CEDU, LIBERTA’ DI INFORMAZIONE E “DIRITTO ALL’OBLIO”: IL DIRITTO DI CRONACA PREVALE.

Con una sentenza del 28 giugno 2018 (EDU sez. V M.L. e W.W. c. Germania – ric. 60798 e 65599/10), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha statuito che non sussiste violazione dell’art. 8 della Convenzione CEDU, in relazione al rispetto della vita privata, laddove il Giudice si rifiuti di attuare il c.d. diritto all’oblio e all’anonimato relativamente a informazioni presenti su internet riguardanti un processo penale conclusosi con condanna per omicidio.

Ad adire la Corte sono stati due cittadini tedeschi, i quali lamentavano una violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU poichè la Corte Federale di Giustizia teutonica si era rifiutata di proibire, a tre diversi media, l’accesso agli utenti del web ad un archivio contenente informazioni (nella specie, trascrixioni di una trasmissione radio e reportages) sul processo penale in cui i due coniugi erano stati coinvolti per l’omicidio di un famoso attore, contenuti che menzionavano in maniera completa i loro nominativi.

La Corte europea ha però ritenuto insussistente la violazione della disposizioni della Convenzione EDU, sulla base di un margine discrezionale di bilanciamento tra interessi divergenti riservato alle autorità nazionali in situazioni come quella trattata: da un lato, il rispetto della vita privata dei cittadini ex art. 8 CEDU, dall’altro il diritto dei media della libertà di espressione e di informazione del pubblico ex art. 10 CEDU.

Sulla base del principio che l’approccio alla copertura di un determinato argomento sia lasciato alla libertà giornalistica di scegliere quali dettagli o meno pubblicare (sempre tutelando il rispetto delle norme etiche professionali), l’inserimento di un nominativo completo che consenta l’identificazione dei soggetti interessati dalla notizia riportata rappresenta un aspetto rilevante del lavoro dei media, soprattutto in considerazione dell’oggetto trattato (un procedimento penale di omicidio di un noto personaggio).

La CEDU ha rilevato inoltre come gli stessi coniugi ricorrenti avevano richiesto nel 2004 la trasmissione alla stampa di documenti inerenti il procedimento allorquando vi era stata una richiesta di riapertura del procedimento, invitando gli stessi media a tenere il pubblico informato degli sviluppi della vicenda: atteggiamento che è stato considerato chiaramente contrastante con le richieste di cancellazione dei nominativi avanzate dalle parti ricorrenti.

Scarica in pdf il testo della sentenza (in lingua francese): EDU sez. V M.L. e W.W. c. Germania (ric. 60798 e 6559910)