LA RIVOLUZIONE EDILIZIA E LE MODIFICHE AL D.P.R. 380/2001: IL D. LGS. 25 NOVEMBRE 2016 N. 222

L’introduzione nell’ordinamento vigente del d. lgs. 25 novembre 2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ha introdotto una vera e propria “ristrutturazione gerarchica” delle attività edilizie private apportando notevoli modifiche al Testu Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001).

Lo scopo del provvedimento in esame è stato quello di garantire uniformità sia a livello di procedure sia di categorizzazione degli interventi edilizi

Il d. lgs.  n. 222/2016 è formato da 6 articoli così individuati:

articolo 1 – Oggetto

articolo 2 – Regimi amministrativi delle attività private

articolo 3 – Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

articolo 4 – Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

articolo 5 – Livelli di ulteriore semplificazione

articolo 6 – Disposizioni finali

I PUNTI SALIENTI

Con le modifiche normative nella pratica cosa cambia?

Restano vigenti solo quattro tipi di procedure, ovvero:

  • Permessi di Costruire;
  • SCIA;
  • CILA;
  • Edilizia libera “pura”,

mentre vengono abolite la Comunicazione Inizio Lavori (senza professionista) e la DIA alternativa al PdC.

La nuova SCIA viene applicata solo a tre categorie d’intervento ed a condizione che ci siano opere strutturali, ovvero:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), praticamente trattasi delle “ristrutturazioni edilizie rilevanti”.

Restano assoggettate a CILA:
a) le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa;
b) la manutenzione straordinaria e restauro conservativo in assenza di opere strutturali.

Le Regioni potranno inoltre estendere la CILA a ulteriori interventi edilizi.

Al posto del permesso a costruire è ammessa la SCIA è ammessa nei seguenti casi:

  • ristrutturazioni rilevanti o “pesanti”;
  • nuove costruzioni e/o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi;
  • nuove costruzioni effettuate in diretta esecuzione di strumenti urbanistici.

E’ da precisare però che in questi casi non è possibile iniziare i lavori contestualmente alla data di presentazione della SCIA, ma si dovrà attendere in ogni caso il termine di 30 giorni.

Ciò che non è espressamente soggetto a Permesso di Costruire o di SCIA ricade nell’ambito applicativo della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA

Gli interventi saranno quindi realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L’Agibilità si ottiene con Segnalazione certificata di Agibilità.

Per quanto riguarda l’Allegato al decreto, esso contiene una tabella la quale individua, per ogni attività di riferimento, il regime amministrativo applicabile con i relativi riferimenti normativi:

  • Quando è prevista la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all’art. 19-bis della Legge n. 241/1990 o all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico.
  • Quando è prevista la SCIA, si applica l’art. 19 della Legge n. 241/1990: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza dei requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività al quadro normativo vigente.
  • Quando è prevista la SCIA unica, si applica l’art. 19-bis della Legge n. 241/1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività al quadro normativo vigente.
  • Quando è prevista la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis della Legge n. 241/1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
  • Quando è prevista l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 241/1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico interessato.
  • Quando è prevista l’Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l’Autorizzazione l’interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all’istanza per l’avvio di una attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all’istanza per una media struttura di vendita).

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero delle Infrastrutture predisporrà il Glossario unico delle categorie di intervento.