EMANATO IL REGOLAMENTO N. 649/2012 SULL’ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

In data 4 luglio 2012 è stato emanato il Regolamento n. 649/2012  (pubblicato in G.U.C.E. L201 del 27/07/2012) sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Il nuovo regolamento, che si applicherà a partire dal 1°marzo 2014 (venendo così abrogato il Reg. CE n.689/2008), è denominato PIC (“Prior Informed Consent”) è attuativo della Convenzione di Rotterdam, firmata l’11 settembre 1998 (entrata in vigore il 24 febbraio 2004) ed inerente le procedure di consenso preventivo informato necessarie per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi (vedi http://www.pic.int/), e disciplina le procedure riguardanti l’importazione e l’esportazione di alcune sostanze chimiche pericolose nonchè i relativi obblighi in capo alle imprese che esportino tali prodotti fuori dalla zona europea, garantendo un regime di cooperazione per il commercio internazionale delle sostanze chimiche pericolose e la condivisione delle responsabilità ad esso connesse: ciò grazie al flusso informativo relativo alle procedure di immagazzinamento, trasporto, utilizzo e smaltimento di tali sostanze che pervengano ai paesi in via di sviluppo.
Più in particolare, il Regolamento PIC si applica non solo ai “chemicals” (sostanze di cui al suo Allegato I e miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del Reg. CE n. 1272/2008 – CLP), ma anche agli articoli (laddove siano applicabili le prescrizioni dell’art. 10 e 15 del medesimo Reg. CE n.649/2012) contenenti prodotti chimici industriali, pesticidi e biocidi di cui al suo Allegato I,  tra le quali ad esempio, benzene, cloroformio, atrazina e permetrina.
Restano esclusi da tale disciplina le droghe e le sostanze psicotrope, i rifiuti, i materiali radioattivi, gli alimenti e gli additivi alimentari, le armi chimiche, gli OGM, i mangimi, i medicinali per uso umano e veterinario, le sostanze chimiche esportate o importate per la ricerca e/o l’analisi (eccetto che tali sostanze non incidano sulla salute umana o ambientale, ed in ogni caso che non siano superiori, per ciascun soggetto esportatore, la quantità di dieci chilogrammi all’anno verso ciascun paese importatore).
Le procedure di esportazione è soggetta a due tipi di requisiti:
– notifica di esportazione (vedi http://echa.europa.eu/it/regulations/prior-informed-consent/export-notification-procedure);
– esplicito consenso (vedi http://echa.europa.eu/it/regulations/prior-informed-consent/explicit-consent-requirement).
Centrale sarà inoltre il ruolo dellAgenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) a partire dalla data di applicazione del Regolamento PIC, ovvero il 1° marzo 2014: l’ECHA sarà infatti responsabile delle attività amministrative e tecniche relative al nuovo regolamento, avendo il compito di elaborazione ed invio delle notifiche di esportazione ai paesi importatori extra UE, oltre al mantenimento di un’apposita banca dati delle notifiche e dei consensi espliciti forniti dai paesi importatori (questa attività era una prerogativa e responsabilità del Joint Research Centre della Commissione europea ex Reg. CE n. 689/2008) ed all’assistenza e consulenza tecnico-scientifica fornita ad industria, autorità nazionali UE ed extra UE e Commissione europea.

Scarica il testo del provvedimento: Reg. CE n. 649-2012

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *