Edilizia: Cosa succede se non si espone il cartello di cantiere? Cassazione Penale n. 48178/2017.

Nel caso di mancata esposizione del cartello di cantiere quali conseguenze possono esserci?

La fattispecie concreta ha riguardato un proprietario di un immobile chiamato a rispondere in sede penale per la violazione dell’art. 44, lett. a) d.p.r. n. 380/2001 in relazione all’omissione dell’apposizione del  cartello di cantiere contenente il richiamo al permesso a costruire, unitamente alle altre notizie prescritte dal regolamento edilizio comunale. All’imputato veniva contestata tale violazione per lavori relativi al ripristino di una strada già esistente nonchè la demolizione di un rudere.

Veniva contestato dagli imputati che il ripristino di strada già esistente fosse soggetto al regime di edilizia libera, e che l’apposizione del cartello di cantiere non si identificasse con l’opera che si intendeva realizzare, ma con quella realizzata effettivamente; in particolare, si deduceva che i lavori previsti dal permesso a costruire non fossero iniziati, e che vi fosse stata soltanto l’apertura dell’accesso e mere attività di spostamento della cotica già esistente.

Ciò in relazione al disposto previsto dall’art. 20 comma 6 del d.p.r. n. 380/2001, il quale stabilisce che “gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio“. Inoltre, l’art. 27 comma 4 del d.p.r. citato prescrive che “gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti“.

La Suprema Corte ha ritenuto prive di fondamento le doglianze degli imputati, sulla base del fatto che “la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell’attività costruttiva presso il cantiere, consente una vigilanza rapida, precisa ed efficiente e risponde all’altro scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori siano stati autorizzati dall’autorità competente; il che non è poco ai fini della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione“. Tant’è, che anche l’esposizione, in maniera non visibile, del cartello che risulti comunque presente all’interno del cantiere viola il precetto penale.

Altra circostanza da considerare è che il fatto costitutivo dell’obbligo di esposizione del cartello di cantiere è il rilascio del permesso a costruire, indipendentemente dalla necessità del titolo edilizio rilasciato dall’organo comunale.

Vi è da precisare che la violazione dell’obbligo espositivo del cartello di cantiere costituiva reato anche prima dell’introduzione dell’art. 27 comma 4 del d.p.r. n. 380/2001, poichè prevista dall’art. 4, comma 4 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, la quale prevedeva due distinti obblighi: il primo, relativo alla tenuta in cantiere della concessione edilizia, il secondo relativo all’esposizione di cartello di cantiere contenente le informazioni identificative della concessione edilizia rilasciata e degli autori dell’attività costruttiva. Tali prescrizioni erano punite penalmente a condizione che fossero stateespressamente previste dai regolamenti edilizi o dalle concessioni, configurando così un’ipotesi di c.d. “norma penale in bianco”, avente precetto generico con rinvio a normativa extrapenale per le ulteriori specificazioni della condotta punibile.

Pertanto, l’interpretazione sostenuta in base alla quale non vi potesse essere punibilità poichè i lavori non fossero inziati è stata ricnosciuta priva di pregio giuridico in quanto ciò che rileva nel concreto, ai fini della sussistenza della violazione dell’art. 44, lett. a) del d.p.r. n. 380/2001, è il rilascio del permesso a costruire di per sè, i cui dati vanno indicati nel relativo cartello di cantiere. Tale preventivo adempimento è in grado di soddisfare l’esigenza di controllo sia postumo che frazionato dell’attività da porre in essere o già in esecuzione.

Il cartello di cantiere e i suoi contenuti.

L‘art. 90, comma 7 del d. lgs. n. 81/2008 prevede che “il committente o il responsabile dei lavori comunichi alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere”.

Il cartello di cantiere da installare in prossimità dell’accesso al cantiere, per lavori privati, deve contenere le seguenti indicazioni:

  • la tipologia di opere da realizzare
  • l’importo delle opere da realizzare
  • le modalità di realizzazione
  • gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire
  • la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale)
  • l’impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale)
  • le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici)
  • il nome del progettista architettonico
  • il nome del progettista delle strutture
  • il nome del progettista degli impianti
  • il nome del direttore dei lavori
  • il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere
  • il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza)
  • il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza)
  • il nome del direttore di cantiere
  • il nome del collaudatore
  • i responsabili delle imprese subappaltatrici

In caso di lavori pubblici devono essere riportate anche le seguenti informazioni:

  • la durata dei lavori
  • la scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza
  • le categorie di lavoro eseguite
  • il ribasso d’asta
  • il responsabile del procedimento

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen. sez. 3 sent. n. 48178-2017