Cronache di un motociclista alle prese con le sanzioni del codice della strada: le multe irrogate nella ZTL di Milano-Cordusio sono illegittime.

Districarsi tra le vie di Milano per chi utilizza mezzi propri di trasporto non è certamente cosa agevole, si sa.

Chi come me poi utilizza la moto per spostarsi deve avere mille occhi sempre vigili per riconoscere pericoli, cartellonistica varia e ogni genere di ostacolo che si possa frapporre ad una circolazione sicura.

Può capitare però che anche se si utilizzi regolarmente un motociclo, unico metodo per garantirsi l’accesso incondizionato alle aree del centro senza incorrere nella famigerata Area C a pagamento (oltre alla nuovissima Area B recentemente istituita cum gaudio magno del pendolarismo) alcune zone di Milano non vengano percorse a meno che non si sia costretti a farlo.

Mi riferisco in particolare alla zona adiacente al Duomo di Milano, per la precisione la zona adiacente a Piazza Cordusio dove si trovano le intersezioni tra Via San Prospero, Via Broletto e Via Dante, che durante il giorno pullula di traffico ma soprattutto di pedoni.

Proprio in tale situazione, in un’afosa giornata di luglio in pieno giorno mi sono ritrovato in quella che molti utenti della strada conoscono bene come una delle tante “trappole urbane” derivanti dall’installazione di fotorilevatori di infrazioni stradali.

Al semaforo prospiciente a Piazza Cordusio infatti (ovvero quello di Via Dante che prosegue verso Via Orefici), qualora si faccia lo sbaglio di svoltare a sinistra ci si ritrova ad un bivio obbligato il quale non lascia alcuna possibilità all’utente di percorrere una strada alternativa che non comporti l’entrata nella zona ZTL (perchè dalla via opposta provengono i tram), di fatto costituendo un percorso-trappola obbligato che comporta in entrambi i casi l’elevazione della sanzione per l’accesso nella zona ZTL, dovendo imboccarsi obbligatoriamente Via Broletto la quale, però, è interdetta alla circolazione dei veicoli ed accessibile solo ai tram.

Quindi, l’unica soluzione possibile prospettata dalla circolazione stradale è quella di infilarsi nella predetta trappola per conducenti che comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa per accesso alla zona ZTL.

Mi è stata pertanto contestata una prima infrazione stradale con tanto di invio di sanzione amministrativa per aver circolato in zona non consentita.

Ma non solo.

Una volta infilatisi nella prima foto-trappola, il conducente deve percorre via Broletto fino all’intersezione con Via S. Prospero ove è installata una seconda fotocamera di rilevamento ZTL attraverso la quale mi è stata irrogata una seconda sanzione!

La cosa strana è che la seconda fotocamera è posizionata leggermente più avanti dell’incrocio, e pertanto rileverebbe soltanto le eventuali infrazioni in entrata non distinguendo se un motoveicolo entrasse o meno da sinistra piuttosto che procedesse diritto. Senza contare che Via S. Prospero reca una cartellonistica che prevede L’ESENZIONE DALLA ZONA ZTL PER I MOTOCICLI, come indicato nel relativo cartello segnaletico installato in loco il quale reca la dicitura “divieto di transito a veicoli non autorizzati ECCETTO le icone di taxi, motocicli e motoveicoli.

Per tali motivi, il rilevatore delle infrazioni ZTL non avrebbe potuto/dovuto elevare la seconda sanzione allo scrivente all’atto di aver svoltato in Via San Prospero all’incrocio con Via Broletto, laddove è prevista apposita esenzione per i motoveicoli e pertanto la svolta sia permessa.

Il risultato? Mi vengono notificate due diverse sanzioni con due verbali separati dell’importo iniziale di circa 180,00= euro.

Non ricordandomi che vi fosse la segnaletica di avviso prescritta alle norme del codice della strada per avvisare  i conducenti del posizionamento dei fotosegnalatori e della ZTL, dopo aver svolto le opportune verifiche scopro una cosa molto interessante: la segnaletica prescritta per legge non rispetta i canoni del codice della strada e del vigente regolamento applicativo.

Dato che uno dei miei argomenti preferiti di quando ho iniziato la professione da praticante è stata proprio la circolazione stradale, di tutta risposta promuovo ricorso amministrativo prima al Prefetto e poi, ottenuto il solito rigetto copia-incolla della P.A. alle mie doglianze (dopo il quale, ovviamente, tra spese di notifica e sanzione prefettizia si è arrivati a circa 380,00= euro), decido di rivolgermi al Giudice di Pace di Milano.

Il Giudice di Pace, all’esito dell’istruttoria, ha così determinato l’illegittimità della sanzione per mancato rispetto della distanza della segnaletica stradale relativa agli apparecchi di rilevazione degli accessi, censurando il mancato rispetto dei requisiti della necessaria distanza minima che deve sussistere tra la segnaletica di avvertimento e lo strumento di rilevazione dell’accesso ZTL, che – in questo modo – viene a trasformarsi in una vera e propria “trappola” ai danni del conducente privato di qualsivoglia spazio di manovra.

L’art. 79 D.P.R. n. 495 del 16 febbraio 1992 stabilisce infatti in tema di distanza tra segnaletica di avvertimento e dispositivo di rilevamento che lo spazio minimo di avvistamento dei segnali di prescrizione debba essere di 80 metri. Tale distanza consente all’automobilista di percepire i segnali stradali e le loro prescrizioni sia di giorno che di notte. Tra il segnale ed il conducente, inoltre, deve esserci uno spazio libero da ostacoli che consenta al “presunto trasgressore” di rappresentarsi l’illiceità della sua condotta.

La stessa Amministrazione, oltre allo scrivente che ha documentato dettagliatamente tramite rilievi fotografici progressivi l’area e la relativa cartellonistica stradale, ha prodotto documentazione fotografica delle aree confermando in questo modo l’assenza della segnaletica prescritta.

La segnaletica presente presso i punti di rilevazione è invece installata in modo da non rendere possibile la preventiva individuazione dell’area ZTL da parte dell’utente stradale a causa della eccessiva prossimità del segnale di avvertimento alla telecamera di rilevamento. Ciò comporta, in concreto, che il conducente anche nell’ipotesi in cui riesca a rilevare la presenza del relativo divieto, non abbia né il tempo adeguato per individuare il punto esatto in cui inizia il rilevamento della delimitazione del traffico, né lo spazio per retrocedere e/o arrestare il proprio transito (senza peraltro essere un pericolo per gli altri utenti della strada) così da evitare di soggiacere alla sanzione prescritta.

Non solo. Nella zona di riferimento la segnaletica in questione – e i relativi apparecchi rilevatori, oltre a essere del tutto inidonea e insufficiente a spiegare i suoi effetti di avvertimento agli utenti della strada, è strutturata in maniera tale da obbligare l’utente della strada a compiere un percorso obbligato senza concedergli la possibilità di cambiare tragitto e finendo in un percorso obbligato sul quale sono installati altri rilevatori in cui necessariamente – e senza alcuna possibilità di deviazione! – si finisce col subire un’ulteriore rilevazione di infrazione. Tale circuito obbligato è a tutti gli effetti una vera e propria “trappola per automobilisti” che consente l’irrogazione di una molteplicità di sanzioni che invece sarebbero sussumibili in un’unica condotta. Ciò ad ulteriore dimostrazione dell’illogicità connessa all’attuale sistemazione dei rilevatori di infrazioni che consentono al Comune di Milano di fare cassa facile contestando una pluralità di violazioni agli ignari automobilisti che si ritrovano in tale percorso obbligato!

La cosa più divertente è stato l’aver letto nelle difese della Pubblica Amministrazione le giustificazioni di stile adottate laddove si è fatto riferimento all’utilizzo dell’ordinaria diligenza da parte del conducente per “uniformare la propria condotta di guida utilizzando maggiore attenzione in modo da evitare di commettere infrazioni”: in che modo infatti sarebbe possibile evitare l’infrazione con una condotta diversa una volta accortisi del bivio da cui non si può in alcun modo sfuggire, non è dato saperlo. Oltretutto, anche uniformando la condotta a tutti i criteri di prudenza di guida, non si sarebbe certo potuto fare inversione di manovra in una strada a senso unico di marcia una volta accortosi dei cartelli di accesso ZTL, proprio perchè tale condotta avrebbe sì costituito violazione delle basilari norme di circolazione stradale (tra l’altro, con tanto di ritiro della patente di guida).

Giuste o sbagliate che siano (e pensando a quante sanzioni non vengono opposte dai cittadini) non posso non pensare che nel 2021 il Comune di Milano ha percepito un totale di 102,6 milioni di euro per sanzioni da violazione del codice della strada, di cui quasi 13 milioni solo grazie agli autovelox.

 

Scarica il testo in pdf della sentenza: Giudice di Pace di Milano, sent. n. 2172-2022