SCHEMA DI DECRETO PER LA MODIFICA DELLA NORMATIVA SULLA VIA – DIRETTIVA 2014/52/UE.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo nella riunione dell’ 8 giugno 2017 lo schema di decreto legislativo di modifica della Parte II del d. lgs. n. 152/2006 per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva n. 2014/52/UE (a sua volta modificativa della Direttiva n. 2011/92/UE). Scopo di quest’ulteriore modifica è quello di rafforzare la qualità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), garantendo il miglioramento della protezione ambientale, l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali, l’allineamento ai principi comunitari, la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure valutative, la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio.

Peraltro, il recepimento della Direttiva avrebbe già dovuto avvenire entro il 16 maggio 2017 (su cui peraltro è stata presentata interrogazione parlamentare al fine di verificare eventuali sanzioni UE).

LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLO SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE.

Tra le novità più significative introdotte dallo schema di decreto si segnala quanto segue:

  • Viene inserita una nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio;
  • Viene introdotta, per i progetti assoggettati a VIA statale, la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola valutazione d’incidenza – c.d. “VINCA”, laddove necessaria), di richiedere il rilascio di un provvedimento unico ambientale, il quale va a sostituire tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori “ambientali” da prendere in considerazione ai fini della VIA;
  • Viene eliminato, per la verifica di assoggettabilità a VIA, l’obbligo per il proponente di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Per l’effettuazione del c.d. “screening” sarà sufficiente, per il proponente, presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa europea;
  • Viene introdotta la possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del “progetto di fattibilità” (cfr. 23, commi 5 e 6, d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
  • Viene prevista la facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l’autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura;
  • Viene prevista la facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del d. lgs. n. 50/2016, di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare (c.d. “prescreening”);
  • Viene abrogato il D.P.C.M. 27/12/1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA), e sua sostituzione con il nuovo allegato VII alla parte seconda del d. lgs. n. 152/2006, allineato ai contenuti dell’allegato IV della direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di gold plating (produzione di norme in eccesso rispetto a quanto necessario e richiesto dalle norme europee);
  • Vengono riorganizzate le modalità di funzionamento della Commissione VIA al fine di migliorare le performances di tale organismo e per assicurare l’integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti. Viene inoltre prevista la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione per l’accelerazione e l’efficientamento delle istruttorie;
  • Viene eliminata la fase di consultazione formale del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, non richiesta dalla normativa europea;
  • Viene apportata una riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla qualificazione di tutti i termini come perentori ai sensi e per gli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
  • Vengono introdotte regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, e conseguente vengono rimodulate le competenze normative delle Regioni, con attribuzione esclusiva del potere di disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento;
  • Viene razionalizzato il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l’economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale;
  • Viene prescritta la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa);
  • Viene prevista una speciale norma transitoria che consenta al proponente di richiedere all’autorità competente l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, fatta salva la regola generale dell’applicazione della normativa previgente per la conclusione dei procedimenti in corso.