DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DEL PROCESSO THYSSEN KRUPP DI TORINO

In data 18 settembre 2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno depositato le 213 pagine di provvedimento costituente le motivazioni della sentenza relativa al disastro avvenuto nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp di Torino.

Con tale sentenza è stata confermata la responsabilità degli imputati per omicidio colposo, escludendo quindi l’ipotesi di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale come prospettato dall’accusa. E’ stata pertanto annullata parte della sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Torino per la rideterminazione delle pene da irrogare.

Viene quindi rimarcata la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, fulcro centrale della problematica che aveva portato la vertenza al vaglio delle Sezioni Unite da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce, con il seguente quesito formulato nel novembre 2013: «Se la irragionevolezza del convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento comporti la qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale».

Al termine dell’udienza del 24 aprile 2014, laSuprema Corte aveva pubblicato la seguente informazione provvisoria:

«In ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie.

  • Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (colpa cosciente).
  • Nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. In particolare, nel dolo eventuale, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di eventoche si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale.

Il 18 settembre 2014 sono poi state depositate le motivazioni.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343

(Presidente Santacroce, Relatore Blaiotta, P. G. Destro)

Scarica il testo del provvedimento: Cass. Pen. SS UU n. 38343-2014

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