Nulla la notifica della cartella esattoriale notificata a mezzo PEC priva di documento informatico non firmato digitalmente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto le doglianze di un contribuente il quale aveva proposto ricorso avverso la notificazione di cartella esattoriale a mezzo PEC la quale non conteneva un documento informatico non firmato digitalmente.

Nella motivazione dell’accoglimento del ricorso si legge quanto segue: “Sulla base delle norme richiamate ed in particolare degli artt. 20, co. 2 e 71, D.Lgs. n. 82 del 2005, ritiene la Commissione che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato.pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m”, non sia valida e di conseguenza renda illegittima l’intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato. La certificazione della firma è, infatti, attestata dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “busta crittografica”, che contiene al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica (cfr. note dell’Agenzia per l’Italia digitale). Detta estensione garantisce, da un lato, l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto. In difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata della cartella non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella“.

Sarica il testo in pdf della sentenza: CPT Milano, sent. n. 1023-2017