SICUREZZA SUL LAVORO: Se il datore di lavoro minaccia di licenziamento il lavoratore per dire il falso sul proprio infortunio è estorsione. Cassazione Penale n. 2217/2019.

Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 2217 del 18 gennaio 2019 (ud. del 12 dicembre 2018)

Pres. Prestipino, Est. Sgadari

SICUREZZA SUL LAVORO. Infortunio del lavoratore. Lesioni personali colpose. Reato di estorsione del datore di lavoro che minaccia di licenziamento il lavoratore infortunato per dichiarare il falso al Pronto Soccorso. Configurabilità. Art. 629 c.p. .

COMMENTO:

L’esistenza della minaccia operata dal datore di lavoro, esternatasi attraverso la raffigurazione di un male ingiusto costituito dall’ipotetico licenziamento nei confronti di un lavoratore infortunatosi sul luogo di lavoro configura il reato estorsivo in tutti i suoi elementi costitutivi. Il disposto dell’art. 629 c.p. prevede infatti la punibilità per il reato di estorsione a chiunque, mediante violenza o minaccia, costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sè stesso o a qualcun altro un ingiusto profitto con altrui danno.

La violenza o la minaccia come elementi costituitivi del reato debbono essere dirette a coartare la volontà della vittima, anche concretandosi in un comportamento omissivo, e può essere attuata sia con condotte esplicite sia implicite. Anche se idonea a coartarne la volontà, il reato di estorsione si differenzia dalla rapina poichè la vittima deve avere la possibilità di poter scegliere se cedere alla condotta estorsiva oppure subire il male prospettato con minaccia o violenza.

Mentre il danno deve avere le caratteristiche della patrimonialità, il profitto ricavabile dal soggetto estorsore può trattarsi sia di una vantaggio strettamente patrimoniale sia non patrimoniale.

Nel caso concreto, la prospettazione di un male ingiusto quale il licenziamento nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro, con invito a rendere false dichiarazioni in sede di visita al Prontro Soccorso dopo il verificarsi di un infortunio sul lavoro, risulta condotta idonea a coartare la volontà della vittima la quale si vede minacciare un danno concreto di natura patrimoniale (il licenziamento) con un conseguente potenzialeprofitto da parte del lavoratore, economico (per evitare conseguenze risarcitorie al lavoratore) ed eventualmente giudiziario (per un’imputazione penale in tema di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro).

 

 

Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 2217 del 18 gennaio 2019 (ud. del 12 dicembre 2018)

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina del 14 dicembre 2015, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di estorsione ascrittogli al capo a) della imputazione, per avere costretto con minacce DB.A., dipendente della Athena Costruzioni s.r.l., a dichiarare il falso ai sanitari del Pronto Soccorso presso il quale si era recato, sulle cause di un infortunio sul lavoro dallo stesso subito, al fine di evitare problemi al cantiere posto che non erano state osservate le norme antinfortunistiche secondo quanto emerso a proposito degli altri reati caduti in prescrizione.
2. Ricorre per cassazione A.P., a mezzo del suo difensore e con unico atto, deducendo:
1) vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, che la Corte di Appello avrebbe affidato soltanto alle incerte e contraddittorie dichiarazioni della persona offesa, senza considerare che non vi sarebbe stata alcuna minaccia da parte dell’imputato nei confronti del proprio lavoratore, il quale, spontaneamente e senza alcun previo colloquio con il ricorrente, si sarebbe determinato a dichiarare il falso ai sanitari per ottenere maggiori vantaggi lavorativi anche di tipo economico che gli sarebbero stati promessi dall’imputato;
2) violazione di legge in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, tenuto conto che costei, essendo stata l’autrice materiale del falso dichiarativo, avrebbe fin dall’inizio dovuto assumere la qualità di indagata;
3) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione, mancando la minaccia ed anche il dolo, tenuto conto che la condotta dell’imputato sarebbe stata orientata a trovare una intesa con il lavoratore piuttosto che tesa a coartarne la volontà.

DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il ricorrente è stato condannato in entrambi i gradi di giudizio con conforme decisione.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2A, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3A, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
2. La premessa si è resa necessaria perché è dalla lettura della sentenza di primo grado – nella quale, a fg. 9, sono trasfuse le dichiarazioni rese al dibattimento dalla persona offesa – che emerge chiaramente come il ricorrente, presente al Pronto Soccorso ove la vittima si era recata dopo l’incidente sul lavoro, avesse minacciato il DB.A. di licenziamento se non avesse dichiarato il falso e, cioè, di essersi procurato le lesioni in ambito domestico.
Tale assunto, tratto dalla analisi del fatto – qui non più rivedibile – non è stato smentito dalla Corte di Appello, come si sostiene in ricorso, in quanto i giudici di secondo grado hanno solo affermato, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che la estorsione poteva realizzarsi anche laddove siffatta minaccia fosse stata solo implicita (cosa che non era) e “preminenti piuttosto le rassicurazioni che la persona offesa avrebbe comunque avuto quanto gli spettava sul piano retributivo” (fg. 6 della sentenza impugnata).
Ne consegue che risultano smentiti – già dalla sentenza del Tribunale, oltre che dalla conferma di quella decisione nel secondo grado di giudizio – gli assunti del ricorrente secondo i quali, da un lato, la vittima avrebbe dichiarato il falso spontaneamente e senza previe interlocuzioni con il suo datore di lavoro; dall’altro, il fatto che l’imputato non avesse minacciato la persona offesa. Viceversa, l’esistenza della minaccia attraverso la raffigurazione di un male ingiusto costituito dal licenziamento, configura il reato estorsivo in tutti i suoi elementi costitutivi, con superamento di ogni contraria deduzione difensiva, che rimane assorbita.
3. In ordine alla questione formale, che inerisce alla utilizzabilità delle dichiarazioni della vittima, deve sottolinearsi, alla luce della ricostruzione della vicenda fin qui svolta, che la persona offesa aveva reso le false dichiarazioni ai sanitari perché coartata nella sua volontà da un fatto illecito altrui – per l’appunto l’estorsione di cui si discute – sicché doveva escludersi, ora come al momento delle dichiarazioni rese in fase di indagini, che sussistesse in capo al dichiarante l’elemento soggettivo di dichiarare il falso per commettere un reato e, conseguentemente, che il  DB.A. potesse assumere la qualità di persona indagata al momento in cui aveva reso le prime dichiarazioni; qualità, peraltro, mai attribuitagli lungo il processo e neanche contestata dalla difesa al dibattimento.
4. Infine, la Corte di Appello, nel dichiarare la prescrizione del reato di lesioni colpose sub B), ha messo bene in luce come il racconto della persona offesa fosse stato riscontrato su ogni aspetto della vicenda relativa all’incidente sul lavoro, rendendo così credibili tutte le sue affermazioni; non bisognevoli, del resto, in quanto reputate intrinsecamente attendibili con giudizio privo di vizi logici, di riscontro esterno sullo specifico episodio estorsivo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile DB.A., che liquida in euro 3510,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12 dicembre 2018.

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