L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUA

In data 13 marzo 2013 è stato pubblicato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) recante la disciplina per la concessione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), la quale introduce un’autorizzazione unica sostitutiva sino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale, richiesti dalle vigenti normative di settore.
Tali settori sono i seguenti:
·         l’autorizzazione agli scarichi;
·         la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue;
·         l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinarie e per le attività in deroga);
·         la comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico;
·         l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura;
·         la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti;
·         la comunicazioni in materia di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.
Inoltre, ciascuna Regione potrà individuare con fonti normative propri, ulteriori permessi che saranno ricompresi dall’AUA.

I SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’AUA

Il D.p.r. 59/2013 si applica alle piccole e medie imprese ed agli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all’interno del Regolamento,dovrà farsi riferimento alle disposizioni del d. lgs. 152/2006 nonchè alle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall’AUA, i quali conservano la loro efficacia normativa, applicativa e interpretativa rispetto al D.p.r. 59/2013.

I SOGGETTI CHE NON SONO TENUTI O NON POSSONO RICHIEDERE L’AUA

Sono esclusi dall’ambito dell’AUA:
·         gli impianti soggetti ad AIA;
·         i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D. lgs. n. 152/2006); *
·         le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D. lgs n. 152/2006);
·         gli impianti FER (D. lgs. n. 387/2003);
·         le attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE);
·         gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE;
·         gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi.
* In particolare,l’AUA non può richiedersi qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscano che la Via sostituisca tutti gli atti di assenso di tipo ambientale. Nel caso invece che il progetto sia sottoposto a “verifica di assoggettabilità” alla VIA, per poter richiedere l’AUA è necessario che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), il quale, dopo verifica della correttezza formale, provvede ad inoltrarla per via telematica all’Autorità competente per la procedura. Decorsi 30 giorni senza che sia richiesta integrazione alla domanda, essa si intende accolta.
QUANDO RICHIEDERE L’AUA
La richiesta va presentata allo scadere del primo titolo abilitativo, che verrebbe sostituito dall’AUA, di cui l’ente è in possesso. La domanda va inoltre inoltrata anche in caso di  rilascio, di rinnovo o aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali).
È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al Suap.
 IL MODELLO DA UTILIZZARE
Il provvedimento prevede che con un decreto del Ministro dell’Ambiente, del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, venga adottato un modello semplificato e unificato per tutto il territorio nazionale, allo scopo di omogeneizzare la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. Nelle more di tale provvedimento, la domanda va presentata al Suap con tutti i documenti richiesti dalle norme di settore relativamente ai provvedimenti che l’ente richiede.
Per esempio, per quanto riguardante la Regione Lombardia, in conformità all’art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, con D.G.R. n.1840 del 16 maggio 2014 (pubblicata in BURL n. 21 S.O. – Martedì 20 maggio 2014), è stato definito con D.D.G. n. 5512 del 25/06/2014 il modello unico regionale per la presentazione dell’istanza AUA, costituito da:
– PARTE GENERALE,
– n. 7 SCHEDE SETTORIALI,
– «MODELLI» da utilizzare quali fac-simile degli allegati previsti dalle Schede.

Contestualmente, con D.D.C. n. 5513 del 25/06/2014, sono state definite le specifiche tecniche per l’interoperabilità tra sistemi informativi a supporto dei procedimenti AUA, per favorire l’interscambio della documentazione tra gli Enti coinvolti, in attuazione della richiamata D.G.R. n.1840/2014 e secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 160/2010 relativamente alle modalità di trasmissione dei documenti.

LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza va presentata esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma www.muta.servizirl.it.
Importante:
Essendo il Suap unico interlocutore tra imprese e Pubblica Amministrazione per i servizi telematici di riferimento, le pratiche presentate forma diversa da quella telematica verranno considerate irricevibili e quindi inefficaci ai fini della concessione dell’AUA.

LE TEMPISTICHE DELL’ISTRUTTORIA

Bisogna distinguere 2 casi:

1) Se l’AUA è chiamata a sostituire provvedimenti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità (o l’obbligo, se previsto ex lege) di indire la Conferenza dei Servizi.

2) Se l’AUA è chiamata a sostituire titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L’Autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni.

ONERI

Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti richiesti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello che il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell’AUA prima dell’entrata in vigore della disciplina.

DURATA E RINNOVO DELL’AUA

 L’AUA ha durata di 15 anni dalla data del rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (cfr. art. 108, D. lgs n. 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente, la quale comunque non influisce sulla durata complessiva dell’AUA stessa.
Il suo rinnovo va richiesto entro 6 mesi prima della scadenza.
 LINK UTILI:
Per verificare gli oneri istruttori richiesti: http://www.provincia.milano.it/ambiente/obiettivo/aua/index.html
Per ricercare lo sportello Suap di riferimento per Regione: http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap#nogo
DOCUMENTI UTILI:

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