END OF WASTE. Pannoloni, pannolini e assorbenti: novità in arrivo.

Novità in arrivo per un settore specifico dei rifiuti che ora potrà riguardare gli End of Waste.

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole nell’adunanza del 20 dicembre 2018 (n. affare 00626/2018) sullo schema di Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, d. lgs. n. 152/2006.

Tale parere segue l’invio, da parte del Ministero dell’Ambiente, di nota del 27 marzo 2018 n. 5911 con la quale era stato richiesto parere legislativo dei Giudici di Palazzo Spada sullo schema di regolamento predetto.

Dopo specifico trattamento, anche pannolini, pannoloni e assorbenti potrebbero essere inclusi tra gli End of Waste e pertanto sottratti alla disciplina sui rifiuti, qualora ne sussistano le condizioni prescritte dall’art. 184-ter del d. lgs. n. 152/2006, permettendone così la reintroduzione nel sistema produttivo in quanto materiali recuperati.

L’importanza di questo schema di Regolamento è di primo livello poichè l’Italia è stato il primo paese europeo a proporre una soluzione di tal genere, e ovviamente si è precisato che dovranno essere istituite misure di monitoraggio e applicazione di tale sistema nonchè interventi correttivi.

Il Consiglio di Stato ha potuto constatare che il Ministero dell’Ambiente, nello schema di Regolamento sottoposto a vaglio, ha osservato i criteri prescritti dall’art. 184-ter T.U.A., poichè:

  1. Esiste un mercato dei materiali con cui sono composti i PAP (cellulosa, Sap e miscela di plastiche eterogenee a base di poliolefine sottoposti a trattamento specifico);
  2. I materiali derivanti dai PAP che vengano trattati mantengono caratteristiche similari alle materie prime, come confermato da tests di laboratorio e industriali;
  3. non risulterebbero impatti negativi su salute e ambiente come osservato dall’ISS e dall’ISPRA, in particolare per il riutilizzo dei materiali per imballaggi alimentari.

Ora non resta che attendere il periodo di stand still dopo notificazione alla Commissione europea, ovvero un periodo di attesa nell’eventualità di applicazione di acordi o stipula di convenzioni inrernazionali o diretive comunitarie sulla materia.

Scarica in pdf il testo del parere consultivo: consiglio di stato – parere consultivo del 20 dicembre 2018 n. 00626