IL DVR E LE NUOVE IMPRESE: LE MODIFICHE DELLA LEGGE 161/2014

In data 10 novembre 2014 è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (in G.U. n. 261, S.O. n. 83, in vigore dal 25 novembre 2014), recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.

Tale normativa si è resa necessaria per ovviare ad alcune procedure di infrazione tra cui la materia della sicurezza sul lavoro. In questo ambito appunto, sono stati modificati gli artt. 28 e 29 del d. lgs. 81/2008 al fine di impedire vuoti di tutela per le aziende neo costituite in tema di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

All’art. 28, comma 3 bis del d. lgs. 80/2008 (oggetto della procedura di infrazione n. 2010/4227 per violazione della direttiva quadro europea 89/391/CEE) sono stati infatti aggiunti i seguenti periodi:

1) «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Con l’introduzione di tale norma, il datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa e fermo restando il termine di 90 giorni dall’inizio dell’attività per l’elaborazione del DVR e l’obbligo di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, il datore di lavoro dovrà comunque produrre preventiva ed idonea documentazione da cui si evinca l’adempimento dei seguenti obblighi alle lettere sopra citate, ovvero:
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

2) Inoltre, all’art. 28 comma 3 bis (oggetto della procedura di infrazione n. 2010/4227) è altresì aggiunto il seguente periodo: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

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