DISCARICHE: nuove regole con il d. lgs. 3 settembre 2020 n. 121.

In data 12 settembre 2020 è stato pubblicato il d. lgs. 3 settembre 2020 n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (G.U. n. 228 del 14/09/2020).

Il nuovo provvedimento che entrerà in vigore dal 29 settembre 2020, è attuativo di una delle 4 direttive relative al c.d. “pacchetto” sull’economia circolare (unitamente al d. lgs. 3 settembre 2020 n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio“, al d. lgs. 3 settembre 2020 n. 119, recanteAttuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori usoe al d. lgs. 3 settembre 2020, n. 118 recanteAttuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche“.
Tra le modifiche apportate al d. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, vengono in primo luogo rideterminate le finalità, che sono ora tese a una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del d. lgs. n. 152/2006, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il piu’ possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonche’ i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.
Vengono modificate le definizioni di “percolato” (qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa) e di “eluato” (la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio) nonchè di “rifiuti biodegradabili“: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995).
Viene stabilito che a partire dal 2030 sarà vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 del T.U.A. , con criteri che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente.
Vengono indicati una serie di rifiuti che non possono essere comunque smaltiti in discarica [tra cui rifiuti allo stato liquido, rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e Infiammabili (HP3), rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili (PCB) etc.].
Viene inserito un articolo riguardante la “caratterizzazione di base” come attività prodromica all’ammissibilità dei rifiuti in discarica, da effettuarsi prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato, nonchè la sottoposizione, dopo tale caratterizzazione, ad una “verifica di conformità” al fine di stabilire se possiedano le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilita’. Tale attività è in capo al gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione. Il gestore inoltre dovrà utilizzare una o piu’ determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione, facendo riferimento ai metodi indicati nell’Allegato 6 e con obbligo di conservazione dei dati per almeno 5 anni.
Vengono determinate le regole per lo smaltimento in discarica dei rifiuti inerti e per i rifiuti non pericolosi.
Viene prevista la possibilità per le autorità territoriali di autorizzare, anche per settori confinati, determinate sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e vengono definiti i criteri di ammissibilità die rifiuti in depositi sotterranei.
Scarica il pdf il testo del provvedimento: d. lgs. 3 settembre 2020 n. 121