GPS montati su macchine aziendali, impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dei lavoratori: è coerente con l’art. 4 della Legge 300/70?

La tematica dei dispositivi di  controllo dell’attività dei lavoratori è sempre stata considerata una materia molto delicata, tanto da essere stata oggetto della riformulazione dell’art. 4 della Legge n. 300/70, prima con il d. lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (che ne ha modificato l’art. 4) e successivamente con il d. lgs. 24 settembre 2016 n. 185, che ne ha modificato il terzo periodo del comma 1 dell’art. 4 predetto. L’attuale formulazione dell’art. 4 della Legge n. 300/70 recita come segue:

«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). – 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita’ di controllo a distanza dell’attivita’ dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu’ regioni, tale accordo puo’ essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’ sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita’ d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
Ci si è posti quindi il problema se linstallazione di apparecchiatura GPS all’interno di veicolo aziendale possa essere considerata strumento utilizzato dal lavoratore per effettuare la propria prestazione lavorativa e quindi tale installazione possa essere sottratta alle procedure previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Con la Circolare n. 2 del 7 novembre 2016 il nuovo Ispettorato del Lavoro ha affrontato la questione stabilendo che l’art. 4, comma 2 della Legge n. 300/70 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. Con tale assunto si rende pertanto necessario verificare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a “…rendere la prestazione lavorativa…”, considerando che l’interpretazione letterale del disposto normativo valuta quali strumenti di lavoro gli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che siano mezzi indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione. L’Ispettorato del Lavoro conclude che tali apparecchi, in via generale, siano da considerarsi aggiuntivi e che quindi, non essendo utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa bensì per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro, debbano sottostare al disposto di cui all’art. 4 comma 1 della Legge n. 300/70: pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Si badi bene, qualora però i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa e non si possa prescindere dall’uso di tali strumenti, ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) gli stessi sitemi di geolocalizzazione possono essere considerati quali veri e propri strumenti di lavoro, come tali  esenti dall’autorizzazione ex art. 4 comma 1 predetto.

Scarica il testo del provvedimento: Circolare INDL n. 2 del 7 novembre 2016