DPI e nuovo Regolamento europeo: dal 21 aprile 2018 in vigore il Reg. UE n. 425/2016.

In data odierna entra in vigore il Reg. UE n. 425/2016 (già pubblicato in G.U.C.E. L 81 del 31 marzo 2016), ed applicabile dal 21 aprile 2018, recante “Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio“.

Il regolamento stabilisce i requisiti che i dispositivi di protezione individuale (DPI), immessi sul mercato, dovranno avere per la progettazione e la fabbricazione, stabilendo altresì la libera circolazione dei DPI in ambito comunitario.

 

 

 

Tale nuova normativa si applicherà ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che vengono così definiti:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

Non si applicherà invece ai DPI:
a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
b) progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
c) progettati per l’uso privato per proteggersi da:
i) condizioni atmosferiche non estreme;
ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Suddivisione/Catergorie di rischio
La Classificazione dei DPI viene ora effettuata per Categorie di Rischio in relazione alla tipologia di riferimento per gli utilizzatori (cfr. Allegato I):

Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall’alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Viene fissato il termine del 21 aprile 2019 per la messa a disposizione dei DPI conformi alla precedente direttiva 89/686/CEE (Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale) già immessi sul mercato, nonchè il termine del 21 aprile 2023 per la valenza degli attestati ci certificazione CE e le approvazioni rilasciate ai sensi della direttiva 89/686/CEE, salvo che non scadano prima di tale data.

La direttiva 89/686/CEE viene infine abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.

Scarica in pdf il testo del provvedimento: Reg. UE n. 425-2016