CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: le novità introdotte dal “DL Mezzogiorno” (Legge 3 agosto 2017 n. 123.

In data 13 agosto 2017 è entrata in vigore In vigore la Legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione del D.L. n. 91/2017 “Mezzogiorno”.

In tale provvedimento sono stati confermati i contenuti dell’ar. 9 del D.L. n. 91/2017 (in vigenza dal 21 giugno 2017) il quale sostituiva i numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D (Elenco dei rifiuti) del d. lgs. n. 152/2006 con un nuovo e unico numero che così recita: «1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014». Viene pertanto affermata espressamente la prevalenza della normativa europea in materia di classificazione dei rifiuti, anche in considerazione del riferimento al Reg. n. 2017/997/UE avente ad oggetto la disciplina della caratteristica di pericolo “HP 14 Ecotossico” che diverrà applicabile a partire dal 5 luglio 2018.

LE BORSE DI PLASTICA: LA NUOVA DISCIPLINA NORMATIVA.

Inoltre, in attuazione della Direttiva n. 2015/720/UE, che modifica la Direttiva 94/62/Ce per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, sono state inserite nel d. lgs. n. 152/2006 una serie di nuovi articoli (e modifiche) inerenti la riduzione dell’utilizzo delle borse di plastica, ocn introduzione dell’art. 226-bis in tema di divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero nonchè delle altre borse di plastica non rispondenti a determinate caratteristiche, e in tema di riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero (art. 226-ter).

In tema sanzionatorio, per la violazione delle disposizioni degli artt. 226-bis e 226-ter viene introdotto il comma 4-bis dell’art. 261 d. lgs. n. 152/2006,  dall’art. 261, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata sino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 % del fatturato del trasgressore, nonchè in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, affidando agli organi di polizia amministrativa il controllo e l’accertamento delle violazioni de quo, applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Scarica il testo in pdf del provvedimento: Legge 3 agosto 2017 n. 123