Infortunistica stradale e risarcimento del danno. La chiusura di una mano nello sportello a veicolo fermo è considerata “circolazione stradale”? Cassazione Civile ord. n. 10024/2020.

Cass. Civ., Sez. VI, Sottosezione III, ord. n. 10024 del 28 maggio 2020 (ud. del 12 dicembre 2019)

Pres. Frasca, Est. Cigna

INFORTUNISTICA STRADALE. Circolazione stradale. Chisura di una mano nela portiera a veicolo fermo. Risarcimento del danno. Art. 2054 c.c. .

Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c., include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. In particolare è stato ritenuto afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo.

Cass. Civ., Sez. VI, Sottosezione III, ord. n. 10024 del 28 maggio 2020 (ud. del 12 dicembre 2019)

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25110-2018 proposto da:
B.A., C.G., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
sul figlio minore C.F.P., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VENTURA DI
TUORO;
– ricorrenti –
contro
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LTD, BE.GE. – intimati –
avverso la sentenza n. 534/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il
17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Svolgimento del processo
C.G. ed B.A., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore F.P., convennero in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Portici Be.Ge., proprietaria dell’autovettura Fiat Idea, e la International Insurance Company of Hannover Limited, compagnia assicuratrice della stessa, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dal figlio che, quale trasportato sulla detta autovettura il (OMISSIS) in (OMISSIS), aveva subito lesioni (frattura terzo dito mano sinistra) determinate dalla chiusura dello sportello lato sinistro ad opera del conducente (lo
stesso genitore C.G.).
Il Giudice di Pace rigettò la domanda, ritenendo applicabile l’art. 2054, solo alle ipotesi di “veicolo in movimento”.
Con sentenza 534/2018 del 17-1-2018 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello principale proposto da C.G. ed B.A. e, in accoglimento del gravame incidentale della International Insurance Company of Hannover Limited, ha condannato gli stessi al pagamento delle spese di lite (ivi comprese quelle di CTU) relative al primo grado nonchè a quelle del grado di appello; in particolare il Tribunale ha ritenuto non sussistere alcun collegamento causale tra il sinistro e la circolazione dell’auto, atteso che le lesioni subite dal minore alla mano sinistra per schiacciamento, erano state determinate dalla chiusura della portiera da parte del conducente del veicolo quando quest’ultimo era già in sosta, e “non per mettersi in moto o per motivi comunque collegati alla circolazione, ma solo perchè era intento a parlare con un suo amico e non voleva che il figlio di sei/sette anni scendesse dal veicolo e si allontanasse; il gesto, quindi, nulla aveva a che fare con la circolazione ed era ricollegabile solo al tentativo del padre di tenere sotto controllo il figlio in tenera età.
Avverso detta sentenza C.G. ed B.A., in proprio e nella loro qualità, propongono ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. .
International Insurance Company of Hannover Limited e Be.Ge. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., e d. lgs. n. 209 del 2005, art. 141, nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostiene che deve ricondursi al concetto di “circolazione stradale” di cui all’art. 2054 c.c., anche la sosta del veicolo su strada pubblica e si duole che il Tribunale non abbia considerato che il minore aveva subito le lesioni mentre si trovava all’interno dell’auto, che si era appena fermata su strada pubblica.
Il motivo è fondato.
Come già affermato da questa S.C. “il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c., include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (Cass. S.U. 8620/2015; che, in motivazione ha precisato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2054 c.c., è sufficiente che il veicolo sia utilizzato in modo conforme allo scopo per cui esso è stato costruito, escludendo l’ipotesi in cui il veicolo medesimo sia utilizzato in modo avulso dalla sua naturale funzionalità, ancorchè una situazione di circolazione abbia occasionato la commissione del fatto dannoso; ipotesi, quest’ultima, non ricorrente nella specie); in particolare è stato ritenuto afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo (Cass. 1284/04; 18618/2005).
Il Tribunale, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2054 c.c., sol perchè il sinistro in questione si era verificato quando il veicolo era in sosta e solo in quanto la chiusura dello sportello da parte del conducente, pur essendo avvenuta dopo la sosta, era stata determinata dall’intento di non fare uscire il minore dall’autovettura, non si è attenuta ai detti principi e va, quindi cassata.
Il ricorso va, pertanto, accolto, e, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Magistrato.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Scarica in pdf il testo dell’ordinanza: cass. civ., sez. 6, ord. n. 10024-2020