END OF WASTE : i chiarimenti della deliberazione giunta regionale Veneto n. 120 del 7 febbraio 2018

La Regione Veneto ha emanato in data 7 febbraio 2018 una deliberazione avente ad oggetto indirizzi operativi per la cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter del d. lgs. n. 152/2006.

Le specifiche tecniche contenute nel provvedimento serviranno da indirizzo a tutte le Amministrazioni Pubbliche depositarie del potere autorizzatorio per gli impianti di recupero dei rifiuti in regime di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex art. 208 d. lgs. n. 152/2006, per garantire uniformità di applicazione della disciplina degli End of Waste (EoW).

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

La circolare 1° luglio 2016 del Ministero dell’Ambiente aveva chiarito che sussistono 3 modalità gerarchicamente ordinate di definizione degli EoW ai sensi dell’art. 184-ter T.U.A. , così determinate:

  1. I criteri dei regolamenti europei prevalgono su quelli ministeriali nazionali ove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti;
  2. I criteri dei decreti ministeriali prevalgono (salvo specifiche deroghe previste) sui criteri regionali o degli altri enti delegati in caso di autorizzazione ordinaria di recupero dei rifiuti, se si tratta delle stesse tipologie di rifiuti;
  3. i criteri regionali o degli enti delegati possono, in via residuale ed in sede di autorizzazione ex artt. 208, 209 e 2011 T.U.A., stabilire criteri per le EoW alle condizioni indicate dall’art. 184-ter, comma 1 del T.U.A. * per i rifiuti non regolamentati da regolamenti comunitari o decreti ministeriali.

Quindi quali criteri devono utilizzare le Regioni?

Nell’Allegato A, posto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è chiarito, innanzitutto, come rientrano nel procedimento di autorizzazione per la definizione di criteri end of waste, esclusivamente le operazioni di recupero annoverate nell’elenco “non esaustivo” dell’allegato C alla parte IV del T.U.A. (art. 183, comma 1 lett. t)), che rispondono alla definizione di riciclaggio, di cui all’ art. 183, comma 1 lett. u) del medesimo decreto, ove “i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini”, in grado quindi di far venir meno lo status di rifiuto.

Con l’occasione si evidenzia che, nel caso in cui sia presentata al competente Ente un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a produrre EoW e l’impianto interessato risulti essere già autorizzato ad effettuare la gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209, 211, la richiesta deve essere inquadrata come una “modifica sostanziale” ai sensi della art. 5, lett. l-bis) del T.U.A., che comporta, di fatto, un necessario e doveroso approfondimento istruttorio.

Infine, laddove risulti necessario acquisire informazioni in ordine a impatti igienico-sanitari e/o ambientali derivanti dall’uso di prodotti EoW o siano identificati parametri non disciplinati dalla normativa di settore riguardo allo specifico utilizzo, l’Autorità deputata al rilascio dell’autorizzazione è tenuta a richiedere un apposito parere alle autorità competenti, identificabili nelle Unità sanitarie locali, che, qualora ritenuto opportuno, possono farsi supportare dall’Istituto Superiore di Sanità, nonché, dai Ministeri competenti per materia.

Si sottolinea che il succitato parere è indispensabile ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dal punto d), comma 1 dell’art. 184-ter.

Da ultimo, il proponente, in qualità di recuperatore, dovrà inoltre dare evidenza del rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1907/06 (REACH) riguardo al prodotto EoW.

Scarica il testo del provvedimento: deliberazione Giunta regionale Regione Veneto n. 120 del 7 febbraio 2018

Scarica l’Allegato A: Allegato A

 

* L’art. 184-ter, comma 1 del d. lgs. n. 152/2006 stabilische che:
“Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.