Il diritto di accesso e di passaggio in spiaggia da parte del cittadino-bagnante.

Agosto è alle porte e come ogni anno prevedibilmente si riaccenderanno le polemiche sulla possibilità di accedere liberamente, da parte dei bagnanti, alle spiagge. Bisogna tener presente che nonostante intorno al nostro paese si snodino ben 7.500 km di coste, soltanto 3.950 km siano balneabili, e di queste ultime quasi il 50% è soggetta a occupazione di stabilimenti balneari.

Guardi che lei qui non può passare!

Quante volte sarà capitato di sentire dire questa frase antipatica da parte del Mitch Bucannon di turno a guardia di uno stabilimento balneare mentre si transita sul bagnasciuga? Ma questa frase, proferita nei confronti del cittadino-bagnante che dopo un anno intero di lavoro si vede negare l’accesso a porzioni di spiaggia nazionale, non solo risulta antipatica ma è anche giuridicamente sbagliata.

Vediamo quindi qual’è la situazione sotto il profilo normativo.

COS’E’ IL DEMANIO MARITTIMO?

Secondo l’art. 882 del codice civile, il lido marino e la spiaggia fanno parte del demanio marittimo dello Stato: sono, cioè, beni di proprietà dello Stato (o delle Regioni, delle Province, dei Comuni), inalienabili, inespropriabili e quindi destinati al servizio della collettività.

Seppur il terreno demaniale sia concedibile in gestione a soggetti privati, il limite invalicabile è però costituito dalla fruibilità da parte di tutti i cittadini-bagnanti della c.d. “battigia”.

CHE COS’E’ LA BATTIGIA?

Con il termine “battigia” si intende “quella parte di spiaggia contro cui le onde si infrangono al suolo, che si estende per circa 5 metri dal limitare del mare” (ma per le spiagge di ampiezza inferiore ai 20 metri, le Capitanerie di Porto possono ridurre l’estensione della battigia fino a 3 metri).

COSA DICE LA DISCIPLINA NORMATIVA?

 La disciplina normativa in tema di libero accesso alle spiagge è regolata dal decreto-legge n. 400 del 5 ottobre 1993, convertito in Legge 4 dicembre 1993 n. 494, modificato dall’art. 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007): l’art. 3, lett. e) prevede l’obbligo ai titolari delle concessioni “di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. Più recentemente, l’art. 11, comma 2, lett. d) della Legge 15 dicembre 2011 n. 215 (Legge Comunitaria 2010) ha statuito che “fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito  di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di  balneazione,disciplinare le ipotesi di  costituzione  del  titolo  di  uso  o  di utilizzo delle aree del demanio marittimo”.

Da qui ne consegue che sia gratuito e libero per chiunque non solo l’accesso all’acqua ma anche il passaggio, il passeggio e lo stazionamento sopra 5 (o 3) metri di spiaggia; a ciò si aggiunge la possibilità, una volta chiuso lo stabilimento privato fino all’alba successiva, la possibilità di pescare liberamente dalla battigia stessa. Pertanto, nessun concessionario privato di una spiaggia può impedire le predette attività e men che meno sottoporle a pagamento e/o pedaggio di qualsiasi tipologia. Ma la normativa di riferimento parla di transito e non di sosta, e pertanto il cittadino non potrà posizionare il proprio telo da bagno o l’ombrellone sulla battigia dinanzi agli ombrelloni privati dello stabilimento balneare (se legittimamente allocati) e in genere non potrà sostarvi.

Di questo argomento se ne è occupato in sede amministrativa anche il Consiglio di Stato, rigettando in passato, con due diverse ordinanze, le istanze cautelari presentate da due operatori balneari di Ostia che si erano appellati contro il provvedimento predisposto dal Comune di Roma, il quale aveva imposto la rimozione dei cancelli che ostruivano l’accesso libero alla spiaggia. Con l’ordinanza n. 2543/2015, dirimendo la questione relativa all’accessibilità pubblica alla battigia e al mare, il Consiglio di Stato ha affermato il carattere pubblico della fruibilità della collettività del demanio marittimo e dell’eccezionalità dell’esclusività della concessione al privato. Si legge infatti che “il demanio marittimo è direttamente ed inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale l’esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione” precisando inoltre che “ di tale principio generale costituiscono applicazione, tra l’altro, l’art.1, comma 251 lettera e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’aria ricompressa nella concessione, anche al fine di balneazione”, stabilendo inoltre che il principio dell’accessibilità pubblica alla battigia e al mare sia a tutti gli effetti “clausola necessaria del provvedimento concessorio”.

Non resta che augurare a tutti buone vacanze, da bagnanti più rilassati e più informati.