End of Waste: altro passo in avanti verso la modifica delle norme per evitare il collasso del sistema: il ddl “Delegazione UE 2018” è al nuovo vaglio della Camera dei Deputati

L’iter per la modificazione delle disposizioni normative in tema di “End of Waste” ha fatto un nuovo passo in avanti.

Con l’approvazione da parte del Senato del d.d.l. intitolato “Delegazione UE 2018” infatti, la lett. e) dell’art. 16 del d.d.l. premenzionato è stato modificato introducendo due importantissimi punti riguardanti la disciplina degli “End of Waste”.

Come noto, le problematiche giuridiche generate a seguito del conflitto di competenza – e del caos normativo ed interpretativo – creatosi dapprima con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 7 febbraio 2018

END OF WASTE : i chiarimenti della deliberazione giunta regionale Veneto n. 120 del 7 febbraio 2018

e successivamente annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018,

RIFIUTI: spetta esclusivamente allo Stato stabilire cosa non è rifiuto, le Regioni non hanno poteri di definizione. Consiglio di Stato n. 1229/2018.

sono state infine allargate dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 28 marzo 2019,

CODICI A SPECCHIO E CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: Si pronuncia la Corte di Giustizia europea sui rinvii pregiudiziali italiani.

mettendo a rischio l’intero sistema di gestione degli end of waste e facendo un salto carpiato all’indietro con la riviviscenza di normative emanate 20 anni fa.

Nella seduta del 30 luglio 2019, il testo del disegno di legge n. 944 è stata approvata una modifica che avrà il compito, oltre che di recepire le indicazioni della Direttiva 2018/851/UE, di far salve le autorizzazioni in essere ed il loro rinnovo nelle more dell’adozione dei decreti prescritti e tenendo presente i criteri dell’art. 184-ter del d. lgs. n. 152/2006, nonchè l’istituzione di un registro nazionale delle autorizzazioni ambientali

L’art. 16, lett. e) del d.d.l. viene così riformulato: “riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall’articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell’adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l’istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell’adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Scarica in pdf il testo del provvedimento: ddl_delega_ue_2018_ac_1201_b