D.M. 5 FEBBRAIO 1998 E RELATIVE MODIFICHE – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero

Il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 (pubblicato in G.U., S.O. n. 88 del 16 aprile 1998), individua i rifiuti non pericolosi che siano sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), ora sostituito dal Testo Unico Ambientale di cui al d. lgs. 152/2006 e ss. mm. (e quindi relativi agli artt. 214 e 216 del T.U. predetto).

Nel tempo il decreto è stato oggetto di alcune modifiche apportate dai seguenti provvedimenti:

– D.m. Ambiente del 9 gennaio 2003;

– D.m. Ambiente del 27 luglio 2004;

– D.m. Ambiente del 5 aprile 2006, n. 186, in relazione alla sentenza della Corte Giustizia Europea – sent. causa C-103 – 07-10-2004 *;

– D. lgs. 4 gennaio 2008 n. 4.

* Tale sentenza aveva condannato l’Italia in relazione all’inadempimento alla direttiva 75/442, la quale consente agli stabilimenti e alle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi di essere dispensati dall’obbligo di autorizzazione, senza che tale dispensa sia subordinata al rispetto di 2 requisiti:
1) previa fissazione della quantità massima di rifiuti;
2) quantità di rifiuti trattati dagli stabilimenti che sono dispensati dall’autorizzazione.

I PUNTI SALIENTI DELLA NORMATIVA

Il d.m. 5 febbraio 1998 precisa che la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell’impianto autorizzata ovvero, qualora l’autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile venga determinata dalla potenzialità dell’impianto. Il limite della potenzialità dell’impianto deve essere rispettato anche nell’ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività.

Vengono indicate le norme generali per il recupero di materia da rifiuti non pericolosi. L’Allegato 1, Suballegato 1 elenca 5 tipologie (e sottocategorie) di attività per le quali è applicabile il d.m. 5 febbraio 1998; l’Allegato 1, Suballegato 2 elenca invece i valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi.

Vengono fissati criteri per la messa in riserva in procedura semplificata, con riferimento alle messe in riserva realizzate presso i produttori, i recuperatori e presso centri di stoccaggio intermedi (cfr. art. 6 e Allegato 4 del d.m. 5 febbraio 1998).

Vengono fissati criteri per la determinazione del test di cessione (cfr. Allegato 3, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”).

Viene introdotto un nuovo Allegato 5, riguardante le norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi; le attività già autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e33 del D.Lgs. 22/97 si devono adeguare alle prescrizioni dell’Allegato 5 entro 6 mesi dall’entrata in vigore del d.m. 186/2006 (quindi entro il 3 dicembre 2006). Sino a tale data l’esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 21 del d. lgs. 133/2005 sull’incenerimento e sul coincenerimento dei rifiuti.

I soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998 che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportale dal nuovo decreto, i requisiti per l’applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, dovranno inoltrare richiesta all’ente competente per territorio, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento (quindi entro il 2 luglio 2006), presentando domanda di autorizzazione ordinaria. Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all’emanazione del conseguente provvedimento da parte dell’ente competente.

Scarica il d.m. 5 febbraio 1998 testo originale

Scarica il D.M. ambiente 5 febbraio 1998 COORDINATO

 

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