Divieto di fumare all’aperto e di abbandonare mozziconi e rifiuti di piccolissime dimensioni: quali norme si applicano?

In questi ultimi mesi segnati dalla crisi pandemica derivante dal covid-19, uno degli aspetti singolari collegati all’inquinamento cittadino, se si presta attenzione, è stata la drastica riduzione della micro-spazzatura presente nelle strade.

Tale diminuzione però non è stata dettata soltanto dalla minore circolazione delle persone nè da improvvise implementazioni del senso civico comune, bensì da un altro fattore curiosamente collegato: l’utilizzo delle mascherine protettive ha comportato la drastica riduzione delle persone che fumando all’aperto gettavano per terra i mozziconi delle sigarette.

L’abbandono e incontrollata dispersione di mozziconi di sigaretta nonchè di altre tipologie di rifiuti di piccole (scontrini, fazzoletti, chewing gum etc) dimensioni è chiaramente una modalità di comportamento che costituisce una delle cause principali di “microinquinamento diffuso”, lede il decoro urbano dei centri abitati ed è espressione disinteresse ambientale e maleducazione nei confronti dei consociati.

E’ noto che molti regolamenti comunale abbiano previsto apposite sanzioni amministrative sul tema, ma quello che però ai più non è cosa nota e che il legislatore ambientale si è occupato di normare le violazioni inerenti tali comportamenti attraverso la predisposizione di sanzioni amminsitrative.

Gli artt. 232-bis e 232-ter prevedono infatti due ipotesi:

  • il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi per i rifiuti di prodotti da fumo (art. 232-bis, comma 2);
  • il divieto di abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi per i rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, (art. 232-ter)

Al fine di evitare questi comportamenti antiecologici, è inoltre prevista l’installazione da parte dei Comuni di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo in strada, parchi e luoghi di aggregazione sociale sono previste campagne di sensibilizzazione sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo (art. 232-bis, comma 1).

I comportamenti illegittimi sopra descritti sono punibili attraverso sanzione amministrativa pecuniaria, con una somma da 30 a 150 euro per la violazione dell’art. 232-ter e con una somma fino al doppio per la violazione dell’art. 232-bis. Ciò in quanto l’eccessiva onerosità, prima dell’inserimento di tali articoli nel d. lgs. n. 152/2006, avrebbe comportato la conseguenza dell’applicazione del combinato disposto degli artt. 192 (abbandono di rifiuti) e 256 (gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi).

Tale riflessione peraltro si aggancia all’entrata in vigore da pochi giorni (ovvero dal 19 gennaio 2021) delle disposizioni del Regolamento per la qualità dell’aria emanato dal Comune di Milano in tema di divieto di fumo nei luoghi pubblici all’aria aperta (e solo in ipotesi in cui siano presenti persone a meno di 10 metri di distanza), che estende alle seguenti aree:

  • Fermate dei mezzi pubblici di superficie
  • Parchi pubblici
  • Aree gioco per bambini
  • Aree cani
  • Cimiteri
  • Spalti degli stadi (compreso San Siro)

Dal 1° gennaio 2025 il divieto di fumo sarà infine esteso a tutte le aree pubbliche all’aperto.

Anche in questo caso, sono previste sanzioni pecuniarie amministrative da Euro 40 a Euro 240.

Vi è però una riflessione giuridica da svolgere: le sanzioni derivanti dal Regolamento Comunale di Milano (o di altri Regolamenti Comunali approvati) sono cumulabili con quelle previste dal d. lgs. n. 152/2006 agli artt. 232-bis e ter?

L’art. 8 della Legge n. 689/81 (che regola la disciplina delle sanzioni amministrative) prevede in tema di cumulo giuridico che “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo“.

La soluzione pertanto sembra ammissibile, considerato che le condotte punite, di per sè considerate, riguardano rispettivamente il divieto di fumare e il divieto di abbandonare i mozziconi di sigaretta, e pertanto, seppur collegate, sono differenti in quanto non è detto che chi sia sorpreso a fumare successivamente getti anche i mozziconi in terra, mentre chi getta i mozziconi in terra ha ovviamente fumato poco prima di abbandonare il rifiuto.