IL NUOVO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – MUD 2015

In data 27 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2014 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2014, Suppl. Ord. n. 97) recante la disciplina per l’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015.

Il nuovo provvedimento, costituito da 160 pagine di normativa, prevede la descrizione dettagliata dei soggetti obbligati e del contenuto del MUD ai fini della sua corretta compilazione.

Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

I SOGGETTI OBBLIGATI

La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (di seguito denominato MUD), alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata Camera di commercio o C.C.I.A.A.) competente per territorio, in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la Sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

PER I RIFIUTI

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dalla normativa seguente:

– dall’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152

– dall’articolo 189, comma 4, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152

– dall’articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 24/06/2003, n. 182

– dall’articolo 220, comma 2, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))

PER I VEICOLI FUORI USO

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Veicoli Fuori Uso sono individuati dalla normativa seguente:

– dall’articolo 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 e successive modificazioni

– dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 e successive modificazioni

Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003.

I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

  • Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. e la cui velocità massima di

costruzione – qualunque sia il sistema di propulsione – non supera i 50 km/h);

  • Categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
  • Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

PER GLI IMBALLAGGI

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione imballaggi sono così individuati

1.3.1 Sezione Consorzi

I soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione Imballaggi – Sezione Consorzi sono individuati dall’articolo 220, comma 2, del D.Lgs.

03/04/2006, n. 152.

  • il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224;
  • i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti;

comunicano annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi

per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti

Importante

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di

applicazione del D.Lgs. 209/2003 dovrà:

  • compilare la Comunicazione Rifiuti per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003
  • compilare la Comunicazione Veicoli Fuori Uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003

di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

I soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), inviano contestualmente la comunicazione al Consorzio nazionale imballaggi.

1.3.2 Sezione Gestori rifiuti di imballaggio

Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi – Sezione gestori di rifiuti di imballaggio gli impianti autorizzati a svolgere  operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche intercorse.

PER I RAEE

La comunicazione relativa ai RAEE riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49.

Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai RAEE tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

I RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 sono quelli derivanti dalle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed

elettroniche:

  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
  7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
  8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
  9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
  10. Distributori automatici

PER I RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione sono individuati dall’articolo 189,

comma 5, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.

I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità

previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

  1. a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
  2. b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

Importante

nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante svolga attività di gestione di rifiuti diversi da quelli di imballaggio deve:

– compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti diversi dai rifiuti di imballaggio;

– compilare la Comunicazione Imballaggi – Sezione gestori rifiuti di imballaggi per rifiuti da imballaggio.

Importante

nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non

rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 deve:

– compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione

del D.Lgs. 49/2014;

– compilare la Comunicazione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del

D.Lgs. 49/2014.

  1. c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  2. d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
  1. e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
  2. f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. Inoltre i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall’art.12 comma 1 lettera a)) e b) del D.Lgs 49/2014.

INVIO TELEMATICO DEL MUD

Le Camere di Commercio, a titolo gratuito, renderanno disponibili a chiunque ne faccia richiesta nei siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.minambiente.it), dell’ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (http://www.isprambiente.qov.it), dell’Unioncamere (http://www.unioncamere.it), di Infocamere (http://www.infocamere.it) e di Ecocerved (http://www.ecocerved.it).

L’invio telematico del MUD dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il portale www.mudtelematico.it.

Sul medesimo portale sarà resa disponibile un’applicazione che consente ai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto

da Unioncamere il controllo della correttezza del formato del file da inviare telematicamente.

I soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi di questa modalità di invio, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma

digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.

II file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente,

sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri

clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

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