GIURISPRUDENZA IN PILLOLE: RASSEGNA MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022

FAMIGLIA E MINORI

Cass. civ., 5 luglio 2022 n. 21312

L’affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo; la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.

Cass. civ., 1° luglio 2022 n. 21054

Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge, non perde – per ciò solo – l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto “stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale”. Per modo che il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, come nel caso, deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.

Cass. civ., 13 giugno 2022 n. 19009

In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché non trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, poiché diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Pertanto, il giudice di merito, qualora l’importo non sia qualificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità.

Cass. civ., 9 giugno 2022 n. 18641

In sede di divisione del patrimonio comune tra ex coniugi, se la proprietà esclusiva della casa viene attribuita al coniuge affidatario della prole, il valore dell’immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge.

Cass. civ., 12 maggio 2022 n. 15248

In sede di determinazione dell’entità dell’assegno divorzile, la valutazione delle rispettive condizioni economiche dei coniugi deve aver riguardo tanto ai redditi veri e propri di ciascuno, quanto ad ogni ulteriore cespite patrimoniale, anche immobiliare (pur se temporaneamente improduttivo), poiché tali cespiti, oltre alla intrinseca idoneità ad assicurare benefici di rilevanza economica al loro titolare, rappresentano, comunque, un valore patrimoniale suscettibile di conversione o di diverso impiego. Occorre, cioè, tenere conto della intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica.

Cass. civ., 12 maggio 2022 n. 15241

Il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di divorzio può limitarsi a provare l’altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, non essendo onerato del fornire anche la prova – assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare – di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi al menage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sulla esistenza di obblighi di assistenza reciproci. Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo alla attualità di mezzi adeguati e impossibilità a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa. A tale fine il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio personale dell’ex coniuge.

Cass. civ., 12 maggio 2022 n. 15148

L’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli, ex artt. 147 e 148 cod. civ., è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.

Cass. civ., 10 maggio 2022 n. 14816

In tema di ripartizione delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, in base al principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.

Cass. civ., 4 maggio 2022 n. 14161

Il giudice del merito, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che ne faccia richiesta, o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all’articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest’ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze.

Cass. civ., 4 maggio 2022 n. 14151

In materia di revoca dell’assegno divorzile disposta per la instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo, stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

Cass. civ., 4 maggio 2022 n. 14077

L’articolo 5, comma 1, della legge n.184 del 1983, come modificato dall’articolo 2 della legge n. 173 del 2015 nella parte in cui prevede che l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, è riferito esclusivamente all’affidamento extrafamiliare, disposto ex articolo 4 della medesima legge, e non all’affidamento preadottivo, poiché la ratio di tale previsione, a differenza di quella relativa all’affidamento preadottivo, è costituita dall’ esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsi dell’affidamento extrafamiliare, per il permanere della situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazione di tipo genitoriale con il minore stesso, consentendo agli stessi la possibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specifici interessi del minore.

Cass. civ., 2 maggio 2022 n. 14251

Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa. Il richiedente, poi, deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell’eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Cass. civ., 30 giugno 2022 n. 20836

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa, di regola, l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. Il giudice deve, peraltro, accogliere l’opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex articolo 1137 c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione.

Cass. civ., 22 giugno 2022 n. 20146

L’assemblea dei condomini, ai sensi dell’articolo 1135 del Cc, nell’esercizio dei poteri di gestione del condominio, ha il potere di ratificare l’operato di una commissione o gli atti compiuti dall’amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni. Parimenti nulla si oppone, in linea di principio, a che l’assemblea, sulla base di una valutazione di dati obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell’amministrazione, proceda a ratificare o integrare un precedente deliberato rimasto improduttivo di effetti, neppure potendosi prospettare al riguardo un vizio di eccesso di potere, il quale suppone un grave pregiudizio per la cosa comune.

Cass. civ., 21 giugno 2022 n. 20009

Esula dalle attribuzioni dell’assemblea, previste dall’articoli 1135, nn. 2) e 3), del codice civile, porre a carico di un singolo condomino una determinata spesa sulla base di un accertamento di responsabilità che non provenga da una sentenza e che sia, piuttosto, espressione della volontà maggioritaria dei condomini.

Cass. civ., 21 giugno 2022 n. 20005

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex articolo 1137 del codice civile, in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.

Cass. civ., 17 maggio 2022 n. 15613

È consentito all’assemblea, nell’ambito del potere di regolamentazione dell’uso delle cose comuni ad essa spettante e con delibera approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice civile, individuare all’interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene. Una siffatta delibera mantiene, invero, un valore meramente organizzativo delle modalità d’uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condomini di godere e disporre delle stesse. La regolamentazione dell’uso della cosa comune ai fini della individuazione dei posti auto, in assenza dell’unanimità, deve comunque seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall’articolo 1102 del codice civile, il quale impedisce che possa essere riconosciuto soltanto ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene. La delibera non può invece validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l’originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell’edificio all’uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l’attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l’espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini.

Cass. civ., 13 maggio 2022 n. 15302

L’obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali derivanti dalla transazione approvata dall’assemblea con riguardo ad una lite insorta con un terzo creditore (nella specie, l’impresa appaltatrice dei lavori inerenti all’edificio) ha causa immediata non nell’efficacia soggettiva del contratto, ma nella disciplina del condominio, essendo le deliberazioni prese dall’assemblea vincolanti per tutti i condomini e dovendo questi ultimi sostenere pro quota le spese necessarie alle parti comuni.

 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Cass. civ., 11 luglio 2022 n. 21863

Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca.

Cass. civ., 22 giugno 2022 n. 20170

In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Cass. civ., 22 giugno 2022 n. 20130

Affinché sussista un nesso di causalità tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, non è necessario l’intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattive sino all’accordo definitivo. E’ sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato di una ricerca fatta dal mediatore e valorizzata dalle parti.

Cass. civ., 8 giugno 2022 n. 18322

Se si consegue attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto, cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso. La parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest’ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio.

Cass. civ., 16 maggio 2022 n. 15581

Nel contratto di compravendita di cosa in tutto o in parte altrui non assume efficacia invalidante l’erroneo convincimento del venditore di alienare cosa propria, dato che il diritto del compratore di chiedere la risoluzione (o, nei debiti casi, la riduzione del prezzo) e i danni trova in questa particolare situazione, comunque e per qualunque ragione si verifichi, la sua giustificazione nell’inadempimento del venditore al suo obbligo di trasferire subito il diritto.

Cass. civ., 16 maggio 2022 n. 15508

Non può ravvisarsi un mutuo dissenso in due atti di recesso autonomi e distinti nel tempo, e, soprattutto, manifestati dalle parti come tali e non come rivolti ad uno scioglimento concordato dell’associazione, né eventuali contrasti tra i due associati portano necessariamente a un mutuo dissenso, anziché al recesso individuale di uno dei due.

Cass. civ., 11 maggio 2022 n. 14984

Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

Cass. civ., 9 maggio 2022 n. 12544

Il rimedio previsto dall’articolo 2932 c.c., al fine di ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege. Sussiste, pertanto, la possibilità di ricorrere al meccanismo che l’articolo 2932 c.c. per ottenere in forma specifica la esecuzione dell’obbligo che il fiduciario si è assunto con la stipulazione del pactum di ritrasferire al fiduciante – o a un terzo da lui designato – il bene o la posizione di titolarità.

RESPONSABILITA’ CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI

Cass. civ., 19 luglio 2022 n. 22575

Qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art.1669 c.c., e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Il vincolo di responsabilità solidale trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c. a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, essendo sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e quindi tenuti a risarcire integralmente i danneggiati.

Cass. civ., 17 maggio 2022 n. 15736

Il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto da. quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte ha l’onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilità d’ufficio non comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo.

Cass. civ., 17 maggio 2022 n. 15733

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del cosiddetto danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel cosiddetto danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli   aspetti   puramente   dinamico-relazionali   della vita individuale.

Cass. civ., 6 maggio 2022 n. 14471

Deve escludersi che i congiunti del paziente danneggiato in ambito sanitario possano fruire del termine prescrizionale decennale correlato alla responsabilità contrattuale medica. La responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto), infatti, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall’altro i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l’interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch’esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene specificamente nel contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione.

Cass. civ., 5 maggio 2022 n. 14178

In tema di intermediazione finanziaria, allorchè sia pronunciata la condanna dell’intermediario al risarcimento del danno patito dall’investitore, in ragione dell’inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull’assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all’articolo 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l’impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza.

Cass. civ., 2 maggio 2022 n. 13729

In tema di sinistro stradale non può affermarsi che la condotta del danneggiato integri di per sé il caso fortuito perché l’avvallamento era percepibile per dimensione e per l’orario mattutino in cui era avvenuto il sinistro poiché, diversamente ragionando, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, risorgendo la custodia soltanto negli orari notturni. Deve quindi essere riconosciuta la responsabilità per cose in custodia del Comune per danni a persone e cose dovute ad una caduta in un avvallamento certamente preesistente e potenzialmente pericoloso a meno che non provi che si fosse appena creato.

DIRITTO D’AUTORE E BREVETTI

Cass. civ., 23 giugno 2022 n. 20269

In tema di cessione di marchio patronimico, l’articolo 14, comma 2, lettera a), C.P.I., nel prevedere la generale decadenza del marchio che sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico circa la qualità o provenienza dei prodotti, implica non semplicemente che si stabilisca l’eventualità di un peggioramento purchessia dei livelli qualitativi dei prodotti contraddistinti, ma che sia accertata una relazione eziologica col modo e col contesto in cui il marchio viene utilizzato dal nuovo titolare; l’accertamento di tali profili – il modo e il contesto -, e della stessa relazione eziologica, è questione di fatto, e il relativo giudizio, se debitamente motivato, resta sottratto al sindacato di legittimità.

Cass. civ., 23 giugno 2022 n. 20236

Ai fini della determinazione del danno da lucro cessante in materia brevettuale, per le controversie soggette alle norme generali anteriori al codice della proprietà industriale, il computo dei mancati profitti del titolare del diritto leso presuppone una valutazione su base equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.; ai fini di tale valutazione è consentito al giudice del merito far ricorso al criterio della royalty ragionevole, purché di tale scelta sia data congruente motivazione; tale è quella imperniata sulla necessità di considerare una minima proporzione rispetto al risultato contabile correlato alle caratteristiche tecnologiche dei trovati.

Cass. civ., 23 giugno 2022 n. 20234

Il brevetto per modelli e disegni ornamentali tutela la nuova linea estetica e ornamentale conferita ad un determinato prodotto industriale. Pertanto, oggetto della tutela non è la forma in sé, astrattamente considerata, ovvero quale espressione artistica, bensì la forma inscindibile dal prodotto industriale che essa distingue in quanto portatrice di una funzione estetica dalla quale deriva uno specifico valore di mercato del bene. Deriva, da quanto precede, pertanto, che devono essere privilegiati i dati testuali risultanti da ciò che è stato oggetto di registrazione, rispetto alla quale non si può parlare di una sorta di archetipo, suscettibile di proliferazioni fattuali ad esso riconducibili. Proprio questa è una delle caratteristiche del disegno o modello di utilità, quale protezione minore rispetto all’idea forte brevettuale.

Cass. civ., 23 giugno 2022 n. 20233

In caso di domanda di conversione di un modello di utilità in brevetto, del quale siano presenti i necessari requisiti, il giudice del merito, ai sensi dell’articolo 76, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005, deve accertare se l’intento pratico perseguito dal richiedente possa essere realizzato dalla diversa privativa.

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Cass. civ., 24 agosto 2022 n. 25287

Gli articoli 2 e 3 della L. n. 300 del 1970 i quali delimitano – a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali – la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (articolo 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (articolo 3) – non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni all’organizzazione aziendale (come, nella specie, un’agenzia investigativa) per vigilare sull’operato dei suoi dipendenti. Tuttavia questo controllo non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta a tale vigilanza. Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili quindi al mero inadempimento dell’obbligazione.

Cass. civ., 21 giugno 2022 n. 20026

Nel rito del lavoro, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli; un siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, però, un contemperamento – ispirato alla esigenza di ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’articolo 437, comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, potere da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti o emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

Cass. civ., 14 giugno 2022 n. 19181

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie.

Cass. civ., 8 giugno 2022 n. 18537

Non è sufficiente a concretizzare un’adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell’intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all’applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre.

Cass. civ., 26 maggio 2022 n. 17123

Il termine lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall’articolo 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l’impugnazione, salvo il caso particolare dell’appello con riserva di motivi, di cui all’articolo 433, comma 2, c.p.c.

Cass. civ., 23 maggio 2022 n. 16580

È configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, anche qui, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all’art. 2087 cod. civ.

Cass. civ., 9 maggio 2022 n. 14667

Nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti e autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, l’insussistenza del fatto si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità.

SOCIETA’ E DIRITTO COMMERCIALE

Cass. civ., 22 giugno 2022 n. 20180

L’art. 2476, comma 3, c.c. attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta. Tuttavia, una volta sopravvenuto il fallimento della società, la legittimazione dell’azione di responsabilità spetta in esclusiva al curatore – ai sensi dell’art. 146, comma 2, della legge fallimentare – venendo in essa assorbita quella, straordinaria, già di spettanza dei soci. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora il curatore non intenda proseguire l’azione la causa deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci.

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI

Cass. civ., 9 maggio 2022 n. 14548

In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali (nella specie: dottore commercialista), in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli ultimi due anni di prestazione previsto dall’articolo 2751-bis, n. 2, del codice civile, va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. In altri termini, gli ultimi due anni di prestazione di cui parla la norma sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l’unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto

PROCEDURE ESECUTIVE

Cass. civ., 9 maggio 2022 n. 14542

Di regola sussiste sempre l’interesse del debitore ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato in caso di mancato regolare pagamento del relativo prezzo da parte dell’aggiudicatario nei termini stabiliti in sede di vendita: e ciò non solo perché è manifestamente erronea, in diritto, l’affermazione per cui, in tal caso, l’immobile dovrebbe essere messo in vendita ad un prezzo inferiore, ma anche perché, al contrario, in realtà una nuova vendita potrebbe comunque sempre eventualmente consentire di ricavare un prezzo superiore (anche a seguito di eventuali offerte di acquisto a prezzo più alto o a seguito di gara tra gli offerenti). In ogni caso, l’annullamento dell’aggiudicazione consente certamente al debitore di evitare l’immediata perdita della proprietà dell’immobile pignorato e, quindi, eventualmente di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della propria situazione debitoria e/o della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni, il che è sufficiente a fondare il suo interesse a denunciare mediante l’opposizione agli atti esecutivi gli eventuali vizi del procedimento che possano determinare tale annullamento.

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Cass. civ., 30 agosto 2022 n. 25522

Le parti hanno l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, mentre l’esatta individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta è dovere officioso del giudice, sottratto a qualunque limitazione o preclusione; sicché la deduzione con la quale la parte denunzi l’erroneità di tale individuazione non costituisce un’eccezione quanto, piuttosto, una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie, in attuazione del    principio iura novit curia.

Cass. civ., 25 agosto 2022 n. 25364

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che può essere validamente effettuata la notificazione dell’impugnazione presso il difensore costituito, ai sensi dell’articolo 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c. da parte del notificante.

Cass. civ., 18 agosto 2022 n. 24911

Il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti.

Cass. civ., 9 agosto 2022 n. 24482

La conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all’esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione di pagamento agli effetti dell’incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Non è quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all’esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza, anche in relazione a tali spese, confrontarsi con il risultato finale del giudizio.

Cass. civ., 2 agosto 2022 n. 23943

In tema di spese processuali, la condanna al pagamento in favore della controparte a titolo di responsabilità aggravata può essere pronunciata dal giudice ex articolo 96, comma 3, c.p.c. ove la parte soccombente abbia esercitato le proprie prerogative processuali in modo abusivo, sacrificando un interesse alieno di valore superiore rispetto a quello soddisfatto attraverso l’esercizio, da parte sua, del diritto di impugnazione e, quindi, attuato senza alcuna considerazione per l’interesse superiore ad un efficiente svolgimento del processo, leso da un aumento del volume del contenzioso, da ogni ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti nonché dallo spreco di risorse.

Cass. civ., 1° agosto 2022 n. 23836

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento ed individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

Cass. civ., 29 luglio 2022 n. 23769

Nella domanda di risoluzione, o comunque di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella di rilascio dell’immobile.

Cass. civ., 27 luglio 2022 n. 23460

In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà tra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorità tutoria

Cass. civ., 20 luglio 2022 n. 22730

Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi

Cass. civ., 11 luglio 2022 n. 21884

La notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all’ente locale tramite il servizio postale, come disposto dall’art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 546/92, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso un altro ufficio comunale ubicato diversamente, che abbia emesso (o non abbia adottato) l’atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del D.lgs. n. 546/92.

Cass. civ., 28 giugno 2022 n. 20768

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi“), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.

Cass. civ., 23 giugno 2022 n. 20317

Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 del c.p.c.

Cass. civ., 22 giugno 2022 n. 20152

La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’articolo 246 del Cpc, dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.

Cass. civ., 21 giugno 2022 n. 19960

L’integrazione ex officio delle prove testimoniali, ai sensi dell’art. 257, primo comma, c.p.c. è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l’esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cass. civ., 17 giugno 2022 n. 19581

In tema di onorari di avvocato, ove in una causa l’avvocato assista e difenda più persone, aventi la stessa posizione processuale, l’onorario dovuto a quest’ultimo (salvi gli aumenti consentiti dalle norme tariffarie) è unico e che tale criterio deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il soccombente non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba a sua volta versare al suo difensore.

Cass. civ., 16 giugno 2022 n. 19358

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo ed il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

Cass. civ., 6 giugno 2022 n. 18065

In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l’affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l’importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento.

Cass. civ., 6 giugno 2022 n. 18033

La procura alle liti abilita il procuratore – per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell’impostazione della lite – a scegliere la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, per i quali occorre un mandato speciale. In particolare, la rinuncia all’azione o alla pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, costituiscono atti di disposizione del diritto in contesa e richiedono in capo al difensore un mandato ad hoc, non essendo sufficiente a tal fine quello ad litem. Qualora la rinuncia si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell’articolo 184 del Cpc le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore, che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell’impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall’articolo 306 del Cpc, e non produce effetto senza l’accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso.

Cass. civ., 1° giugno 2022 n. 17897

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c. a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

Cass. civ., 30 maggio 2022 n. 17464

La notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso “inaudita altera parte”, può ben essere eseguita personalmente alla società intimata all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale.

In tema di notificazioni, il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l’ufficio postale del plico, determinando la compiuta giacenza. In tali casi, opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico.

Cass. civ., 30 maggio 2022 n. 17401

La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese (come la Corte, in ragione della natura processuale del vizio lamentato, ha direttamente riscontrato), è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ai sensi dell’articolo 157, comma 2, del Cpc, onerando, così, l’istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede.

Cass. civ., 26 maggio 2022 n. 17123

Il termine lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l’impugnazione, salvo il caso particolare dell’appello con riserva di motivi, di cui all’art. 433, comma 2, c.p.c.

Cass. civ., 23 maggio 2022 n. 16605

L’appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l’inammissibilità dell’appello. Sostenere il contrario, infatti, significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un quid novi rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che, a tacer d’altro, non sarebbe coerente col divieto di nova prescritto dall’art. 345 c.p.c.

Cass. civ., 20 maggio 2022 n. 16239

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall’articolo 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale in difetto qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’articolo 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex articolo 45 c.p.c.

Cass. civ., 19 maggio 2022 n. 16238

L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’articolo 153, comma 2, c.p.c.. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. L’accertamento sulla sussistenza o insussistenza di un evento di carattere assoluto e non già di una mera difficoltà – e, cioè, del presupposto fattuale idoneo ad integrare i giustificati motivi per la rimessione in termini ai sensi della evocata disposizione – costituisce espressione di un apprezzamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non sub specie di vizio della motivazione e nei ristretti limiti a riguardo individuati da consolidata giurisprudenza. La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.

Cass. civ., 17 maggio 2022 n. 15726

Qualora il giudice dell’appello non possa verificare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio sulla impugnazione incidentale, per la mancata produzione della memoria contenente l’impugnazione incidentale notificata da parte dell’appellato e in difetto di una situazione di legittimo impedimento all’adempimento di detto onere anteriormente all’udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito dichiarativa della improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c.

Cass. civ., 16 maggio 2022 n. 15564

Al di fuori delle ipotesi di notificazione dell’atto processuale (nella specie, dell’atto di appello) in forma telematica, per la quale vale il criterio dell’esclusività del cosiddetto domicilio digitale del procuratore della parte avversa, anche in difetto di sua indicazione negli atti del giudizio, l’indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell’albo professionale, poiché né la parte, né il suo procuratore, sono vincolati ad eleggere domicilio presso lo studio professionale del secondo. Di conseguenza, se l’appellante sceglie di notificare l’atto di impugnazione presso lo studio del procuratore della parte avversa risultante dall’albo professionale, anziché presso l’indirizzo risultante dagli atti di primo grado, l’eventuale esito negativo di tale tentativo non autorizza la riattivazione tempestiva del procedimento di notificazione, ancorché nei termini indicati dalla sentenza della Cassazione, S.U., n. 14594/2016, non potendosi ravvisare, in tale specifica ipotesi, la scusabilità dell’errore, né sotto il profilo oggettivo, in assenza di una situazione di incertezza dipendente dalla condotta della parte avversa, né sotto quello soggettivo, in presenza di una scelta consapevole della parte notificante.

Cass. civ., 12 maggio 2022 n. 15175

Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Cass. civ., 12 maggio 2022 n. 15142

L’omesso avviso al Pubblico Ministero della pendenza del procedimento incidentale di falso, a prescindere dal suo esito, e dunque anche quando lo stesso si concluda con una declaratoria di inammissibilità, deve essere sempre sanzionato con la nullità del procedimento.

Cass. civ., 11 maggio 2022 n. 14889

In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex articolo 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex articolo 345, comma 2, c.p.c.

Cass. civ., 10 maggio 2022 n. 14707

L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

Cass. civ., 9 maggio 2022 n. 14589

L’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste a norma dell’art. 115 c.p.c. La natura giuridica ed i limiti della non contestazione, regolata dalla citata norma, palesano che la non contestazione è un fatto processuale, distinto dalla confessione (la quale non può che avere ad oggetto un fatto noto alla parte che confessa), con cui la parte concorre a delineare la materia controversa, sicché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente. L’effetto, dunque, è l’inclusione, o no, del fatto tra quelli da provare.

Cass. civ., 9 maggio 2022 n. 14537

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c. salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Cass. civ., 6 maggio 2022 n. 14470

In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum, non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Cass. pen., 23 agosto 2022 n. 31478

Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorre che l’evento realizzatosi concretizzi il rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire, con la conseguenza che ove la persona offesa dal reato non sia un lavoratore ma un terzo, la circostanza è ravvisabile solo se la regola prevenzionistica sia dettata a tutela di qualsiasi soggetto che entri in contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione e non anche quando la regola prevenzionistica sia posta a beneficio precipuo del lavoratore.

Cass. pen., 22 agosto 2022 n. 31378

L’amministratore di sostegno esercita una funzione di utilità collettiva volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili, sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle residualmente tutelabili con gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, come dimostrato da una disciplina regolativa della relativa attività (obbligo di prestazione del giuramento, obbligo annuale di rendiconto, limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, regime di autorizzazioni e degli atti dispositivi vietati) che assimila tale figura al munus publicum del tutore. Ne deriva l’attribuzione all’amministratore di sostegno della qualifica di pubblico ufficiale, con l’effetto che integra il reato di peculato la condotta con cui egli si appropri del denaro dell’amministrato.

Cass. pen., 26 luglio 2022 n. 29850

In tema di prova della bancarotta per distrazione ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell’imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve essere operato valorizzando gli “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi I postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. Il delitto di bancarotta distrattiva fraudolenta prefallimentare è reato di pericolo, e, pertanto, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento. Peraltro, trattandosi di reato di pericolo concreto, l’atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve risultare idoneo a esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori, che deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare, che infatti è anche il momento consumativo della fattispecie.

Cass. pen., 22 luglio 2022 n. 29014

La natura privata del luogo ove si è verificato un incidente da circolazione di veicoli, non è di per sè incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell’esperibilità dell’azione diretta già contemplata dalla legge n. 990/1969. L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti ad una o più categorie specifiche e pur se l’accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni.

Cass. pen., 8 luglio 2022 n. 26421

In tema di furto, il fine di profitto integrante il dolo specifico deve essere inteso come finalità dell’agente di incrementare la propria sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili in virtù della capacità strumentale della cosa sottratta di soddisfare bisogni materiali o spirituali dell’agente.

Cass. pen., 24 giugno 2022 n. 24388

Ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

Cass. pen., 1° giugno 2022 n. 21449

Anche l’infermiere assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente, nel senso che rientra tra le competenze (non solo del sanitario, ma anche) dell’infermiere quella di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. Proprio in forza delle competenze professionali dell’infermiere, che sono tratte dall’articolo 6 del D.PR. 14 marzo 1974 n. 225, è evidente il compito cautelare essenziale che svolge nella salvaguardia della salute del paziente, essendo, come detto, l’infermiere onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, il tempestivo intervento del medico.

Cass. pen., 26 maggio 2022 n. 20551

In relazione al reato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, consistente nella emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte, la confisca diretta o per equivalente, come il sequestro preventivo finalizzato a essa, del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere disposta sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al “profitto” conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall’articolo 9 dello stesso decreto legislativo – escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale – impedisce l’applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. Pertanto, in tale specifica fattispecie, l’entità dei beni confiscabili deve essere rapportata non al profitto eventualmente conseguito dai terzi per effetto della emissione di fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti, ma   solo   al “prezzo   del reato”,   cioè   all’eventuale   compenso   che   l’emittente abbia percepito per l’emissione delle fatture.

Cass. pen., 25 maggio 2022 n. 20356

In tema di bancarotta, il prelievo di somme a titolo di restituzione di “versamenti operati dai soci in conto capitale” (o indicati con altra analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti a un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di “mutuo” integra la fattispecie della bancarotta preferenziale.

Cass. pen., 20 maggio 2022 n. 19887

La “bancarotta riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. Ai fini della configurabilità della “bancarotta riparata” è onere dell’amministratore che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti con finalità reintegratoria e gli atti distrattivi commessi.

Cass. pen., 17 maggio 2022 n. 19424

L’elemento distintivo tra il peculato e la truffa aggravata ai sensi dell’articolo 61, numero 9, del c.p. va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione. È ravvisabile, quindi, il peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropri del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio; è ravvisabile, invece, la truffa aggravata qualora l’agente, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri. Al riguardo, il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è però solo quello che rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale, bensì anche quello derivante da prassi e consuetudini pur irrituali invalse nell’ufficio che consentano al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità materiale del bene, trovando nelle proprie pubbliche funzioni l’occasione per un tale comportamento.

Cass. pen., 13 maggio 2022 n. 19134

Il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che caratterizzano la formazione della prova scientifica: dunque sia nella fase del conferimento dell’incarico attraverso la formulazione del quesito, che nel corso delle operazioni peritali extradibattimentali (che devono essere svolte garantendo la partecipazione dei tecnici di parte), che, infine, attraverso l’ ammissione dell’esame del perito e dei consulenti tecnici, cui segue l’acquisizione degli elaborati scritti, ai sensi dell’articolo 511, comma 3, c.p.p. In questa ottica, affinché la tutela di tale diritto sia effettiva i tecnici di parte devono: a) avere la possibilità di presenziare al conferimento dell’incarico ed alla formulazione del quesito; b) essere posti nelle condizioni partecipare alle operazioni tecniche; c) se la parte lo chiede, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell’incidente probatorio peritate), a nulla rilevando che la loro partecipazione alle operazioni peritali non sia stata “reattiva”, ovvero caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche nei confronti del metodo proposto ed utilizzato.

Cass. pen., 12 maggio 2022 n. 18748

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell’evento, sì da poter sostenere che si tratti della causa esclusiva dell’evento. Ciò che deve escludersi nel caso di attraversamento del pedone, pur fuori dalle strisce pedonali, allorquando l’impatto si sia verificato al centro della carreggiata, dopo che la vittima aveva ampiamente intrapreso l’attraversamento, cosicchè, l’investimento doveva ricondursi alla evidente disattenzione del conducente del veicolo, il quale, evidentemente, pur procedendo ad una andatura moderata, non si era avveduto per tempo della presenza del pedone.

Cass. pen., 9 maggio 2022 n. 18269

In tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.

Cass. pen., 9 maggio 2022 n. 18252

Sussiste l’aggravante della “minorata difesa” – con riferimento alle circostanze di luogo (fisico), note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’articolo 61, numero 5, c.p., abbia approfittato – nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on line, poiché, in tale caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di forza e di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta; vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu. Infatti, la distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l’utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l’agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l’utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l’aggravante in questione, che connota, in tali casi, la condotta dell’agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice; condotta con la quale l’agente pone in vendita, con le anzidette modalità, un prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi convenienti per catturare l’attenzione e l’interesse dell’acquirente che consulta le vetrine virtuali.

Cass. pen., 6 maggio 2022 n. 18059

In tema di infortuni sul lavoro, non si configura un rischio eccentrico, concretato dall’imprudenza del lavoratore e idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l’omissione del datore di lavoro e l’infortunio, in caso di assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori.

Cass. pen., 4 maggio 2022 n. 17530

In materia di misure di prevenzione, con il ricorso per cassazione è sindacabile la sola “mancanza” del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice. Non è invece sindacabile il vizio di motivazione, nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà, perché la norma di riferimento prevede la censurabilità della sola violazione di legge (articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e tale assetto normativo è rimasto ancorato appunto al profilo della “assenza” di motivazione, posto che la Corte costituzionale [sentenza n. 106 del 2015] ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità sollevata in materia.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, 4 gennaio 2022 n. 26

L’escussione della garanzia è legittimamente disposta dalla stazione appaltante in ogni caso in cui la stipulazione del contratto non sia possibile a motivo di un fatto afferente alla sfera giuridica dell’aggiudicatario, quale ben può essere la mancanza o la perdita sopravvenuta dei requisiti cui la legge subordina la partecipazione ad una gara, senza che sia necessaria alcuna ulteriore indagine. Quando al distinto profilo della possibilità di equiparare, ai fini de quibus, l’aggiudicatario propriamente detto ed il soggetto a cui favore è stata semplicemente proposta l’aggiudicazione – che può dar luogo a contrasti giurisprudenziali – è rimesso all’Ap il seguente quesito di diritto: “se l’articolo 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 possa trovare applicazione non solo nei confronti del soggetto cui sia già stata definitivamente aggiudicata la gara, ma anche nei confronti del soggetto che la commissione giudicatrice, dopo le valutazioni di spettanza, abbia proposto per l’aggiudicazione”.

Consiglio di Stato, 3 gennaio 2022 n. 8

Il concetto di pertinenza, ai fini urbanistici ed edilizi, ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di: autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; incidenza sul carico urbanistico; modifica all’assetto del territorio. La pertinenza urbanistico-edilizia quindi: deve avere una propria identità fisica ed una propria conformazione strutturale; deve essere preordinata ad un’esigenza effettiva dell’edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale ed oggettiva; non deve possedere un autonomo valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. Dalla norma del l’articolo 3, I, lettera e.6), Dpr n. 380 /2001 si ricava il principio in forza della quale la pertinenza urbanistico-edilizia non può avere un volume superiore del 20% rispetto all’edificio principale.