GAS FLORURATI (F-GAS): NORMATIVA, SANZIONI, NUOVE SCADENZE.

I i gas florurati, denominati anche “f-gas”fanno parte delle sostanze chimiche artificiali classificate come idrofluorocarburi (Hfc), i perfluorocarburi (Pcf) e l’esafloruro di zolfo (SF6), le quali sono normalmente impiegate come  agenti estinguenti o espandenti, refrigeranti, propulsori degli aerosol e  isolanti per le apparecchiature elettriche (AEE).

A causa della loro alta potenzialità inquinante (poichè influiscono sul riscaldamento globale), le precauzioni per la riduzione degli effetti dannosi hanno reso necessario emanare provvedimenti specifici finalizzati alla tutela ambientale.

LA NORMATIVA APPLICABILE

Nell’ordinamento italiano attualmente sono vigenti i seguenti provvedimenti normativi.

IL D.P.R. 16 DICEMBRE 2018 N. 146.

Il D.P.R. 16 dicembre 2018 n. 146, recante “Attuazione del Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019” (in vigore dal 24 gennaio 2019). Tale provvedimento disciplina in particolar modo il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese già istituito con il D.P.R. n. 43/2012: l’Organismo nazionale italiano di accreditamento “ACCREDIA” rilascia un apposito accreditamento agli Organismi di certificazione sulla base di appositi schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell’Ambiente (cfr. art. 4, comma 1 D.P.R. n. 146/2018).

Con decreto direttoriale n. 9 del 29 gennaio 2019, sono stati approvati due schemi di accreditamento dal Ministero dell’Ambiente:

1) Schema di accreditamento persone: “Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.”;

2) Schema di accreditamento imprese: “Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.”

Il rilascio delle attestazioni alle persone che effettuano il recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d’aria da determinati veicoli a motore, secondo quanto disposto dal Reg. CE n. 307/2008, viene effettuato dagli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche, al completamento di un corso di formazione. Tali organismi di attestazione sono certificati a loro volta da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello Schema di accreditamento OdA, recante “Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli Organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria di determinati veicoli a motore, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146”.

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 146/2018, presso il Ministero dell’Ambiente è istituito il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di commercio competenti e accessibile dal sito web www.fgas.it.

Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
e) Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Tale registro, accessibile solo mediante iscrizione telematica, permette le seguenti attività di consultazione:

  • consultazione dell’elenco degli Organismi di Certificazione e di Attestazione della formazione ai quali le persone e le imprese possono rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati;
  • consultazione dell’elenco delle persone e delle imprese alle quali gli operatori/proprietari di apparecchiature contenenti F-gas possano fare riferimento.

La tabella qui sotto riportata indica l’elencazione delle attività e delle relative apparecchiature per cui sia necessaria la certificazione (C), l’iscrizione al Registro nazionale delle Persone e delle imprese certificate (I) o l’attestazione (A).

Apparecchiature

Attività

Persona fisica

Impresa

 Apparecchiature fisse di   refrigerazione, condizionamento   d’aria e pompe di calore  Installazione, Assistenza, Manutenzione,   Riparazione o Smantellamento

C+I

C+I

Controllo delle perdite di applicazioni contenenti =5 tonn CO2 equivalenti di gas fluorurati (=10 tonn CO2 equivalenti di gas fluorurati se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)

C+I

 Recupero di gas fluorurati

C+I

 Celle frigorifero di autocarri e   rimorchi frigorifero  Installazione, Assistenza, Manutenzione,   Riparazione o Smantellamento

C+I

I

Controllo delle perdite di applicazioni contenenti =5 tonn CO2 equivalenti di gas fluorurati (=10 tonn CO2 equivalenti di gas fluorurati se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)

C+I

 Recupero di gas fluorurati

C+I

 Apparecchiature fisse di   protezione antincendio  Installazione, Assistenza, Manutenzione,   Riparazione o Smantellamento

C+I

C+I

Controllo delle perdite di applicazioni contenenti =5 tonn CO2 equivalenti di gas =10 tonn CO2 equivalenti di gas fluorurati se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)

C+I

 Recupero di gas fluorurati

C+I

 Commutatori elettrici contenenti   gas fluorurati a effetto serra  Installazione, Assistenza, Manutenzione,   Riparazione o Smantellamento

C+I

I

 Recupero di gas fluorurati

C+I

I

 Solventi a base di gas fluorurati   ad effetto serra  Recupero di gas fluorurati

C+I

I

 Impianti di condizionamento   d’aria dei veicoli a motore (MAC).  Recupero di gas fluorurati

A+I

I

 Apparecchiature a ciclo Rankine   a fluido organico contenenti gas   fluorurati a effetto serra  Controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite

I

I

I soggetti obbligati all’iscrizione al Registro telematico nazionale.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1 D.P.R. n. 146/2018, L’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è prescritto per le persone fisiche che svolgano le seguenti attività:

a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento.

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento.

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

1) installazione;

2) riparazione, manutenzione o assistenza;

3) smantellamento;

4) recupero.

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 D.P.R. n. 146/2018, l’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è prescritto per le imprese che svolgano le seguenti attività:

– attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse* di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

– attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 D.P.R. n. 146/2018, l’obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è prescritto per le persone fisiche che svolgono le seguenti attività:

– attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 D.P.R. n. 146/2018, sono soggette all’iscrizione al Registro telematico nazionale ma esentate dall’obbligo di certificazione e attestazione, le persone fisiche e le imprese che svolgono le seguenti attività:

a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;

b) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;

c) le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;

d) le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE;

e) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;

f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

L’obbligo della tenuta dei registri.

Ai sensi dell’art. 6 Reg. UE n. 517/2014, gli operatori di apparecchiature per cui siano necessari controlli delle perdite, (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente) sono obbligati alla conservazione dei registri delle apparecchiature per cinque anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell’Autorità nazionale competente o della Commissione europea. In caso di apparecchiature etichettate come “apparecchiature ermeticamente sigillate”, i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente.

I registri delle apparecchiature devono contenere le seguenti informazioni:

  • nome, indirizzo postale, numero telefonico dell’operatore;
  • informazioni sulla quantità e il tipo di gas fluorurati installato (se non indicato nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta, dovrà essere definito da personale certificato);
  • le quantità di gas fluorurati aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
  • le quantità di gas fluorurati installati che sono state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, se del caso, il numero di certificato;
  • le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
  • le date e i risultati dei controlli delle perdite, nonché la causa delle eventuali perdite rilevate;
  • qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra;
  • identità dell’impresa/del personale che ha svolto le attività;
  • date e risultati dei controlli del sistema di rilevazione delle perdite (se installato);
  • altre informazioni pertinenti.

Non è obbligatorio tenere registri per le apparecchiature mobili di condizionamento d’aria o i veicoli frigorifero diversi da autocarri o rimorchi.

Secondo l’art. 6, par. 3 del Reg. UE n. 517/2014 inoltre, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:

a.  i numeri dei certificati degli acquirenti;
b.  le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni e, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.

IL D. L GS. 5 DICEMBRE 2019 N. 163.

Il d. lgs. n. 163/2019, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006“, ha sostituito il d.  lgs. n. 26/2013 aggiornando la disciplina sanzionatoria in materia.

In particolare, il nuovo sistema sanzionatorio prevede sanzioni amministrative proporzionali da Euro 500 a Euro 150.000 in funzione della gravità della violazione, nonchè la pena detentiva dell’arresto da 3 mesi a 9 mesi.

LE NUOVE SCADENZE

La data del 31 marzo 2020 è rilevante per numerosi adempimenti.

Entro tale data devono infatti essere inviate:

  • la comunicazione periodica dei dati concernenti la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione degli f-gas;
  • alla Commissione europea una relazione annuale sui risultati del processo di verifica, riferita ai dati dell’anno civile precedente.
  • la relazione sulle attività svolte dagli organismi di certificazione e da quelli di valutazione della conformità degli organismi stessi organismi;
  • le comunicazioni da parte dei gestori di impianti, operatori aerei, imprese che producono, importano ed esportano “sostanze controllate” lesive per l’ozono stratosferico, importatori di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi.