RIFIUTI: dal ddl “Legge europea 2018” arrivano le modifiche su sfalci e potature, RAEE, rifiuti radioattivi e combustibili esauriti.

Il d.d.l.Legge europea 2018” (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018) nella sua formulazione approvata dal Senato in data 5 dicembre 2018 e modificato dalla Camera, è stato rinviato al Senato per l’approvazione definitiva.

Il testo in oggetto contiene modifiche alla disciplina degli sflaci e delle potature: viene infatti modificato il testo dell’art. 185, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 152/2006, il quale risulta essere in contrasto con la normativa europea.

La nuova formulazione del testo dell’articolo predetto prevederà che siano esclusi dal regime dei rifiuti anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di Comuni, a condizione che l’utilizzo di tali materiali, anche al di fuori del luogo di produzione degli stessi o mediante cessione a terzi, si riferisca all’agricoltura o alla produzione di energia, non provochi danni all’ambiente e non costituisca pericolo per la salute umana.

Il testo vigente dell’art. 185, comma 1, lett. f) (a sinistra) verrà sostituito dalla nuova formulazione (a destra):

   «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».    «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni e delle città metropolitane, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Altra modifica che verrà introdotta a livello ambientale sarà quella riferita alla disciplina dei rifiuti elettronici secondo il d. lgs. n. 49/2014 (modifiche su finanziamento dei Raee “domestici” e apposizione del marchio del produttore).

Infine, il testo modificato dalla Camera dei Deputati ha previsto modifiche al d. lgs. 4 marzo 2014 n. 45, inerenti i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito: viene indicata la responsabilità gestionale in capo al produttore e al titolare di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, con responsabilità sussidiaria da parte dello Stato in caso di mancanza di tali soggetti e di spedizione all’interno della comunità europea.

All’art. 1 del d. lgs. n. 45/2014 verrà aggiunto l’art. 1-bis, che così recita:

«Art. 1-bis. – (Princìpi generali) – 1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

 2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro dell’Unione europea o del Paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.

5. Agli eventuali oneri derivanti dai commi 2 e 3 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Guarda il percorso normativo: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50643.htm

Leggi il testo del d.d.l. sinora approvato: http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.1432_A.18PDL0050080&back_to=#TFPD