LE VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO – PUBBLICATO DECRETO INTERMINISTERIALE

In data 11 aprile 2011 (pubblicato in G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n°111) è stato emanato il decreto interministeriale avente ad oggetto le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 c.13 del Testo Unico Sicurezza.

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del d. lgs. 81/2008, deve darne immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, la quale assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro.

Il datore di lavoro avrà poi l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del d. lgs. 81/2008.

La prima verifica andrà effettuata dall’INAIL (ex ISPESL), mentre le successive verifiche periodiche saranno controllate dall’ARPA locale.

I termini per le verifiche periodiche:

– La prima: entro 60 giorni dalla richiesta;

– le successive: entro 30 giorni dalla richiesta.

Di seguito si riassumono i principali adempimenti cui è sottoposto il datore di lavoro per la richiesta di effettuazione delle verifiche periodiche ai soggetti titolari della funzione (INAIL per la prima, Arpa per le successive).

1) La prima delle verifiche periodiche: fare riferimento all’INAIL

2) Verifiche periodiche successive alla prima

Quando richiederla

Va richiesta con la periodicità indicata nell’Allegato VII del d. lgs. 81/2008 ed almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine. In mancanza di tale requisito viene presa in considerazione la data di ricezione della domanda di verifica.

Come richiederla

All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l’Arpa può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni.

Il datore di lavoro deve individuare tale nominativo tra gli iscritta in un apposito elenco regionale messo a disposizione da Arpa. Con l’iscrizione in tale elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto temporale del termine dei 30 giorni.

Tutti gli apparecchi devono essere dotati del numero di matricola rilasciato da ENPI / ISPESL / INAIL.
Per gli apparecchi sprovvisti, il datore di lavoro dovrà richiederlo alla sede INAIL competente.

3) Esecuzione della verifica

L’Arpa effettua la verifica periodica direttamente (con proprio personale) o avvalendosi del soggetto abilitato dell’elenco regionale, indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica periodica entro 30 giorni dalla richiesta.

Il D.M.11 aprile 2011, a seguito della proroga fissata dal D.M. 20 gennaio 2012, entrerà in vigore 390 giorni dopo la pubblicazione nella G.U., e quindi dal 23 maggio 2012.

Scarica il testo del provvedimento: d. interm. 11-04-2011 Allegato VII d. lgs. 81-2008

Qui riportiamo l’Allegato VII del d. lgs. 81/2008: Allegato VII d. lgs. 81-2008

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