Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 19666 del 19 maggio 2022 (ud. del 27 aprile 2022)
Pres. Ramacci, Est. Corbetta
Ambiente in genere. Omessa indicazione della procedura estintiva ex art. 318 bis d. lgs. n. 152/2006. Esclusione dell’improcedibilità dell’azione penale.
L’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale.
Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 19666 del 19 maggio 2022 (ud. del 27 aprile 2022)
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Rovigo condannava OMISSIS e OMISSIS alla pena, rispettivamente, di 5.000 euro e di 3.000 euro di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 152 del 2006, perché, in concorso tra loro, esercitavano, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, un’attività di gestione di rifiuti, effettuando, mediante l’utilizzo di un autocarro, il trasporto di 1.100 kg. di rifiuti speciali non pericolosi (infissi in alluminio, un barile di latta, una bilancia in ferro, un lettino da spiaggia, svariati pezzi di materiale in ferro, una carcassa esterna di una caldaia), senza essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 5, d. lgs. n. 152 del 2006.
2. Avverso l’indicata sentenza, gli imputati, per mezzo del comune difensore di fiducia, con il medesimo hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 318-ter e ss. d. lgs. n. 152 del 2006. Ad avviso del difensore, nel caso di specie, non essendo stata attivata la procedura obbligatoria prevista dagli artt. 318-ter ss. d. lgs. n. 152 del 2006 finalizzata alla regolarizzazione della situazione di presunta illiceità, mancherebbe la prescritta condizione di procedibilità.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 256 d. lgs. n. 152 del 2006. Nel riprendere le argomentazioni del motivo precedente, il difensore si duole che il Tribunale abbia rigettato l’eccezione di improcedibilità facendo meramente richiamato a un precedente giurisprudenziale, senza espressamente motivare sul punto, e valorizzando un elemento, ossia la mancanza dei presupposti in capo agli imputati per ottenere l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali, del tutto inconferente.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. Lamenta il difensore che il Tribunale ha negato i presupposti per l’applicazione della casa di non punibilità in esame con una motivazione illogica, considerando che il quantitativo di metalli è contenuto, che il mezzo utilizzato è un comune autocarro e che nessuna rilevanza può assumere l’eterogeneità dei materiali.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio, stimato illogicamente eccessivo, non avendo il Tribunale valutato la minima gravità del danno e la modesta intensità del dolo, non essendosi gli imputati prefigurati l’illiceità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili perché reiterano censure che il Tribunale ha rigettato con motivazione esente da violazioni di legge e da vizi logici.
2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili perché manifestamente infondati.
3. La procedura estintiva prevista dalla Parte Sesta-bis del d. lgs. n. 152 del 2006 (artt. da 318-bis a 318-octies), introdotta con la l. n. 68 del 2015, consente di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal d. lgs. n. 152 del 2006 con modalità analoghe a quelle stabilite dalle disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (artt. 20 ss. d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), a condizione che esse non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-bis).
Orbene, il Tribunale ha correttamente richiamato l’orientamento espresso da questa Corte di legittimità, qui da ribadire, secondo cui, diversamente da quanto opinato da ricorrente, in tema di reati ambientali, l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale (Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, dep. 06/12/2019, Fulle, Rv. 277468; Sez. 3, n. 38787 dell’08/02/2018, dep. 22/08/2018, De Tursi, non massimata).
Nelle decisioni dinanzi indicate si è condivisibilmente affermato gli artt. 318-ter e ss. d. lgs. n. 152 del 2006 non stabiliscono affatto che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debbano obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato, vuoi perché non vi è alcunché da regolarizzare, vuoi perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua, con la conseguenza che l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l’improcedibilità dell’azione penale.
Non va nemmeno trascurato il dato normativo: nella disciplina in esame non viene mai espressamente affermato che la procedura ex art. 318-ter e ss. d. lgs. n. 152 del 2006 configura una condizione di procedibilità dell’azione penale.
4. Va aggiunto, infine, che, di recente, la Corte costituzionale è intervenuta per scrutinare la disciplina in esame.
Con una prima decisione (n. 76 del 2019) è stata dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 318-septies, comma 3, d. lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l’adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell’art. 318-quater, comma 1, d. lgs. n. 152 n. 2006, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis c.p., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell’ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto dall’art. 24, comma 3, d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 nel caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Con una seconda decisione (sent. n. 238 del 2020), è stata dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 318-octies d. lgs. n. 152 n. 2006, nella parte in cui prevede che la causa estintiva del reato, contemplata nel precedente art. 318-septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta nel cod. ambiente, dall’art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68.
Orbene, ai fini che qui rilevano, si osserva che significativamente in quelle decisioni – le quali hanno compiutamente analizzato la procedura disegnata dagli artt. 318-ter ss. d. lgs. n. 152 del 2006 evidenziandone gli stringenti punti di contatto con disciplina prevista dagli artt. 20 ss. d. lgs. n. 758 del 1994 per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro – non risulta affatto che il previo esperimento della procedura relativa all’oblazione amministrativa ambientale si ponga quale condizione di procedibilità dell’esercizio dell’azione penale.
5. Tale approdo ermeneutico, del resto, è piena in sintonia con quanto affermato in relazione alla speculare disciplina antinfortunistica: anche in tal caso, si è costantemente affermato che l’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell’azione penale (Sez. 3, Sentenza n. 3671 del 30/11/2017, dep. 25/01/2018, Vallone, Rv. 272454; Sez. 3, n. 7678 del 13/1/2017, dep. 17/02/2017, Bonanno, Rv. 269140).
6. Ciò posto, nei motivi di ricorso si afferma apoditticamente che la procedura ex artt. 318-ter ss. d. lgs. n. 152 del 2006 sia delineata come condizione di procedibilità, senza tuttavia né argomentare tale conclusione, né misurarsi criticamente con le conclusioni dinanzi indicate e richiamate in maniera puntale e pertinente dal Tribunale; di qui l’inammissibilità dei motivi.
7. Il terzo motivo è inammissibile perché fattuale.
Il Tribunale, infatti, ha escluso la sussistenza dei requisiti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. facendo leva, tra gli altri, su un elemento dirimente, ossia il dato ponderale dei rifiuti, pari a 1.100 kg., tale per cui l’offesa non può definirsi di “particolare tenuità”.
Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che sfugge al sindacato di legittimità.
8. Inammissibile è anche il quarto motivo.
Ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, nel caso in esame il Tribunale ha optato per la pena pecuniaria (anziché per quella detentiva), inflitta in misura di poco superiore al minimo edittale valutando sia il quantitativo rilevante di rifiuti, sia, quanto ad OMISSIS, anche i precedenti penali.
Anche in tal caso, si è al cospetto di una valutazione fattuale immune da profili di illogicità manifesta che supera il vaglio di legittimità.
9. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/04/2022.
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