso che esso considera altresì che l’utilizzo di calore per produrre freddo nell’ambito di un processo di raffreddamento ad assorbimento, come quello in questione, che ha luogo nelle macchine frigorigene della EDW, costituisce il processo che consuma il calore.

110    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che un processo di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non è utilizzato per un settore o un sottosettore considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando tale processo riguarda calore consumato per la produzione di freddo esportato e consumato all’interno di un’entità non soggetta all’ETS e che fa parte di un settore o di un sottosettore considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dato che tale entità non è il consumatore di calore.

Sulle spese

111    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente che siano incluse nei confini di un impianto soggetto al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra a livello dell’Unione europea unità accessorie che non emettono gas a effetto serra, purché soddisfino i criteri di cui all’articolo 3, lettera e), di detta direttiva, come modificata, e, in particolare, purché esse possano incidere sulle emissioni e sull’inquinamento dovuti a gas a effetto serra elencati nell’allegato II della medesima direttiva, come modificata.

2)      La quota corretta di cui al modello di raccolta dei dati elaborato dalla Commissione europea, in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce, anche qualora il calore misurabile importato da un impianto non soggetto al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra a livello dell’Unione europea possa essere ricondotto a un particolare flusso di calore, una quota unica che, in particolare ai fini del calcolo del numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, deve essere calcolata e applicata in funzione di un approccio globale ai flussi di calore di tale sottoimpianto.

3)      L’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che un processo di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non è utilizzato per un settore o un sottosettore considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando tale processo riguarda calore consumato per la produzione di freddo esportato e consumato all’interno di un’entità non soggetta al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra a livello dell’Unione europea e che fa parte di un settore o di un sottosettore considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dato che tale entità non è il consumatore di calore.

Firme

Scarica in pdf il testo della sentenza: c. giust. europea, sez. 5, sent. C-938-19

Vuoi essere aggiornato sulla gestione dei rifiuti? Acquista il nuovo libro dell’Avv. Alessandro Zuco:

https://www.ibs.it/diritto-ambientale-in-azienda-guida-libro-alessandro-zuco/e/9791280487025