IL DPR 13 GIUGNO 2017 SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO: LA NUOVA DISCIPLINA DEL TESTO UNICO.

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il D.P.R. 13 giugno 2017 avente ad oggetto il “Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014” approvato dal Consiglio dei Ministri n. 30 del 19 maggio 2017, che resta ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dopo circa un anno di iter legislativo (la prima versione del provvedimento era del luglio 2016), un’integrazione con ricorso a consultazione pubblica ed il parere della Conferenza unificata, la nuova normativa in esame diventa testo unico per le varie disposizioni disciplinanti la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Vengono esclusi dall’applicazione del provvedimento le ipotesi di cui all’art. 109 d. lgs. n. 152/2006 (immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) nonché i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, per cui si applica ancora la disciplina della Parte IV del d. lgs. n. 152/2006.

I punti principali del decreto, composto da 31 articoli e 10 allegati, sono i seguenti:

  • Sono stabiliti criteri generali per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti;
  • Viene disciplinato il deposito intermedio con indicazione delle modalità di svolgimento, l’ubicazione e la durata dello stesso;
  • Viene indicata la disciplina inerente il trasporto del materiale al di fuori del cantiere, precisando che esso debba essere accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 6;
  • L’utilizzo del materiale in conformità al piano di utilizzo deve avvenire mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo;
  • Viene definita la disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo nei cantieri di grandi dimensioni (artt. 9-18), e per i cantieri di piccole dimensioni (artt. 20 e 21);
  • Viene definita la disciplina delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti;
  • Viene disciplinato l’utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (cfr. art. 185, comma 1, d. lgs. n. 152/2006;
  • Viene disciplinato l’utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
  • Viene disciplinata la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il testo del provvedimento contiene anche 10 allegati, così strutturati:

  • Allegato 1 – Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (articolo 8)
  • Allegato 2 – Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8)
  • Allegato 3 – Normale pratica industriale (articolo 2, comma 1, lettera o)
  • Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (articolo 4)
  • Allegato 5 – Piano di utilizzo (articolo 9)
  • Allegato 6 – Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 (articolo 21)
  • Allegato 7 – Documento di trasporto (articolo 6)
  • Allegato 8 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 7)
  • Allegato 9 – Procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni (articoli 9 e 28)
  • Allegato 10 – Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4, comma 3 (articolo 4)

Ulteriore punto degno di nota è la canonizzazione della clausola di riconoscimento reciproco, secondo cui non vi siano limitazioni alla commercializzazione di materiali legalmente commerciati in altro Stato membro UE o in Turchia o ai materiali legalmente fabbricati in paesi EFTA parti contraenti SEE, purchè vengano garantiti livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti prescritte dal DPR in esame.

Per quanto riguarda le norme di raccordo e transitorie, fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data in cui entrerà in vigore il DPR citato, viene prevista la possibilità, entro un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, per assoggettare i progetti per cui sia in corso una procedura in base al d.m. 10 agosto 2012 n. 161 o all’art. 41 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98 [1] alla disciplina del DPR stesso. Qualora decorra il termine predetto senza che sia stato presentato un piano di utilizzo adeguato, varrà la disciplina previgente.

Nel caso di procedure assoggettate a VIA, a meno che non sia stato emesso il provvedimento finale varrà la disciplina prevista dall’art. 24 comma 2 del DPR citato: la sussistenza delle condizioni e dei requisiti ex art. 185, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 152/2006 viene effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), tramite presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, contenente i requisiti citati dall’articolo premenzionato.

Inoltre, i materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli ed eventualmente utilizzati anche in parte per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, non sono considerati rifiuti ex art. 183, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 152/2006 né costituiscono discarica (se depositati sul suolo o nel sottosuolo) ex art. 2 d. lgs. n. 36/2003, se, a seguito di caratterizzazione ambientale dei siti di deposito e di destinazione finale, questi rispettano le CSC delle colonne A e B della Tabella 1, All. 5 del d. lgs. n. 152/2006, in relazione alla loro destinazione d’uso finale. Il soggetto proponente dovrà però presentare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del DPR citato, un Piano di Utilizzo corredato da documentazione ovvero la sola documentazione sulla caratterizzazione ambientale.

Con l’entrata in vigore del DPR 13 giugno 2017 vengono abrogate le seguenti disposizioni normative:

  • 184, comma 2 bis d. lgs. n. 152/2006;
  • 266, comma 7 d. lgs. n. 152/2006;
  • 41, comma 2 e 3, lett. a) e art. 41 bis d.l. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013;
  • 3, comma 1 d.l. n. 2/2012, convertito in Legge n. 28/2012;
  • 34, comma 8, 9 e 10 del d.l. n. 133/2014, convertito in Legge n. 164/2014.

Vengono fatti salvi i procedimenti in corso o già conclusi alla data di entrata in vigore del DPR citato ex art. 3, comma 1 Legge n. 28/2012 [2].

 

Scarica in pdf il testo approvato del provvedimento: d.p.r. 13 giugno 2017

 

 

[1] La quale prevede, in deroga al d.m. n. 161/2012, la sottoposizione alla disciplina dei sottoprodotti ex art. 184 bis d. lgs. n. 152/2006 per i “materiali da scavo” (ex art. 1, lett. b) d.m. n. 161/2012) alle seguenti condizioni: a) che sia certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del d. lgs. n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determini rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non sia necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

[2] Ovvero inerenti l’esclusione dalla disciplina della parte quarta del d. lgs. n. 152/2006 delle matrici materiali di riporto, a cui vengono riferite le disposizioni ex art. 185, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. n. 152/2006, che così recitano: “b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.