Autorizzazione unica. Conferenza dei servizi, parere negativo del Comune non vincolante per la Regione.

TAR Campania (SA) Sez. II, sentenza  n.2504 del 16 novembre 2016 (ud.19 ottobre 2016)

Sviluppo sostenibile. Autorizzazione unica  e conferenza di servizi. Art. 12 d. lgs. 387/2003. Parere negativo del Comune non vincolante per la Regione.

Nel procedimento delineato dall’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, l’autorizzazione unica, resa a seguito del meccanismo procedurale della Conferenza di Servizi, costituisce il momento di sintesi della pluralità degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione, rispetto alla quale il Comune non vanta alcun potere di veto. Il parere espresso dal Comune in sede di Conferenza di Servizi, quindi, non ha valore vincolante per la Regione che può discostarsene nel bilanciamento dei contrapposti interessi.

N. 02504/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00411/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2013, proposto da:
Comune di Bisaccia in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avvocato Ettore Freda (C.F. FRDTTR60R28A509J), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

contro

Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Laura Consolazio (C.F. CNSMLR63B41H703M), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via A. Salernitana, 3;

nei confronti di

Energia Emissioni Zero S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Cimadomo (C.F. CMDBRN51C22C983G), Assunta Attanasio (C.F. TTNSNT55R64F839R), Francesco Cerulli , con domicilio eletto presso Bruno Cimadomo in Salerno, via G.Dejacobis,3 C/O Gagliotta-Fort;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Comitato “Nessuni Tocchi Piano S,Pietro”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Elena Rossano (C.F. RSSMLN77P55A509Q), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Cesare Lembo c/o M. Renzulli;
ad opponendum:
Terna -Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Filomena Passeggio (C.F. PSSFMN52H41F839X), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria Tar, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Carbone (C.F. CRBMRZ55L30F839L), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria T.A.R., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Bruno (C.F. BRNGCR51D22F839L), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria Tar;

per l’annullamento

del decreto 643/12 dell’Area sviluppo settore regolazione mercati della Regione Campania recante l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Energia Emissioni Zero S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto dirigenziale n.643 del 10.12.2012, la società Energia Emissioni Zero s.r.l., subentrata alla società Rosa dei Venti s.r.l, veniva autorizzata alla realizzazione, nel territorio del Comune di Bisaccia (AV), di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con relative opere connesse, costituite da un elettrodotto in cavo interrato a media tensione a 30 KV, una stazione di trasformazione 30/150 Kv della superficie di circa 1500 mq, una stazione di smistamento 150Kv della superficie di circa 150x80m,ed un elettrodotto aereo a 150Kv in doppia terna della lunghezza di circa 10 Km.

Il decreto veniva impugnato dal Comune di Bisaccia per i seguenti motivi:

-il provvedimento impugnato autorizzava indebitamente, ai sensi dell’art. 12 del D.ls n. 327/2003, non solo l’impianto eolico ma anche le opere complementari per la connessione dell’impianto alla rete di trasmissione nazionale, laddove doveva invece ritenersi che il procedimento delineato dall’art 12 può avere ad oggetto soltanto il parco eolico e non anche le altre opere;

-il motivato dissenso espresso dal Comune in sede di Conferenza di Servizi avrebbe dovuto imporre la attivazione del procedimento del motivato dissenso regolato dall’art. 14 ter della legge n. 241/90, avendo la Conferenza stessa natura decisoria.

-Il provvedimento impugnato era illegittimo per difetto di motivazione e carenza di istruttoria: non si dava atto, in esso, delle ragioni della prevalenza accordata all’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto rispetto agli interessi alla tutela della salute e del territorio di cui il Comune si era fatto portatore, considerando anche che il Comune aveva opportunamente manifestato il proprio motivato dissenso in sede procedimentale:

Molte delle valutazioni prodromiche al rilascio dell’autorizzazione, poi, come le indagini geologiche e di verifica di eventuali situazioni di instabilità delle zone interessate dai lavori, erano state rese solo dopo il rilascio dell’autorizzazione, e, così, sottratte alle valutazioni in conferenza di servizi.

Ancora le relazioni tecniche descrittive della stazione di smistamento, dell’elettrodotto e dei campi elettrici e magnetici, tra l’altro prive della forma di un tecnico abilitato, presentavano numerose lacune ed illogicità.

-la scelta progettuale autorizzata era illogica, considerato che, a fronte di corridoi ugualmente praticabili privi di abitazioni, optava per quello adiacente al borgo San Pio e che il tracciato presentava in più punti evidenti curvature; il tracciato del progetto attraversava, ancora, in va aerea il corso d’acqua “Vallone Pietrulli”, incluso nell’elenco delle acque pubbliche di cui all’art. 142 lett. C. del Codice di beni culturali.

Non era, infine, motivato il rapporto in termini di costi e benefici nel consumo del territorio atteso che non era dato comprendere perché non si fosse optato per la realizzazione di tante linee a 30 Kv per quanti erano i campi eolici.

Si costituiva in giudizio la Energia Emissioni Zero s.r.l. rilevando l’infondatezza delle avverse censure.

Deduceva, in particolare, l’inammissibilità del ricorso per tardività nella parte in cui era diretto a censurare il parere Via rilasciato dalla Regione; nel merito, le censure sollevate dal Comune erano inammissibili per carenza di interesse non essendo l’Amministrazione comunale ente preposto alla tutela degli interessi paesaggistico-ambientali.

Il dissenso espresso dal Comune, ad ogni modo, era stato ampiamente preso in considerazione avendo, infine, la Regione ritenuto di doversene discostare in sede di valutazione finale del progetto.

Nel merito, infine, la soluzione progettuale prescelta risultava compiutamente motivata e supportata da adeguata istruttoria.

Si costituiva in giudizio anche la Regione Campania insistendo per il rigetto del ricorso.

Eccepiva, a tal fine, la carenza di interesse del Comune alla proposizione del ricorso in quanto, pur nell’ipotesi di accoglimento delle censure dirette a contestare la legittimità del procedimento di autorizzazione unica, la società Terna s.p.a avrebbe comunque potuto attivare il giusto iter autorizzativo per il medesimo progetto; nel merito, poi, le censure sollevate dal Comune erano destituite di fondamento atteso che tutti i pareri necessari erano stati debitamente acquisiti.

I rilievi al progetto, infine, erano stati compiutamente esaminati e valutati in sede di Conferenza di servizi e il progetto rispettava, quanto al limite di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori stabiliti dal D.M.del 10.09.2010.

Interveniva in giudizio la Terna S.p.a nella qualità di soggetto proprietario della rete elettrica nazionale e titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale.

La società, in particolare, nel sostenere le ragioni della Energia Emissioni Zero s.r.l., deduceva, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso entro il termine dimidiato di cui agli artt. 4 e 119 del D.ls n. 104/2010 e per mancata notifica del ricorso a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Deduceva, poi, la inammissibilità anche delle censure dirette a contestare il parere Via rilasciato dalla Regione Campania con decreto n. 70 del 21.02.2012 perché tardive.

Nel merito, aggiungeva che i motivi di censura sollevati dal Comune erano infondati atteso che l’autorizzazione era stata legittimamente rilasciata nell’ambito del procedimento unico regionale disciplinato dall’art. 12 del D.lgs n. 387/2003; Il Comune, poi, non aveva interesse a contestare la legittimità del procedimento utilizzato per il rilascio del titolo atteso che, comunque, Terna avrebbe avviato direttamente l’iter autorizzatorio per il medesimo progetto al fine di consentire la connessione alla RTN del produttore.

Il Comune, ancora, non aveva mai esplicitato i motivi del suo dissenso in sede di Conferenza dei Servizi né aveva indicato possibili tracciati alternativi o ragioni suscettibili di incidere sulle valutazioni discrezionali effettuate dalla PA.

Il provvedimento impugnato, infine, risultava congruamente motivato e basato su di una compiuta istruttoria.

Interveniva in giudizio anche il Comitato “Nessuno Tocchi Piani di San Pietro”, facendo proprie le censure sollevate dal Comune ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Con ulteriore memoria difensiva del 15.03.2016, il Comune ricorrente controdeduceva alle eccezioni sollevate dal Terna s.p.a e contestava l’ammissibilità dell’atto di intervento in giudizio in quanto notificato dalla società prima della avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso principale.

La società Energia Emissioni Zero s.r.l, a sua volta, con memoria del 14.09.2016, deduceva la inammissibilità dell’intervento proposto dal Comitato “Nessuno Tocchi Piani di S.Pietro” in quanto proposto da un soggetto privo di legittimazione.

Deduceva, poi, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso in quanto l’elettrodotto oggetto di controversia era stato ricompreso nella distinta opera, in quanto ad essa connesso, costituita dall’impianto di produzione sito in Lacedonia autorizzata con decreto n. 155 del 07.06 2013, e tale autorizzazione non era stata mai impugnata dal Comune.

All’udienza del 19 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Prescindendo dalla questione della tardività del ricorso di primo grado in quanto depositato oltre i termini stabiliti dall’art. 119 c.p.a., e superata le eccezioni di improcedibilità del ricorso sollevata dalla Terna, il gravame può essere esaminato nel merito.

In primo luogo, infatti, deve disattendersi l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Terna spa per mancata notifica del ricorso a tutte le Amministrazioni che hanno espresso il proprio parere in seno alla Conferenza di servizi, atteso che il Comune ricorrente non ha inteso impugnare tali pareri, né alcuna delle determine endoprocedimentali sfociate nel provvedimento finale, ma piuttosto censurare esclusivamente quest’ultimo, quale atto della Regione Campania, per vizi suoi propri, di ordine formale e sostanziale.

Analogamente, non è dato riscontrare, in sede di gravame, alcuna censura averso il parere Via rilasciato dalla Regione Campania, con decreto n. 70 del 21.02.2012, censure che, comunque, sarebbero da dichiararsi tardive essendo stato, tale decreto, pubblicato sul BURC n. 16 in data 12.03.2012.

In secondo luogo, e sempre in via pregiudiziale, va, poi, rilevata l’inammissibilità dell’intervento proposto dal Comitato “Nessuno Tocchi Piani S. Pietro” per difetto di legittimazione a ricorrere non avendo l’interventore dimostrato la sussistenza dei requisiti di non occasionalità e stabilità della sua funzione di tutela e promozione dei valori ambientali e paesaggistici, così come richiesti dalla costante giurisprudenza amministrativa ai fini della ammissibilità del proposto atto di intervento; lo stesso, infatti, è nato, come si evince dall’atto costitutivo allegato al ricorso, solo in data 26.11.2012, ovvero palesemente in vista dell’assunzione di iniziative di opposizione alla realizzazione del parco eolico in contestazione ( T.a.r Campania, Salerno, Sez. II, sent. 08.07.2014 n. 1228).

Quanto al merito, il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso il Comune intende contestare la correttezza formale del procedimento attivato per il rilascio dell’autorizzazione unica, atteso che, a suo dire, le opere di connessione del Parco Eolico, ed, in particolare, la stazione di trasformazione e la stazione di smistamento, non avrebbero dovuto essere autorizzate nell’ambito del procedimento unico regionale disciplinato dall’art. 12 del D.ls n. 387/2003 ma nell’ambito di un separato procedimento attivato ad istanza della società Terna ai sensi del D.lgs n. 28/2011, regolante di procedimenti di autorizzazione alle opere di ampliamento e sviluppo della rete elettrica..

La censura non merita accoglimento.

L’art. 12 del D.lgs n. 387/2003, infatti, assoggetta espressamente alla autorizzazione unica di cui al successivo comma 3 la realizzazione non solo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma anche delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli stessi.

L’art. 16 del D.lgs n. 28/2001, a sua volta, riserva al diverso procedimento autorizzatorio, attivato su iniziativa del gestore di rete, la realizzazione delle diverse opere di cui al precedente art. 4 comma 4, ovvero delle opere costituenti “opere di sviluppo funzionali all’impianto e al ritiro dell’energia prodotta da una pluralità di impianti no inserite nei preventivi di connessione”.

Analogamente, l’art. 3 del D.M. 10 settembre 2010 ha specificato che ai fini dell’applicazione dell’art. 12 del decreto legislativo n, 387/2003, devono ricomprendersi, nella nozione di opere connesse, le “opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione”.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione comunale, quindi, ed alla luce del quadro normativo così delineato, deve ritenersi che le opere autorizzate con l’impugnato decreto costituiscano opere connesse all’opera principale in quanto afferenti ad un unico impianto ed inserite nel preventivo di connessione del 07.12.07 con la conseguenza che le stesse risultano legittimamente autorizzate insieme all’impianto principale nell’ambito del procedimento unico delineato dal citato art. 12.

Con un ulteriore ordine di censure il ricorrente, premettendo che la Conferenza di servizi prevista dall’art 12 del D.ls n 387/2003 avrebbe carattere decisorio e che il dissenso ivi espresso dal Comune atterrebbe ad uno degli interessi sensibili a tutela dei quali l’art 14 quater della legge n 241/90 impone l’attivazione dello speciale procedimento per il suo superamento, censura il provvedimento gravato per difetto di motivazione e di istruttoria: in sostanza, il dissenso espresso dal Comune a tutela degli interessi territoriali, ambientali e della salute pubblica connessi alla pianificazione territoriale, non sarebbe stato adeguatamente preso in considerazione e non si sarebbe atto, nel provvedimento gravato, delle ragioni della prevalenza accordata all’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto rispetto ai suddetti interessi di cui il Comune si era fatto portatore.

La doglianza non merita accoglimento.

Va, in primo luogo, evidenziato che il Comune ricorrente, pur richiamando la disciplina speciale di cui all’art. 14 comma quater della legge n. 214/90 (secondo la quale, in presenza del dissenso qualificato reso da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, deve essere rimessa dall’Amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri) non ha censurato il provvedimento gravato per la mancata attivazione del sub-procedimento, né per la mancata rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri, ma per il difetto di motivazione e di istruttoria, ovvero perché, a suo dire, il suo dissenso non sarebbe stato congruamente ponderato e valutato.

Ciò premesso, e prescindendo dalla dibattuta questione relativa alla natura della Conferenza di Servizi disciplinata dall’art. 12 del D. lgs n. 387/2003, è tale specifica doglianza che deve essere in questa sede esaminata.

Il collegio, quindi, difformemente da quanto dedotto dal ricorrente, è dell’avviso che il provvedimento impugnato sia stato adeguatamente motivato e supportato da una compiuta istruttoria, avendo in esso la Regione dato conto del dissenso espresso dal Comune di Bisaccia e delle ragioni del superamento del predetto dissenso.

Deve, del resto, rilevarsi che, nel procedimento delineato dall’art. 12 del D.lgs n. 387/2003, l’autorizzazione unica, resa a seguito del meccanismo procedurale della Conferenza di Servizi, costituisce il momento di sintesi della pluralità degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e che il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione, rispetto alla quale il Comune non vanta alcun potere di veto.

Il parere espresso dal Comune in sede di Conferenza di Servizi, quindi, non ha, per pacifico assunto della giurisprudenza amministrativa, valore vincolante per la Regione che può discostarsene nel bilanciamento dei contrapposti interessi.

Risultano, infine, compiutamente esaminate le soluzioni proposte dal Comune ricorrente (si veda verbale della Conferenza di servizi del 5 giugno 2012) e opportunamente predisposte dalla resistente dettagliate relazioni tecniche a sostegno del progetto approvato.

Per tutto quanto dedotto la censura non merita accoglimento.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La complessità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Rita Luce, Primo Referendario, Estensore