LE RIFORME DEL DECRETO LEGGE 83/2015

L’emanazione del Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 comporta numerose novità coinvolgenti il diritto processuale civile in relazione all’ambito delle esecuzioni.

In pillole pubblichiamo un riassunto delle principali novità introdotte con la nuova decretazione:

  • Introduzione dell’art. 2929-bis c.c. – Esecuzione forzata

Viene introdotto l’art. 2929-bis c.c., il quale consente l’esecuzione forzata, per i beni mobili o immobili registrati di proprietà del debitore, anche qualora tali beni siano sottoposti a vincolo di indisponibilità o che siano stati alienati a titolo gratuito, senza necessità di una preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo giuridico o dell’avvenuto trasferimento del bene. Tale possibilità è prevista ove il vincolo predetto sia sorto successivamente al credito vantato e ove il pignoramento sia stato trascritto entro 1 anno dalla data di trascrizione dell’atto relativo al bene da pignorarsi; tale procedura è applicabile anche in caso di credito anteriore all’insorgenza del vincolo o alienazione qualora entro 1 anno dalla trascrizione dell’atto si intervenga nell’esecuzione mobiliare o immobiliare promossa da altri soggetti.

  • Istituzione del Portale giuridico delle vendite pubbliche

Viene istituito il Portale giuridico delle vendite pubbliche, gestito direttamente dal Ministero della Giustizia, con obbligo di effettuare le aste di beni mobili o immobili solo attraverso tale portale con pubblicità obbligatoria a pena di estinzione della procedura stessa. Viene previsto un contributo forfettario dell’importo di Euro 100,00= per ogni lotto di vendita. Viene inoltre prevista l’obbligatorietà della delega conferita al professionista addetto alla vendita, il quale dovrà anche curarne la relativa pubblicità; tale soggetto inoltre sarà inserito in un apposito Albo dei custodi giudiziari, istituito con modalità informatiche presso ogni tribunale ex art. 169-sexies c.p.c. (nuova formulazione), comprensivo anche della documentazione relativa alle comprovate competenze specifiche del professionista incaricato, anche in relazione a specifiche categorie di beni.

  • Nuova formula per l’atto di precetto

Viene modificata la formula dell’atto di precetto, prevedendo, nella nuova formulazione ex art. 480, comma c.p.c., l’obbligo di avvertenza da parte del creditore della possibilità per il debitore di ricorrere ad un organismo di composizione della crisi o a un professionista nominato dal giudice, in relazione alla procedura di “sovra indebitamento” prevista dalla Legge 3/2012.

  • Possibilità di conversione del pignoramento in misura rateale

Secondo il nuovo disposto dell’art. 495, comma 4 c.p.c., viene introdotta la possibilità per il debitore di accedere, a determinate condizioni, al beneficio della conversione del pignoramento in misura rateale: il debitore potrà infatti richiedere che i beni o i crediti pignorati siano sostituiti con una somma di denaro, rimborsabile appunto in misura rateale. In questo caso, il giudice, in presenza di giustificati motivi, disporrà con ordinanza il versamento dell’importo in misura rateale con dilazione sino a 36 mesi, con maggiorazione degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o, in assenza di pattuizione, con riferimento al tasso legale. Viene previsto inoltre ogni 6 mesi il pagamento di eventuali somme versate dal debitore in favore del creditore pignorante o dei creditori con distribuzione della somma tra questi ultimi.

  • Dimezzamento dei termini per l’esecuzione del pignoramento

Ai sensi dell’art. 497, comma 1 c.p.c., viene dimezzato il termine per l’esecuzione del pignoramento, il quale deve essere esperito entro 45 giorni (e non più entro 90 giorni) a pena di perdita di efficacia.

  • Limitazioni al pignoramento di stipendi e pensioni

Vengono aggiunti nuovi commi all’art. 545 c.p.c., con una previsione di un limite massimo per il pignoramento di stipendi e pensioni nella misura di 1/5 dell’ammontare. In particolare, per quanto riguarda le pensioni le somme non potranno essere pignorate “per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà”, mentre per gli stipendi le somme dovute “nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”; quando invece l’accredito viene effettuato alla data del pignoramento o successivamente, le somme predette possono essere pignorate nei limiti stabiliti dalla legge.

Viene prevista la parziale inefficacia del pignoramento operato in difformità da quanto previsto, con rilevabilità di tale inefficacia anche d’ufficio da parte del giudice.

Viene inoltre aggiunto un periodo all’art. 546, comma 1 c.p.c.: nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore delle somme dovute a titolo di stipendio, pensione (o altre indennità), “gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale”.

  • Ricerca telematica dei beni da pignorare

Viene – finalmente – riformata la disciplina della ricerca telematica dei beni da pignorare, già introdotta dal d.l. 132/2014, il quale aveva introdotto l’art. 492-bis c.p.c., e mai di fatto attuata in assenza dell’apposito decreto ministeriale. Ora viene prevista la possibilità da parte del creditore di accedere immediatamente alle banche dati per ricercare i beni da pignorare. E’ bene precisare che tale riforma perderà efficacia qualora entro 1 anno dall’entrata in vigore della normativa non intervenga l’apposito decreto ministeriale.

  • Vendita dei beni pignorati e valore degli immobili

Viene ridotto da 120 a 60 giorni il termine per il deposito dell’istanza di vendita dei beni pignorati. Il giudice dovrà fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita (in ogni caso non meno 3) unitamente ai “criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria”.

Viene riformato l’art. 568 c.p.c., per il quale il valore dell’immobile pignorato viene determinato sempre da parte del giudice avendo riguardo “al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma”. Tale calcolo dovrà essere effettuato in riferimento alla superficie dell’immobile stesso (valore per metro quadrato e valore commerciale), considerando gli adeguamenti e le correzioni della stima del valore anche in considerazione della riduzione del valore di mercato dell’immobile.

  • Modifica al PCT con ammissione dell’atto introduttivo per via telematica

L’art. 19 del d.l. 83/2015 interviene introducendo, tra le altre riforme, il comma 1-bis all’art. 16-bis del d.l. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 221/2012) il quale reca la seguente espressione: “Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello e’ sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di   cui   si   avvale   la   pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita’ ”. Ciò pertanto legittima il deposito telematico anche degli atti introduttivi del procedimento civile con il sistema del Processo Civile Telematico.

Leggi il testo globale del decreto legge 83/2015

 

 

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