Rifiuti. Può un agglomerato di materiali da demolizione, depositato in attesa di riutilizzo, qualificarsi come sottoprodotto?

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 41607 del 13 settembre 2017 (ud. del 6 luglio 2017)

Rifiuti. Sottoprodotti. Evoluzione normativa. Condizione della certezza del riutilizzo. Nozione ex articolo 184-bis, d. lgs. n. 152/2006. Nozione ex articolo 183, comma 1, lettera p), d. lgs. n. 152/2006. Materiali da demolizione. Destinazione a futura incerta nuova costruzione. Applicabilità disciplina sottoprodotti. Negazione. Disciplina dei rifiuti. Sussistenza.

COMMENTO:

La Suprema Corte torna a ribadire che in tema di sottoprodotti sono da considerarsi tali  “quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall’inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi“.

La certezza del riutilizzo determina pertanto l’esclusione a monte di volersi disfare dell’oggetto o della sostanza, concorrendo, con le altre condizioni prescritte, alla definizione di tali oggetti/sostanze quali sottoprodotti e come tali non soggetti al titolo IV del d. lgs. n. 152/2006.

La Corte ha argomentato inoltre come “la mancanza di certezze iniziali sull’intenzione del produttore/detentore del rifiuto di disfarsene e l’eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come sottoprodotto. Il deposito di rifiuti da demolizione in attesa di un loro eventuale riutilizzo denunzia la mancanza della iniziale certezza del loro riutilizzo prima ancora della loro produzione”.

Nella fattispecie in esame, la vertenza ha avuto ad oggetto l’attività, operata da un liquidatore di una società, di raccolta di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta comunicazione ex art. 216 d. lgs. n. 152/2006, come tale sussumibile nella violazione dell’arr. 256, comma 1 d. lgs n. 152/2006, poichè lo stesso aveva depositato all’interno dell’area privata aziendale materiale di risulta derivante da demolizione (nella specie, cumuli di rifiuti costituiti da macerie edili, guaine bituminose, spezzoni di legno, rifiuti plastici etc.). L’area interessata dal deposito era stata utilizzata ai fini dello sversamento dei rifiuti per una futura costruzione di palazzina, di cui i finanziamenti tardavano ad arrivare.

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen. sez. 3 n. 41607-2017