LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI VEICOLI E ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI: la circolare 28 gennaio 2019 n. 1.

La circolare 28 gennaio 2019 n. 1 emessa dal Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha risolto un quesito proposto in tema di iscrizione all’Albo di una particolare tipologia di veicoli.

Nel caso concreto, si è trattato dell’iscrizione all’Albo di un veicolo immatricolato ad uso terzi, per locazione ex art. 82, comma 5 del d. lgs. n. 285/92 e ss. mm. (codice della strada), avente massa complessiva a pieno carico non eccedente le 6 tonnellate; tale veicolo, acquisito in locazione da una società di noleggio ex art. 84, comma 4 del codice della strada (locazione senza conducente – cfr. la lett. a) del comma 4 citato), ne aveva disposto mediante locazione da altra impresa di noleggio.

Si è richiesto se tale attività rientrasse nel divieto di sublocazione come indicato nella Circolare del Ministero dei Trasporti del 16 marzo 2015 prot. n. 5681 nonchè nella circolare dell’Albo Gestori Ambientali n. 345 del 30 aprile 2015, integrativa della circolare dell’Albo Gestori Ambientali n. 995 del 9 settembre 2013.

CHE COSA DICE LA CIRCOLARE?

La circolare n. 5681/2015 del Ministero dei Trasporti precisava che sussiste divieto di disponibilità dei veicoli per sublocazione. Tale divieto riguarda il caso in cui si ceda in locazione di veicolo ad impresa di trasporto per conto terzi da parte di altra impresa di trasporto di cose per conto terzi, al fine di evitare di aggirare la disciplina prescritta per la disponibilità dei veicoli.

Diverso è il caso in cui il veicolo venga utilizzato per trasporto di cose in conto proprio; essendo un veciolo di carico inferiore a 6 tonnellate, non si applica la disciplina della Legge n. 298/74 perchè si rientra nella previsione dell’art. 83, comma 2, ultimo periodo del codice della strada, e cioè non sono necessari titoli autorizzativi (licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio da annotarsi nella carta di circolazione).

Nel caso concreto, trattandosi di locazione tra due imprese di noleggio che effettuano il trasporto di cose in conto proprio, non sussiste il divieto di sublocazione prescritto dalla circolare n. 345/2015 dell’Albo Gestori Ambientali (punto 1, secondo periodo).

QUINDI

un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, preso in locazione da un’impresa di noleggio senza conducente (ex art. 84, comma 4, lett. a) del codice della strada), la quale a sua volta lo ha in disponibilità da altra impresa di noleggio, può essere idoneo per essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali.

Scarica in pdf i provvedimenti citati:

circolare 28 gennaio 2019 n. 1

circolare 30 aprile 2015 n. 345

circolare 16 marzo 2015 n. 5681

circolare 9 settembre 2013 n.995